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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 00888/2023

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RETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1321/2021 pubblicata in data 2 dicembre 2021; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., accettata dal controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 148/2022 RG 3778-2022 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

Così deciso in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1321/2021 pubblicata in data 2 dicembre 2021; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., accettata dal controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 148/2022 RG 3778-2022 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il
Decreto Cassazione n. 00888/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris