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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 32247/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché generico, manifestamente infondato ed espressivo di mero dissenso rispetto alla sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale argomentato in ordine al giudizio di equivalenza tra le circostanze ed al trattamento sanzionatorio in termini adeguati e non manifestamente illogici, sulla base di un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (si veda pagina 3 della sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 luglio 2023 Il Consigliere est [OSCURATO:PERSONA] idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché generico, manifestamente infondato ed espressivo di mero dissenso rispetto alla sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale argomentato in ordine al giudizio di equivalenza tra le circostanze ed al trattamento sanzionatorio in termini adeguati e non manifestamente illogici, sulla base di un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (si veda pagina 3 della sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023 Il Consigliere est [OSCURATO:PERSONA] idente
Sentenza Cassazione n. 32247/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris