CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 42817/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 23697/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riducendo le pena inflitta, e confermava la medesima pronuncia del 10 marzo 2018 con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza hanno presentato ricorso i due imputati deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di concessione delle attenuanti generiche; ritenuto che i ricorsi siano inammissibili, perché i motivi sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che gli imputati hanno formulato una serie di doglianze che si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità, essendo stato analiticamente spiegato perché i prevenuti non fossero meritevoli delle attenuanti generiche, non essendo emerso alcun particolare elemento favorevole diverso da quelli valutati per graduare la pena ed essendo, invece, stato accertato il coinvolgimento dei prevenuti in una rudimentale ma organizzata attività di spaccio di vari tipi di droga; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d le ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere ste