CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13323/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28129/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di titolare della ditta indivi- dualeRistorante [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] , rappresen- tato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( pec: franco.rovetto@mi- lano.pecavvocati.it); –ricorrente – contro AGENZIADELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore ; –intimata – Oggetto:sopravvenuta rinuncia al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardia,n. 29 45 / 1 /20 21 , depositata il 2 8 . 7 .20 21 e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 2 marzo 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Consentenza della Commissione t ributaria regionale della Lombar- dia,n. 2945/1/2021, depositata il 28.7.2021 veniva accolto l’appello propostodall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Com- missione t ributaria provinciale di Varese n. 142 / 2 /20 20 , la quale avevaaccolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , esercente attivitàdi ristorazione e titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] , avverso l’avviso con cui veniva accertatoun maggior reddito di impresa ai fini delle II.DD. e IVA per ilperiodo d’imposta 201 5 . Laricostruzione avveniva sulla base di un accertamento analitico in- duttivoex art.39, comma 1, lett. d), d.P.R. n.600/73 nell’ambito del qualeveniva applicato lo studio di settore ai sensi dell’art.62 - sexies d.l.n.331 del 1993 , in presenza di contabilità ritenuta non completa enon interamente fedele. Ilgiudice d’appello riformava la decisione resa dal giudice di prime cure,ritenendo legittimo l’accertamento, sia per la congruità e coe- renzaalle risultanze dello studio di settore, sia per l’antieconomicità dellagestione protrattasi anche nei quattro anni antecedenti all’anno oggetto del presente processo, in presenza di ulteriori elementi di riscontro dell’incongruenza della dichiarazione, tra cui la stipula di uncontratto di mutuo . Avversola sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione i l contribuentededucendo due motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate èrimasta intimata . Anteriormente alla discussione del ricorso, i l con- tribuenteha depositato atto di rinuncia al ricorso. Considerato che: Il ricorrenteha depositato in data 30.12.2024 nota in cui ha eviden- ziato che nel 2022, successivamente all’iscrizione a ruolo del ricorso, ha presentato domanda per la definizione delle controversie tributa- rie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione di cui all’art. 5 della L. 130/2022 e relativa richiesta di sgravio, provvedimento adottato dall’Agenzia delle Entrate in accoglimento della suddetta domanda e dell’intervenuto pagamento del dovuto. In allegato alla nota è stato anche prodotto il provvedimento di sgra- vio del 25.10.2022e perciò dev’essere senz’altro dato corso alla ri- chiesta. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. Stante l’estinzione del processo per cessazione della materia del con- tendere a seguito dell'adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 set- tembre 2022, n. 27244). P.Q.M La Corte: dichiaraestinto il processo.