CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40189/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 settembre 2021, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il medesimo Tribunale aveva rigettato l'istanza di riabilitazione, avanzata dall'interessato per la condanna di cui alla sentenza del Gip del Tribunale di Roma del 10.12.2008, irrevocabile il 29.4.2009. A ragione della decisione il giudice specializzato poneva il difetto di prova dell'avvenuto pagamento delle spese processuali. Il Tribunale di sorveglianza ha fondato l'ulteriore provvedimento reiettivo ribadendo l'omesso pagamento delle spese di giustizia e di quelle sostenute dalle parti civili, evidenziando che l'interessato non aveva richiesto e ottenuto la remissione del debito per le spese indicate nella nota dell'[OSCURATO:PERSONA] crediti del Tribunale di Roma in data 28.12.2020. 2. Avverso detta ordinanza Fazzari ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, e deduce un unico, articolato motivo. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza, senza nulla argomentare in ordine alle obbligazioni civili risarcitorie e alla buona condotta serbata dal ricorrente, ha ritenuto preliminarmente ostativo il dato del mancato pagamento delle spese di giustizia per le quali assume non essere intervenuta la remissione del debito ex art. 6 Dpr n. 115 del 2002. Tale impostazione - secondo la tesi del ricorrente - è errata in diritto prima ancora che in fatto. L'articolo 179 cod. pen. non subordina in alcun modo la concessione della riabilitazione, nelle condizioni di indigenza espressamente contemplate all'ultimo capoverso del medesimo articolo, alla remissione del debito. In ogni caso, sotto diverso profilo, il ricorrente nulla più deve all'Erario posto che le cartelle di pagamento (allegate in copia al ricorso per l'autosufficienza) ) corrispondenti alle partite di credito indicate nella nota dell'[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Roma, sono state annullate dalla Commissione tributaria. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, dunque, respinto.v 2. Il ricorrente per contrastare la decisione avversata solleva una serie di obiezioni incentrate su due questioni: da un lato l'erronea lettura da parte del Tribunale di sorveglianza dell'art. 179 cod. pen. che non contempla, tra le condizioni per la riabilitazione, la remissione del debito; dall'altro l'insussistenza in concreto del debito di rimborso delle spese processuali a seguito dell'annullamento delle cartelle esattoriali corrispondenti alle quattro partite di credito indicate dalla nota dell'[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Roma. 3. Sotto il primo profilo, non è superfluo ricordare come «tra le condizioni essenziali per il conseguimento della riabilitazione deve farsi rientrare non solo l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, ma anche il pagamento delle spese di giustizia, il cui inadempimento è sintomatico - una volta che il condannato abbia interamente soddisfatto le prime e non abbia ottenuto la remissione del debito - dell'assenza del requisito della buona condotta» (Sez. 1, n. 3372 del 05/05/2000, Bellantoni, Rv. 216168); obbligazione che deve essere soddisfatta secondo le regole previste dalla disciplina normativa e, in particolare, quella della solidarietà piena fra condannati per lo stesso reato o per reati connessi e limitata alle sole spese comuni quando non vi sia connessione (Sez. 1, n. 1844 del 09/12/2008, dep. 2009, Cucurachi, Rv. 242724; Sez. 1, n. 18030 del 26/01/2006, Condello, Rv. 234438). 4. Alla luce di questi consolidati e condivisi principi, cui va data continuità, il provvedimento impugnato è esente dai vizi denunziati, avendo il Tribunale di sorveglianza con motivazione corretta, compiuta e logica, a fronte del constatato mancato pagamento delle spese processuali, ritenuto assorbente rispetto a ogni altra questione la mancata richiesta della remissione del debito. Com'è noto, invero, le richieste di pagamento di spese processuali e di mantenimento da parte degli uffici del Tribunale di sorveglianza sono comunicate al debitore sotto forma di cartelle esattoriali, con un termine per provvedere al pagamento. Ai sensi dell'art 6 d.p.r. n. 115 del 2002, che ha abrogato l'articolo 56 dell'ordinamento penitenziario, i condannati e gli internati possono chiedere l'applicazione, in loro favore, del beneficio della remissione del debito, alla duplice condizione che si trovino in condizioni economiche disagiate e che abbiano tenuto una buona condotta. Competente sulla domanda è il magistrato di sorveglianza e, segnatamente, se l'istante è detenuto o internato, quello che ha giurisdizione sull'istituto in cui il soggetto si trova ristretto al momento della richiesta, mentre se in stato di libertà, àl magistrato di sorveglianza che ha competenza sul luogo in cui l'interessato ha la residenza anagrafica o, comunque, il domicilio. Ciò premesso, venendo al caso che ci occupa, l'istante - al fine di essere ammesso alla riabilitazione - avrebbe dovuto provare o di avere pagato le spese attestate dalla nota dell'[OSCURATO:PERSONA] di cui in premessa ovvero di averle estinte attraverso la remissione del debito, poiché è in tal modo che si procede all'annullamento, nel campione penale, dell'articolo di credito relativo a colui che è obbligato al pagamento delle spese di giustizia ripetibili; ciò che non ha fatto. 4. Né vale, venendo al secondo profilo di doglianza, invocare l'avvenuto annullamento delle cartelle di pagamento da parte della Commissione tributaria. Ciò in quanto, risulta dall'esame delle stesse, in disparte ogni considerazione sulla non perfetta coincidenza tra gli importi ivi indicati e le partite di credito indicate nella nota dell'[OSCURATO:PERSONA], che l'annullamento è avvenuto per motivi meramente formali, non potendosi dunque inferire alcuna estinzione del relativo debito del condannato. 6. Per le considerazioni esposte, il ricorso va respinto con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. C