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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42177/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede il 12 marzo 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 217, comma 2, e 216, comma 1, n. 1 Legge fall., esclusa l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e la recidiva, alla pena di anni tre mesi tre di reclusione, rideterminando la durata delle pene accessorie fallimentari in anni cinque, con conferma, nel resto, dell'impugnato provvedimento. 1.1.Si tratta delle vicende relative alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata ar fallita ft 11 novembre 2013, della quale l'imputato era legale rappresentante, per aver distratto somme di danaro (per euro 50.000,00 quale cassa contante, unica condotta distrattiva per la quale il primo giudice ha pronunciato condanna) nonché per aver tenuto, nei tre anni antecedenti al fallimento, le scritture contabili in modo irregolare, riportando voci in contabilità descritte nell'imputazione, tali da rendere le stesse inattendibili. 2.Avverso la descritta sentenza propone tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando nei motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. sei vizi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al reato di bancarotta per distrazione di somme dalla cassa contanti.

La mancanza di delibera assembleare non è sufficiente ad integrare la bancarotta per distrazione risultando, il prelievo di somme da imputare a compensi dell'amministratore, quale socio lavoratore della società a conduzione familiare, pur non essendo inquadrato dal punto di vista previdenziale.

Si tratta di modici importi, periodicamente prelevati per il lavoro prestato, senz'altro congrui perché inferiori a quanto l'amministrazione finanziaria indica come reddito minimo.

Si riportano, all'uopo stralci della relazione di consulenza tecnica espletata per assumere che, comunque, i prelievi non hanno contribuito a formare il dissesto della società.

Sicché, il reato non sarebbe integrato dal punto di vista oggettivo e neppure da quello soggettivo.

2.2. Con il secondo motivo e terzo motivo si contesta inosservanza e erronea applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale "sostanziale" più recente in tema di bancarotta preferenziale e correlato vizio di motivazione.

Per il ricorrente si reputa applicabile il citato indirizzo secondo il quale il prelievo da parte dell'amministratore di somme dalle casse sociali, a titolo di competenze non indicate nello statuto, non integra bancarotta per distrazione ma preferenziale, pur in assenza di delibera assembleare di cui all'art. 2389 cod. civ., ove si tratti di somme congrue, secondo parametri oggettivi, prelevate a titolo di retribuzione anche se in assenza di contabilizzazione di detti prelevamenti (Sez. 5, 2019 n. 3875; Sez. 5, n. 21570 del 2010; n. 38149 del 2006; n. 46301 del 2007, n. 5186 del 2013) e se la società versi in stato di dissesto.

Nella specie, la congruità sarebbe in re ipsa posto che si tratta di modeste somme, inferiori anche al reddito minimo di sopravvivenza secondo parametri Istat.

2.3. Con il quarto motivo si denuncia omessa motivazione circa l'applicazione della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. alla fattispecie di cui all'art. 217 Legge fall. (di cui ricorrono i presupposti, quanto alla pena edittale, all'assenza di abitualità della condotta e di danno per il ceto creditorio, come da consulenza tecnica di parte).

2.4. Con il quinto motivo si denuncia omessa motivazione in ordine alla richiesta applicazione dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, Legge fall., stante la speciale tenuità del danno arrecato alla massa dei creditori, guardando al momento della consumazione del reato e al danno specificamene determinato dal fatto di bancarotta in sé considerato, senza doversi riferire alla differenza tra attivo e passivo.

Si è trattato di somme modeste, prelevate periodicamente negli anni, al fine di assicurare all'amministratore sostentamento.

2.5. con il sesto motivo si denuncia vizio di motivazione circa il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche.

I precedenti penali a carico dell'imputato sarebbero risalenti, con condanna a pena pecuniaria per fatti non gravi.

3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, alla quale si è riportato nel corso dell'odierna discussione orale.

3.1. La parte civile ha fatto pervenire conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto dei motivi e ha depositato nota spese chiedendo la liquidazione dell'importo di euro 3.510,00 . 3.2.La difesa ha fatto pervenire richiesta di trattazione orale e, all'esito della discussione svolta all'udienza odierna, ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato o, comunque, relativo a censure non consentite in sede di legittimità.

1. I primi tre motivi sono manifestamente infondati.1.1.

E' noto il risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio cui intende dare continuità, secondo cui in tema di bancarotta, qualora il socio creditore si identifichi con lo stesso amministratore della società, la condotta di quest'ultimo, volta alla restituzione, in periodo di dissesto, di finanziamenti in precedenza concessi, integra il reato di bancarotta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale.

Le restituzioni ai soci dei conferimenti o delle anticipazioni effettuate, poco prima del fallimento della società, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, infatti, integrano una condotta in contrasto con gli interessi della società fallita e dell'intera massa dei creditori, consistendo nell'appropriazione di parte delle risorse sociali, distolte dalla loro naturale destinazione a garanzia dei creditori (Sez. 5, n. 49509 del 19/07/2017, Rv. 271464; Sez. 5, n. 34505 del 6/06/2014, Rv. 264277; Sez. 5, n. 41143 del 20/05/2014, Rv. 261250; Sez. 5 n. 23672 del 15/04/2004, Rv. 229032).

Non ignora il Collegio l'esistenza di decisioni secondo le quali la descritta condotta integra il reato di bancarotta preferenziale; ma ciò è stato ritenuto solo quando le somme prelevate dal socio- amministratore siano congrue rispetto al lavoro da quest'ultimo prestato nell'interesse della società (Sez. 5, n. 17792 del 23/02/2017, Rv. 269639; Sez. 5, n. 48017 del 10/07/2015, Rv.266311).

Detta circostanza, nel caso in esame, risulta priva di ogni indicazione di dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata e oggettiva determinazione, quali, ad esempio, gli emolumenti riconosciuti ai precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, gli impegni orari osservati, i risultati garantiti et similia (in tal senso, Sez. 5, n. 17792 del 2017, Rv. cit.).

La motivazione, dunque, è esauriente e conforme ai principi esposti, nonché adeguata e coerente, tenuto conto che esclude in radice la congruità degli esborsi, in assenza di previsione statutaria e di apposita delibera assembleare, circa la misura del compenso riconosciuto agli amministratori.

Il riferimento, contenuto nel ricorso, peraltro soltanto a stralci della consulenza tecnica di parte, onde assumere che, comunque, i prelievi non hanno contribuito a formare il dissesto della società, non tiene conto della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema dì bancarotta fraudolenta per distrazione, secondo il quale è centrale la configurazione della fattispecie incriminatrice come reato di pericolo concreto (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Panna, Rv. 269562 Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763).

I giudici di merito, nella specie, hanno accertato l'elemento oggettivo della concreta pericolosità della complessiva distrazione dalla cassa della società di euro 50mila in contanti, rappresentato da plurime operazioni di prelievo che comportavano un'uscita di danaro contante dal conto corrente bancario dell'ente ed una registrazione di un'entrata in cassa aziendale (e non quale costo per compenso dell'amministratore) nonché l'elemento soggettivo, rappresentato dal dolo generico, valorizzando, quale "indice di fraudolenza", specificamente, la peculiarità delle scritture corrispondenti alle operazioni di prelievo.

Si tratta di elementi dai quali in sede di merito, è stato tratta con ragionamento esposto con motivazione non manifestamente illogica, articolata e completa, la sussistenza, in capo all'agente, della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa.

1.2. Il quarto motivo è inammissibile.

E' noto che la valutazione della sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto attiene ad un potere rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen. e non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, Rv. 274647).

Risulta, poi, condivisibile l'orientamento richiamato anche nella requisitoria scritta del Procuratore generale, secondo cui la motivazione sulla sussistenza della causa di non punibilità invocata, può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice di secondo grado si sia già espresso in ordine ad indici di gravità oggettiva del reato e sull'entità e grado di colpevolezza dell'imputato, ai sensi dell'art. 133 cod. pen. onde indicare le ragioni della ritenuta congruità dell'adottato trattamento sanzionatorio (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275635; Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Rv. 270033).

Nel caso al vaglio, la Corte territoriale esprime un giudizio di disvalore della condotta e ne esamina la gravità, in ordine alla entità dei plurimi prelievi per cassa, dell'ammontare complessivo della esposizione debitoria non indicata in bilancio, oltre che dei precedenti penali dell'imputato, che non consente di reputare sussistenti i presupposti della causa di non punibilità invocata.

1.3. Il quinto motivo è manifestamente infondato.

Si osserva che in tema di bancarotta fraudolenta, il giudizio relativo alla particolare tenuità del fatto deve essere posto in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Pastorello, Rv 255063).

Analoghi principi appaiono ribaditi in ordine alla bancarotta documentale, ove i presupposti per la ravvisabilità della circostanza in argomento debbono essere valutati in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (Sez. 5, n. 19304 del 18/01/2013, Tumminelli, Rv 255439; Sez. 5, n.44443 del 04/07/2012, Robbiano, Rv 253778, secondo cui «nella ipotesi di bancarotta documentale, ai fini della applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non rileva l'ammontare del passivo, ma la differenza che la mancanza dei libri o delle scritture contabili ha determinato nella quota complessiva dell'attivo da ripartire tra i creditori,a vendo riguardo al momento della consumazione del reato»).

A fronte di tali linee interpretative, la Corte territoriale ha escluso l'aggravante contestata di aver cagionato un danno di rilevante gravità.

Tuttavia, risulta inedito, rispetto all'incontestata sintesi dei motivi di appello contenuta nella pronuncia oggetto di ricorso, il motivo relativo al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, Legge fall. rispetto al quale, comunque, la Corte d'appello si è espressa, quando ha indicato come non nota l'entità del danno patrimoniale complessivamente considerato, arrecato ai creditori.

Né questa viene, specificamente, illustrata nel motivo di ricorso.

1.4. Il sesto motivo è inammissibile.

La Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da illogicità e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione anche dell'assenza di elementi favorevoli e del complessivo importo risultato distratto, nonché dell'ammontare della complessiva esposizione debitoria artificiosamente non indicata nei bilanci, oltre che dei suoi precedenti penali (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826: nel senso che in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi delle generiche, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità).

Del resto, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (in tal senso anche Sez. 3, sent. n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610). 2.Segue alla pronuncia, la condanna del ricorrente alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza dellaCorte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita, che si liquidano come da nota, trattandosi di compensi contenuti nei valori medi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.510,00 o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede il 12 marzo 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 217, comma 2, e 216, comma 1, n. 1 Legge fall., esclusa l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e la recidiva, alla pena di anni tre mesi tre di reclusione, rideterminando la durata delle pene accessorie fallimentari in anni cinque, con conferma, nel resto, dell'impugnato provvedimento. 1.1.Si tratta delle vicende relative alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata ar fallita ft 11 novembre 2013, della quale l'imputato era legale rappresentante, per aver distratto somme di danaro (per euro 50.000,00 quale cassa contante, unica condotta distrattiva per la quale il primo giudice ha pronunciato condanna) nonché per aver tenuto, nei tre anni antecedenti al fallimento, le scritture contabili in modo irregolare, riportando voci in contabilità descritte nell'imputazione, tali da rendere le stesse inattendibili. 2.Avverso la descritta sentenza propone tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando nei motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. sei vizi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al reato di bancarotta per distrazione di somme dalla cassa contanti. La mancanza di delibera assembleare non è sufficiente ad integrare la bancarotta per distrazione risultando, il prelievo di somme da imputare a compensi dell'amministratore, quale socio lavoratore della società a conduzione familiare, pur non essendo inquadrato dal punto di vista previdenziale. Si tratta di modici importi, periodicamente prelevati per il lavoro prestato, senz'altro congrui perché inferiori a quanto l'amministrazione finanziaria indica come reddito minimo. Si riportano, all'uopo stralci della relazione di consulenza tecnica espletata per assumere che, comunque, i prelievi non hanno contribuito a formare il dissesto della società. Sicché, il reato non sarebbe integrato dal punto di vista oggettivo e neppure da quello soggettivo. 2.2. Con il secondo motivo e terzo motivo si contesta inosservanza e erronea applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale "sostanziale" più recente in tema di bancarotta preferenziale e correlato vizio di motivazione. Per il ricorrente si reputa applicabile il citato indirizzo secondo il quale il prelievo da parte dell'amministratore di somme dalle casse sociali, a titolo di competenze non indicate nello statuto, non integra bancarotta per distrazione ma preferenziale, pur in assenza di delibera assembleare di cui all'art. 2389 cod. civ., ove si tratti di somme congrue, secondo parametri oggettivi, prelevate a titolo di retribuzione anche se in assenza di contabilizzazione di detti prelevamenti (Sez. 5, 2019 n. 3875; Sez. 5, n. 21570 del 2010; n. 38149 del 2006; n. 46301 del 2007, n. 5186 del 2013) e se la società versi in stato di dissesto. Nella specie, la congruità sarebbe in re ipsa posto che si tratta di modeste somme, inferiori anche al reddito minimo di sopravvivenza secondo parametri Istat. 2.3. Con il quarto motivo si denuncia omessa motivazione circa l'applicazione della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. alla fattispecie di cui all'art. 217 Legge fall. (di cui ricorrono i presupposti, quanto alla pena edittale, all'assenza di abitualità della condotta e di danno per il ceto creditorio, come da consulenza tecnica di parte). 2.4. Con il quinto motivo si denuncia omessa motivazione in ordine alla richiesta applicazione dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, Legge fall., stante la speciale tenuità del danno arrecato alla massa dei creditori, guardando al momento della consumazione del reato e al danno specificamene determinato dal fatto di bancarotta in sé considerato, senza doversi riferire alla differenza tra attivo e passivo. Si è trattato di somme modeste, prelevate periodicamente negli anni, al fine di assicurare all'amministratore sostentamento. 2.5. con il sesto motivo si denuncia vizio di motivazione circa il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche. I precedenti penali a carico dell'imputato sarebbero risalenti, con condanna a pena pecuniaria per fatti non gravi. 3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, alla quale si è riportato nel corso dell'odierna discussione orale. 3.1. La parte civile ha fatto pervenire conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto dei motivi e ha depositato nota spese chiedendo la liquidazione dell'importo di euro 3.510,00 . 3.2.La difesa ha fatto pervenire richiesta di trattazione orale e, all'esito della discussione svolta all'udienza odierna, ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato o, comunque, relativo a censure non consentite in sede di legittimità. 1. I primi tre motivi sono manifestamente infondati.1.1. E' noto il risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio cui intende dare continuità, secondo cui in tema di bancarotta, qualora il socio creditore si identifichi con lo stesso amministratore della società, la condotta di quest'ultimo, volta alla restituzione, in periodo di dissesto, di finanziamenti in precedenza concessi, integra il reato di bancarotta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale. Le restituzioni ai soci dei conferimenti o delle anticipazioni effettuate, poco prima del fallimento della società, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, infatti, integrano una condotta in contrasto con gli interessi della società fallita e dell'intera massa dei creditori, consistendo nell'appropriazione di parte delle risorse sociali, distolte dalla loro naturale destinazione a garanzia dei creditori (Sez. 5, n. 49509 del 19/07/2017, Rv. 271464; Sez. 5, n. 34505 del 6/06/2014, Rv. 264277; Sez. 5, n. 41143 del 20/05/2014, Rv. 261250; Sez. 5 n. 23672 del 15/04/2004, Rv. 229032). Non ignora il Collegio l'esistenza di decisioni secondo le quali la descritta condotta integra il reato di bancarotta preferenziale; ma ciò è stato ritenuto solo quando le somme prelevate dal socio- amministratore siano congrue rispetto al lavoro da quest'ultimo prestato nell'interesse della società (Sez. 5, n. 17792 del 23/02/2017, Rv. 269639; Sez. 5, n. 48017 del 10/07/2015, Rv.266311). Detta circostanza, nel caso in esame, risulta priva di ogni indicazione di dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata e oggettiva determinazione, quali, ad esempio, gli emolumenti riconosciuti ai precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, gli impegni orari osservati, i risultati garantiti et similia (in tal senso, Sez. 5, n. 17792 del 2017, Rv. cit.). La motivazione, dunque, è esauriente e conforme ai principi esposti, nonché adeguata e coerente, tenuto conto che esclude in radice la congruità degli esborsi, in assenza di previsione statutaria e di apposita delibera assembleare, circa la misura del compenso riconosciuto agli amministratori. Il riferimento, contenuto nel ricorso, peraltro soltanto a stralci della consulenza tecnica di parte, onde assumere che, comunque, i prelievi non hanno contribuito a formare il dissesto della società, non tiene conto della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema dì bancarotta fraudolenta per distrazione, secondo il quale è centrale la configurazione della fattispecie incriminatrice come reato di pericolo concreto (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Panna, Rv. 269562 Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763). I giudici di merito, nella specie, hanno accertato l'elemento oggettivo della concreta pericolosità della complessiva distrazione dalla cassa della società di euro 50mila in contanti, rappresentato da plurime operazioni di prelievo che comportavano un'uscita di danaro contante dal conto corrente bancario dell'ente ed una registrazione di un'entrata in cassa aziendale (e non quale costo per compenso dell'amministratore) nonché l'elemento soggettivo, rappresentato dal dolo generico, valorizzando, quale "indice di fraudolenza", specificamente, la peculiarità delle scritture corrispondenti alle operazioni di prelievo. Si tratta di elementi dai quali in sede di merito, è stato tratta con ragionamento esposto con motivazione non manifestamente illogica, articolata e completa, la sussistenza, in capo all'agente, della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa. 1.2. Il quarto motivo è inammissibile. E' noto che la valutazione della sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto attiene ad un potere rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen. e non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, Rv. 274647). Risulta, poi, condivisibile l'orientamento richiamato anche nella requisitoria scritta del Procuratore generale, secondo cui la motivazione sulla sussistenza della causa di non punibilità invocata, può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice di secondo grado si sia già espresso in ordine ad indici di gravità oggettiva del reato e sull'entità e grado di colpevolezza dell'imputato, ai sensi dell'art. 133 cod. pen. onde indicare le ragioni della ritenuta congruità dell'adottato trattamento sanzionatorio (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275635; Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Rv. 270033). Nel caso al vaglio, la Corte territoriale esprime un giudizio di disvalore della condotta e ne esamina la gravità, in ordine alla entità dei plurimi prelievi per cassa, dell'ammontare complessivo della esposizione debitoria non indicata in bilancio, oltre che dei precedenti penali dell'imputato, che non consente di reputare sussistenti i presupposti della causa di non punibilità invocata. 1.3. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Si osserva che in tema di bancarotta fraudolenta, il giudizio relativo alla particolare tenuità del fatto deve essere posto in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Pastorello, Rv 255063). Analoghi principi appaiono ribaditi in ordine alla bancarotta documentale, ove i presupposti per la ravvisabilità della circostanza in argomento debbono essere valutati in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (Sez. 5, n. 19304 del 18/01/2013, Tumminelli, Rv 255439; Sez. 5, n.44443 del 04/07/2012, Robbiano, Rv 253778, secondo cui «nella ipotesi di bancarotta documentale, ai fini della applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non rileva l'ammontare del passivo, ma la differenza che la mancanza dei libri o delle scritture contabili ha determinato nella quota complessiva dell'attivo da ripartire tra i creditori,a vendo riguardo al momento della consumazione del reato»). A fronte di tali linee interpretative, la Corte territoriale ha escluso l'aggravante contestata di aver cagionato un danno di rilevante gravità. Tuttavia, risulta inedito, rispetto all'incontestata sintesi dei motivi di appello contenuta nella pronuncia oggetto di ricorso, il motivo relativo al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, Legge fall. rispetto al quale, comunque, la Corte d'appello si è espressa, quando ha indicato come non nota l'entità del danno patrimoniale complessivamente considerato, arrecato ai creditori. Né questa viene, specificamente, illustrata nel motivo di ricorso. 1.4. Il sesto motivo è inammissibile. La Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da illogicità e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione anche dell'assenza di elementi favorevoli e del complessivo importo risultato distratto, nonché dell'ammontare della complessiva esposizione debitoria artificiosamente non indicata nei bilanci, oltre che dei suoi precedenti penali (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826: nel senso che in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi delle generiche, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità). Del resto, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (in tal senso anche Sez. 3, sent. n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610). 2.Segue alla pronuncia, la condanna del ricorrente alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza dellaCorte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita, che si liquidano come da nota, trattandosi di compensi contenuti nei valori medi. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.510,00 o
Sentenza Cassazione n. 42177/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris