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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 24244/2022

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5777/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]AIDOUK, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], via G. Bonaparte n. 1 0, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende per procura speciale allegatain calce al ricorso, -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]di UDINE, -intimata - avverso l’Ordinanza del Giudice di Pace di Udine n. 353/2020 depositata il 12.12.2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1°.6.2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di Pace di Udine ha respinto il ricorso ai sensi dell’art. 18 d. lgs. n. 150 del 2011 presentato dal cittadino marocchino [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto del Prefetto di quella città che ne aveva disposto l’espulsione ai sensi dell’art. 13 T.U.

Immigrazione (d. lgs. n. 286 del 1998).

Avverso l’ordinanza del Giudice di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per cassazione affidato a un unico motiv o . [OSCURATO:PERSONA] non h a svolto difese in questo grado di giudizio, che viene trattato in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi degli artt. 375, comma2, e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia «violazione di legge e difetto di motivazione del provvedimento impugnato».In sostanza, il ricorrente lamenta che il giudice di pace, da un lato, abbia condiviso la valutazione del Prefetto in merito alla sua pericolosità sociale, desunta soltanto dai plurimi precedenti penali – anche per spaccio di sostanze stupefacenti – quantunque egli avesse espiato le relative pene; dall’altro lato, abbia escluso che fosse stata data la prova di un legame affettivo con una donna di nazionalità italiana e residente sul territorio nazionale, di cui tenere conto nel bilanciare la ritenuta pericolosità con il rispetto del diritto alla conservazione dei legami familiari.

2. Il ricorso è inammissibile, perché volto in sostanza a richiedere alla Corte di Cassazione un riesame nel merito delle valutazioni in fatto svolte e motivate dal giudice a quo.

2.1. Il giudice di pace ha ritenuto decisiva , ai fini del giudizio sulla pericolosità del ricorrente, la pluralità di condanne penali a lui inflitte, valorizzando, in particolare, la commissione di reati di spaccio di stupefacenti, in ossequio alla specifica indicazione contenuta nell’art. 4, comma 3, T.U.

Immigrazione (d. lgs. n. 286 del 1998).

A fronte di tali precis i riferimenti normativ i e fattual i , il ricorrente no n ha allega to alcun diverso e altrettanto specifico « fatto decisivo per il giudizio»che sia stato portato in discussione e il cui esame sia stato omesso dal giudice di merito, ma si è limita to a un generico riferimento alla mancata considerazione, da parte del giudice di pace, di un non meglio precisato suo «comportamento inframurario … in corso di esecuzione di pena».2.2.

Anche per quanto riguarda l’asserito rapporto di «stabile convivenza» con una signora residente in Marcianise, il giudice di pace – ne l ritenere dimostrat a, tutt’al più , una «mera coabitazione» – ha fatto uso del potere - dovere di prudente apprezzamento del materiale probatorio disponibile che compete solo al giudice di merito (art. 116 c.p.c.) , fermo restando che non può essere assolutamente condivisa l’affermazione, contenuta nel ricorso, secondo cui il giudice avrebbe dovuto attribuire una qualche efficacia probatoria a una «dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà», proveniente, a quanto è dato di capire, dallo stesso ricorrente (sull’inefficacia probatoria della autodichiarazioni in sede giudiziaria civile, v.

Cass. nn. 18856/2004; 4556/2014 ; 8856/2017; conf. anche Cass.

S.u. n. 12065/2014, che, nel ribadire la regola generale , l ’ ha coordina t a con il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., il quale, peraltro, opera a prescindere dal fatto che le allegazioni di parte non contestate assumano la forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; tale coordinamento non ha tuttavia rilevanza nel caso di specie, perché il principio di non contestazione non si applica nei processi aventi ad oggetto diritti indisponibili: v.

Cass. n. 4791/2020).3.

Dichiarato inammissibile il ricorso, non occorre provvedere sulle spese di lite, in mancanza di difese svolte dalla parte intimata.

P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto , per il ricorso a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5777/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]AIDOUK, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], via G. Bonaparte n. 1 0, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende per procura speciale allegatain calce al ricorso, -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]di UDINE, -intimata - avverso l’Ordinanza del Giudice di Pace di Udine n. 353/2020 depositata il 12.12.2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1°.6.2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di Pace di Udine ha respinto il ricorso ai sensi dell’art. 18 d. lgs. n. 150 del 2011 presentato dal cittadino marocchino [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto del Prefetto di quella città che ne aveva disposto l’espulsione ai sensi dell’art. 13 T.U. Immigrazione (d. lgs. n. 286 del 1998). Avverso l’ordinanza del Giudice di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per cassazione affidato a un unico motiv o . [OSCURATO:PERSONA] non h a svolto difese in questo grado di giudizio, che viene trattato in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi degli artt. 375, comma2, e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia «violazione di legge e difetto di motivazione del provvedimento impugnato».In sostanza, il ricorrente lamenta che il giudice di pace, da un lato, abbia condiviso la valutazione del Prefetto in merito alla sua pericolosità sociale, desunta soltanto dai plurimi precedenti penali – anche per spaccio di sostanze stupefacenti – quantunque egli avesse espiato le relative pene; dall’altro lato, abbia escluso che fosse stata data la prova di un legame affettivo con una donna di nazionalità italiana e residente sul territorio nazionale, di cui tenere conto nel bilanciare la ritenuta pericolosità con il rispetto del diritto alla conservazione dei legami familiari. 2. Il ricorso è inammissibile, perché volto in sostanza a richiedere alla Corte di Cassazione un riesame nel merito delle valutazioni in fatto svolte e motivate dal giudice a quo. 2.1. Il giudice di pace ha ritenuto decisiva , ai fini del giudizio sulla pericolosità del ricorrente, la pluralità di condanne penali a lui inflitte, valorizzando, in particolare, la commissione di reati di spaccio di stupefacenti, in ossequio alla specifica indicazione contenuta nell’art. 4, comma 3, T.U. Immigrazione (d. lgs. n. 286 del 1998). A fronte di tali precis i riferimenti normativ i e fattual i , il ricorrente no n ha allega to alcun diverso e altrettanto specifico « fatto decisivo per il giudizio»che sia stato portato in discussione e il cui esame sia stato omesso dal giudice di merito, ma si è limita to a un generico riferimento alla mancata considerazione, da parte del giudice di pace, di un non meglio precisato suo «comportamento inframurario … in corso di esecuzione di pena».2.2. Anche per quanto riguarda l’asserito rapporto di «stabile convivenza» con una signora residente in Marcianise, il giudice di pace – ne l ritenere dimostrat a, tutt’al più , una «mera coabitazione» – ha fatto uso del potere - dovere di prudente apprezzamento del materiale probatorio disponibile che compete solo al giudice di merito (art. 116 c.p.c.) , fermo restando che non può essere assolutamente condivisa l’affermazione, contenuta nel ricorso, secondo cui il giudice avrebbe dovuto attribuire una qualche efficacia probatoria a una «dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà», proveniente, a quanto è dato di capire, dallo stesso ricorrente (sull’inefficacia probatoria della autodichiarazioni in sede giudiziaria civile, v. Cass. nn. 18856/2004; 4556/2014 ; 8856/2017; conf. anche Cass. S.u. n. 12065/2014, che, nel ribadire la regola generale , l ’ ha coordina t a con il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., il quale, peraltro, opera a prescindere dal fatto che le allegazioni di parte non contestate assumano la forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; tale coordinamento non ha tuttavia rilevanza nel caso di specie, perché il principio di non contestazione non si applica nei processi aventi ad oggetto diritti indisponibili: v. Cass. n. 4791/2020).3. Dichiarato inammissibile il ricorso, non occorre provvedere sulle spese di lite, in mancanza di difese svolte dalla parte intimata. P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto , per il ricorso a
Decreto Cassazione n. 24244/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris