CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 00464/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile del reato di furto aggravato (artt. 624, 625, comma 1, n. 4 cod. pen.) nelle due sentenze conformi di merito. Rilevato che la ricorrente lamenta: 1. Nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione; travisamento della prova; 2. Nullità della sentenza per carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Rilevato che, con memoria datata 14/11/2022, la difesa invoca l'applicazione alla fattispecie in esame del d.lgs. 150/2022, il quale ha previsto, all'art. 2, comma 1, lett. i), la procedibilità a querela del reato di furto, fatte salve le ipotesi in cui la persona offesa sia incapace (per età o infermità) o ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 e 7-bis cod. pen.; che all'uopo documenta che la persona offesa, deceduta, non ha sporto querela per i fatti di causa. Rilevato che la difesa invoca, altresì, la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta condotta riparatoria, ex art. 162-ter cod. pen., avendo l'imputata provveduto a risarcire il danno, circostanza desumibile dalla concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen. e che, in subordine, chiede che la trattazione del ricorso sia rinviata a data successiva all'entrata in vigore della riforma. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni sviluppate, concernendo, in realtà, la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, la quale ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; considerato, quanto all'asserito vizio del travisamento della prova, che il ricorso è inottemperante del principio stabilito in sede di legittimità, in base al quale, in caso di cosiddetta "doppia conforme" pronuncia di responsabilità, il suddetto vizio, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (ex multis Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, Rv. 269217 - 01); considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che le argomentazioni a sostegno del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche risultano immuni da vizi logici e rispettose dei principi stabiliti in questa sede (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente). Rilevato, quanto alle richieste avanzate con la memoria difensiva, che il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 2022 ed entrato in vigore nella medesima data), all'art. 6, ha introdotto, nel corpo del d. Igs. n. 150 del 2022, l'art. 99-bis, in forza del quale lo stesso decreto legislativo entrerà in vigore il 30 dicembre 2022 (cfr. in argomento Sez. 5 n. 45104/22 n.m.); rilevato, pertanto, che nessun rilievo può assumere in relazione al caso in esame la futura entrata in vigore della norma riguardante la procedibilità a querela del reato di furto (cfr. sull'argomento Sez. 5 n. 45104/2022 del 4/11/22 n.m.) Considerato, sulla base di quanto precede, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022