CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14158/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI. 01T226K) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 37026/2022 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino — in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Torino — lo ha assolto per il reato ascritto al capo 7 per non aver commesso il fatto e ha rideterminato la pena in anni tre di reclusione ed euro 1200 di multa per i reati di furto con strappo aggravato, indebita utilizzazione di carte di credito, ricettazione, furto pluriaggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'art. 61 co. 2 cod. pen. — ed il secondo motivo — con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'art. 624-bis cod. pen. — non sono deducibili perché prospettano violazione di norme non dedotta in appello; quanto, in particolare, alla seconda censura, non si tratta di questione di qualificazione giuridica "pura", dal momento che il ragionamento censorio passa per una diversa ricostruzione del fatto, che andava dedotta con i motivi di appello; Considerato che il terzo motivo di ricorso — che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze — non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); ne consegue che l'ampia motivazione fornita dalla Corte di merito quanto al peso dei precedenti penali sul giudizio comparativo soddisfa ampiamente tale dovere argomentativo, che — contrariamente a quanto assume il ricorrente — non è fondato sul divieto di comparazione di cui all'art. 624-bis, comma 4, cod. pen.; Ritenuto che il quarto motivo di ricorso — che contesta la correttezza della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio — non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissarne la misura, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, in particolare alla personalità del prevenuto come evincibile dai precedenti ed alla mancata deterrenza che questi ultimi avevano esercitato rispetto alla nuova spinta delinquenziale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa