CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 ottobre 2025
Cassazione n. 29172/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o emessa in data23/10/2025,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale delprocedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],vista la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto di rigettare il ricorso,viste le conclusioni scritte a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] datate [OSCURATO:DATA_NASCITA],con le quale si insite nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 23/10/2025 la Corte di Appello di Palermo haconfermato la sentenza emessa in data 14/11/2024 dal Tribunale di TerminiImerese, di condanna dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di truffa e disostituzione di persona, oltre che al pagamento delle spese processuali, nonchéalla refusione delle spese processuali delle costituite parti civili.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensoredell’imputato, affidandolo ad un unico articolato motivo con il quale si deduceviolazione di legge ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., inrelazione all’art. 110 comma 3 d.p.r. 115/2002 con riferimento alla condannadell’imputato alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civilicostituite. Osserva la difesa che, ove l'imputato e la parte civile siano entrambiammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, l'imputato, in caso dicondanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, non può esserecondannato al pagamento delle spese processuali, che restano a caricodell 'erario. La difesa ri leva, sul punto, l ’esistenza di un contrastogiurisprudenziale che meriterebbe la rimessione del ricorso alle Sezioni unite diquesta Corte, rinvenendosi due orientamenti opposti in ordine al provvedimentoche il giudice può adottare nell'ipotesi di soccombenza dell'imputato in favoredella costituita parte civile, quando entrambe le parti sono ammesse al beneficiodel patrocinio a spese dello Stato. Un primo orientamento si fonda sulpresupposto che l'art. 110 comma 3, d.p.r. 115/2002 si basa sulla circostanzache la parte civile non sostiene alcuna spesa per fare valere in giudizio il propriodiritto, considerato che è lo Stato a sostenere il relativo onere; secondo il datoletterale, la norma fa espresso riferimento “all’imputato non ammesso albeneficio”; deve desumersi, al contrario che, nelle l'ipotesi in cui anchel'imputato sia ammesso a tale beneficio, non può essere disposta in sentenza lasua condanna in favore dello Stato e il pagamento delle spese processuali resteràa carico dell'erario (viene citata n. 15144 del 06/03/2025). Secondo diversoorientamento di legittimità, l’ammissione dell'imputato al beneficio del patrocinioa spese dello Stato non può condurre alla circostanza che siano a caricodell'erario le spese processuali sostenute dalla parte civile, alla cui rifusionel'imputato stesso è stato condannato: l'erario potrà anticipare onorari e spese alsolo avvocato difensore del soggetto ammesso al beneficio, ma non potrà esserechiamato a corrispondere, in luogo dell'imputato, delle spese che non sonoconseguenza diretta della sua soccombenza; tale secondo orientamento sifonderebbe sul presupposto che l'art 74 d.p.r. 115/2002 statuisce che lo stato ètenuto a sostenere le spese necessarie per la difesa dell'imputato, ma non puòsostituirsi allo stesso nella tutela dei diritti ulteriori rispetto a quelli connessi alladifesa stessa (viene citata la sez. 2, n. 18187 del 04/03/2025, Natalizio).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso non è fondato.1. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire il principio, che il Collegiointende ribadire, secondo il quale l’ammissione dell'imputato al patrocinio aspese dello Stato non comporta che siano a carico dell'erario le spese processualisostenute dalla parte civile alla cui rifusione l'imputato sia stato condannato (cfr.,da ultimo Sez. 2, n. 18187 del 04/03/2025, Natalizio, Rv. 288033 – 01; Sez. 5n.41627 del 24/09/2025, non mass.; Sez. 3, n. 33630 del 31/05/2022, S., Rv.283521 – 02; Sez. 4, n. 25854 del 27/02/2019, Cipollaro, Rv. 276457-01; Sez.17/07/2008, Cutone, Rv. 242026-01). Infatti, il patrocinio a spese dello Statonon tutela diritti ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi alla difesadell’imputato e, dunque, non giunge a porre a carico dell’Erario le spese chesiano conseguenza della sua soccombenza.Tanto emerge dalla lettura dell'art. 107, comma 1, lett. f) d.P.R. n. 115 del2002, atteso che tale norma, con l'indicare, tra le spese che sono anticipatedall'erario, «l'onorario e le spese degli avvocati», contempla esclusivamente gliavvocati officiati della difesa del soggetto ammesso al gratuito patrocinio. LoStato, infatti, è tenuto a sostenere solo le spese che sono necessarie alla difesadell'imputato (o dell'altra parte ammessa al beneficio), giacché si sostituisce acostoro, attesa la loro condizione di soggetti non abbienti, al fine di garantire ildiritto inviolabile alla difesa, ai sensi dell'art. 24, secondo e terzo comma, Cost.,con la conseguenza che l'obbligo dello Stato, come detto, non si estende allatutela di diritti ulteriori rispetto a quelli che sono appunto connessi alla difesadell'imputato e che, quindi, non può essere chiamato a sostenere, in luogodell'imputato, le spese che sono conseguenza della sua soccombenza.Tale interpretazione trova conforto anche nel tenore delle norme di cuiall'art. 74 del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui, in ossequio, appunto, all'art.24 Cost., è assicurato il patrocinio: per la difesa del cittadino non abbiente,indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato cheintenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato perla pena pecuniaria (comma 1); nel processo civile, amministrativo, contabile,tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino nonabbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate (comma2). L’interpretazione secondo cui lo Stato non può essere chiamato a sostenere,in luogo dell'imputato, le spese che sono conseguenza della sua soccombenza, inquanto l'obbligo dell'erario non si estende alla tutela di diritti ulteriori rispetto aquelli strettamente connessi alla sua difesa, deve ritenersi valevole sia nel casoin cui la parte civile non sia stata anch'essa ammessa al patrocinio a spese delloStato sia nel caso, che ricorre nella specie, in cui la parte civile sia stataanch'essa ammessa al patrocinio a spese dello Stato, come precisato da Sez. 3,n. 33630 del 31/05/2022, S., Rv. 283521-02: tale pronuncia ha escluso chepossa essere condivisa la minoritaria tesi di segno contrario, sostenuta, inparticolare, da Sez. 5, n. 33103 del 22/09/2020, C., (e, successivamente, anchedalle altre pronunce, tra cui quella citata dalla difesa, sez. 5, n. 15144 del06/03/2025, R. Rv. 289129-01), secondo cui, in tema di patrocinio a spese delloStato, ove l'imputato e la parte civile siano entrambi ammessi al beneficio,l'imputato, in caso di condanna al risarcimento del danno in favore della partecivile, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali,restando queste a carico dell'erario. Questa tesi comporterebbe infattil'esenzione, in tale caso, dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Statoda una spesa ulteriore e diversa rispetto alle spese che sono correlate alla suadifesa e, in particolare, da una spesa, quella relativa alla rifusione delle speseprocessuali sostenute dalla parte civile, alla quale l'imputato è invece tenuto sullabase del principio di soccombenza di cui all'art. 541, comma 1, cod. proc. pen., ilquale, per le ragioni che si sono dette, deve trovare applicazione anche nel casoin cui anche la parte civile sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.Non appare persuasivo l'argomento, utilizzato da Sez. 5, n. 33103 del22/09/2020, C., che fa leva sulla previsione dell'art. 110, comma 3, del d.P.R. n.115 del 2002: argomento secondo il quale, in sostanza, poiché tale comma 3stabilisce che, «con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o dirisarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso albeneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa albeneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato», se ne dovrebbericavare, a contrario, che se l'imputato è stato invece ammesso al beneficio e,quindi, se siano stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato sia l'imputato siala parte civile, non può essere pronunciata la condanna dello stesso imputato alpagamento delle spese processuali sostenute per la difesa della parte civile infavore dell'erario. La sentenza citata dalla difesa (n. 15144 del 06/03/2025),oltre a ribadire le argomentazioni già utilizzate nella sentenza “C”, aggiungel'ulteriore argomentazione che la previsione di cui all’art. 110, comma e deld.P.R. n. 115 del 2002, in quanto lex posterior e lex specialis, si deve ritenereprevalente rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 541 cod. proc. pen.(“la “riespansione” della norma di carattere generale sarebbe distonica rispetto auna previsione successiva di carattere speciale contenuta nella legge di settoreche limita espressamente la possibilità di condannare alle spese in favore dellaparte civile ammessa al patrocinio in favore dello Stato l'imputato che non siastato anch'egli ammesso allo stesso beneficio”); come si vede, il fulcrodell'argomentazione resta pur sempre il disposto dell'art. 110 del d.P.R. n. 115del 2002.L’argomento, come si è detto, non persuade. Come riconosciuto anche daSez. 5, n. 33013 del 22/09/2020, C., nel caso in cui sia l'imputato sia la partecivile siano stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, il generale divieto diingiustificato arricchimento esclude che l'imputato possa essere condannato alpagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile direttamente infavore di questa, atteso che essa non ha sostenuto l'onere di pagare il proprioavvocato, il cui onorario e le cui spese sono state anticipate dall'erario. Ciòposto, la tesi che il suddetto argomento intende suffragare, cioè quella secondocui, nel caso in cui sia l'imputato sia la parte civile siano stati ammessi alpatrocinio a spese dello Stato, poiché non sarebbe asseritamente possibilecondannare l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dallaparte civile in favore dell'erario, tali spese dovrebbero restare a carico dellostesso erario, si pone in aperta collisione con il principio generale, che è statosopra esposto e giustificato, secondo cui l'ammissione dell'imputato al patrocinioa spese dello Stato comporta che lo Stato può essere chiamato a sostenere, inluogo dello stesso imputato, solo le spese che sono connesse alla sua difesa enon anche le spese che sono conseguenza della sua soccombenza. Ne discendeche, come è stato ritenuto, in modo del tutto condivisibile, da Sez. 3, n. 33630del 31/05/2022, S., la disposizione di cui all'art. 110, comma 3, del d.P.R. n. 115del 2002 - la quale appare peraltro disciplinare non tanto i rapporti tra lo Stato el'imputato quanto i rapporti tra lo Stato e la parte civile -, non ha carattereeccezionale ma detta una disciplina che è estensivamente applicabile a casianaloghi a quello che è in essa espressamente contemplato, quale si deveritenere essere quello in esame, in cui sia l'imputato sia la parte civile sianoammessi al patrocinio a spese dello Stato, atteso che, per quanto si è detto,l'ammissione dell'imputato a tale beneficio non incide sull'esistenza del suoobbligo di rimborsare le spese legali della parte civile e lo stesso rimborso nonpuò che essere disposto in favore di chi tali spese ha effettivamente sostenuto e,quindi, in favore dello Stato. Né, come è stato osservato, in modo parimenticondivisibile, sempre da Sez. 3, n. 33630 del 31/05/2022, S., il fatto chel'imputato sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude in viagenerale che egli possa disporre di redditi, ancorché ridotti, con i qualifronteggiare spese diverse da quelle che sono correlate alla sua difesa.2. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, non si ritiene che ricorrano ipresupposti per devolvere la questione alle Sezioni unite della Corte dicassazione.3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente condannadel ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamentodelle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]