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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 23075/2022

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19 ORDINANZA sul ricorso 34367/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA].

Coop. a r.I., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 198 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 977/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 03/10/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (in seguito [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. r.I.) chiedendo la condanna al pagamento dell'indennizzo assicurativo nella misura di Euro 47.046,35 per il danno cagionato da un incendio sviluppatosi la notte del 5 agosto 2006 (alle ore 3,15 circa) presso la loro abitazione a causa di un fulmine.

Il Tribunale adito accolse la domanda nei limiti dell'importo di Euro 32.606,60.

Avverso detta sentenza propose appello la società assicuratrice.

Con sentenza di data 3 ottobre 2018 la Corte d'appello di Lecce accolse l'appello, rigettando la domanda.

Premise la corte territoriale che il premio assicurativo, scaduto il giorno 4 giugno 2006, era stato pagato tardivamente il giorno del sinistro (5 agosto 2006).

Osservò quindi che non vi era prova dell'esistenza di una rinuncia dell'assicuratore ad avvalersi della sospensione dell'assicurazione per mancato pagamento del premio perché la circostanza riferita dal teste [OSCURATO:PERSONA] (spesso l'agente assicurativo si recava personalmente presso la farmacia degli attori a riscuotere i premi assicurativi) non era sufficiente a ritenere raggiunta una prassi derogativa della disciplina legale.

Aggiunse che, per quanto constasse che le rate di premio venissero pagate con ritardo, ciò non era sufficiente a ritenere integrata una rinuncia alla sospensione della garanzia di cui all'art. 1901, sicché alla data del sinistro gli effetti dell'assicurazione erano sospesi per ritardato pagamento del premio.

Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata.

E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1901, 1460, comma 2, 1375 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che, costituendo la sospensione della garanzia assicurativa disposta dall'art. 1901 cod. civ. applicazione del più generale istituto dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460, deve negarsi all'assicuratore la facoltà di rifiutare la garanzia assicurativa ove ciò sia contrario a buona fede.

Precisa in particolare che, come documentato dalle sei quietanze prodotte, tutti i premi successivi a quello iniziale, e precedenti all'ultimo, erano stati corrisposti presso la farmacia dopo la scadenza, senza che fosse intervenuta sospensione dell'assicurazione, per cui doveva intendersi tacitamente manifestata la volontà di rinunciare alla sospensione.

Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha valutato la prassi della riscossione in ritardo delle rate di premio solo quale pagamento tardivo, omettendo di collegare l'effetto della tacita volontà di rinunciare alla sospensione della garanzia, alla luce della buona fede contrattuale.

I motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

Deve darsi continuità al principio di diritto enunciato da Cass. 10 febbraio 2022, n. 4357, secondo cui "la volontà di rinunciare all'effetto sospensivo dell'assicurazione per mancato pagamento del premio richiede un comportamento dell'assicuratore che implichi una volontà negoziale, ricognitiva del diritto all'indennizzo ed abdicativa del favorevole effetto di legge, e non può essere desunta dalla mera accettazione del tardivo pagamento del premio".

E' pur vero che secondo la giurisprudenza di questa Corte l'art. 1901, comma 2, cod. civ. costituisce applicazione del principio dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 (Cass. 14 febbraio 2013, n. 3654; 19 dicembre 2006, n. 27132; 19 luglio 2004, n. 13344).

L'inquadramento nel generale istituto dell'eccezione di inadempimento sconta tuttavia le peculiarità del mancato pagamento del premio assicurativo derivanti dalla natura del premio medesimo.

Come affermato da Corte cost. 5 febbraio 1975, n. 18, disattendendo la questione di costituzionalità dell'art. 1901 cod. civ. per disparità di trattamento rispetto alle altre fattispecie contrattuali, nel contratto di assicurazione, «la sopportazione del rischio da parte dell'assicuratore è condizionata all'adempimento della prestazione consistente nel pagamento del premio.

In tale contratto l'equilibrio tecnico ed economico non si realizza nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, ma fra l'insieme dei rischi assunti dall'assicuratore nell'esercizio della sua attività e l'insieme dei premi dovuti dagli assicurati.

Caratteristica del contratto è la cosiddetta comunione dei rischi, alla quale partecipa l'assicurato col pagamento del premio tecnicamente calcolato quale valore della frazione della comunione dei rischi posti a carico del singolo assicurato.

L'assicuratore, assumendo l'alea del pagamento della somma corrispondente al danno causato dall'evento previsto, deve poter contare sul puntuale versamento dei premi alle scadenze pattuite da parte degli assicurati in guisa da essere in grado di costituire e mantenere il fondo tecnicamente calcolato per eseguire i suoi obblighi e per costituire le garanzie reali imposte dalle leggi di controllo a tutela dei diritti degli assicurati, leggi che necessariamente presuppongono il puntuale versamento dell'ammontare dei premi da parte degli assicurati».

Come afferma sempre il giudice delle leggi, il principio generale inadempienti non est adimplendum deve essere adeguato al tipo particolare del contratto di assicurazione.

La funzione del premio, e della conseguenziale sospensione ex lege dell'efficacia del contratto nel caso di mancato pagamento alla scadenza, è quella della compartecipazione del singolo assicurato alla comunione dei rischi.

Si comprende così la ratio della previsione legislativa della sospensione dell'efficacia del contratto per il caso di mancato pagamento del premio di cui all'art. 1901.

Con riferimento all'applicabilità alla fattispecie in esame del secondo comma dell'art. 1460 (l'esecuzione non può essere rifiutata se il rifiuto, avuto riguardo alle circostanze, è contrario a buona fede), sono emersi nella giurisprudenza due orientamenti.

Secondo un primo orientamento l'accettazione senza riserve del premio pagato tardivamente costituisce rinuncia alla sospensione dell'efficacia del contratto.

Si afferma in particolare che in applicazione del secondo comma dell'art. 1460 deve negarsi all'assicuratore la facoltà di rifiutare la garanzia assicurativa ove ciò sia contrario a buona fede, come nel caso in cui l'assicuratore medesimo abbia, sia pure tacitamente, manifestato la volontà di rinunciare alla sospensione, ad esempio tramite ricognizione del diritto all'indennizzo ovvero accettazione del versamento tardivo del premio senza effettuazione di riserve, nonostante la conoscenza del pregresso verificarsi del sinistro. (Cass. 2 dicembre 2000, n. 15407; 19 luglio 2004, n. 1334).

Secondo altro indirizzo più rigoroso la volontà di rinunciare all'effetto sospensivo, che può essere manifestata anche per facta concludentia, deve essere chiara ed inequivoca. [OSCURATO:PERSONA]. 1 luglio 2002, n.9554 che la rinunzia agli effetti della sospensione non può essere desunta dall'aver l'assicuratore accettato il tardivo pagamento del premio, ma deve manifestarsi con una specifica espressione di rinunzia da parte dell'assicuratore.

Secondo tale indirizzo la volontà di rinunciare all'effetto sospensivo richiede un comportamento dell'assicuratore che implichi una volontà negoziale, ricognitiva del diritto all'indennizzo ed abdicativa del favorevole effetto di legge, volontà quindi che non può essere desunta dalla mera accettazione del tardivo pagamento del premio, trattandosi di circostanza di per sé equivoca (Cass. 22 marzo 1990, n. 2383).

In continuità al principio di diritto da ultimo enunciato dalla richiamata Cass. n. 4357 del 2022, il Collegio reputa condivisibile il secondo orientamento in quanto più coerente con la disciplina legale del mancato pagamento del premio e la funzione di quest'ultimo.

Deve essere evidenziato che l'art. 1460, comma secondo, e l'art. 1901 operano su piani diversi.

Mentre l'art. 1901 incide sull'efficacia del contratto assicurativo, ossia l'idoneità a produrre effetti giuridici («l'assicurazione resta sospesa»), l'art. 1460 riguarda l'esecuzione del contratto.

Mentre la prima norma contempla la paralisi dell'effetto negoziale determinata dalla legge, la seconda norma attiene all'attuazione del contratto a cura della parte.

L'esecuzione che dovrebbe essere prestata in base alla buona fede (art. 1460, comma 2) concerne non il contratto meramente inadempiuto dalla controparte, ma il contratto in cui effetti sono sospesi ex lege per la rilevanza che l'ordinamento attribuisce al premio quale compartecipazione del singolo assicurato alla comunione dei rischi.

La fattispecie dell'art. 1901, comma 2, non è di mero inadempimento negoziale, ma di sospensione legale dell'efficacia del contratto per il tardivo pagamento del premio.Affinché emerga il dovere di dare esecuzione al contratto in ottemperanza al precetto della buona fede oggettiva, è necessario che l'effetto legale della sospensione dell'assicurazione sia venuto meno e a tale fine è necessaria una manifestazione negoziale, da parte dell'assicuratore, abdicativa di tale effetto.

Soltanto in presenza di tale volontà negoziale, che restituisce efficacia al contratto i cui effetti erano sospesi ex lege, sarebbe contrario a buona fede non dare esecuzione al contratto di assicurazione per il quale è intervenuto il tardivo pagamento del premio.

La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 1460, il cui presupposto è il contratto efficace, viene così ricondotta, distinguendo il piano dell'efficacia da quello dell'esecuzione, a coerenza ermeneutica alla funzione del premio assicurativo ed alla disciplina dell'art. 1901, comma 2.

Il giudice del merito ha accertato non un fatto corrispondente ad una volontà negoziale, ricognitiva del diritto all'indennizzo ed abdicativa del favorevole effetto di legge, ma la mera circostanza della semplice accettazione del tardivo pagamento del premio.

Sotto quest'aspetto, il secondo motivo non costituisce una rituale denuncia di vizio motivazionale, ma mira, in modo inammissibile, ad una diversa valutazione delle circostanze di fatto.

Non viene infatti dedotto l'omesso esame di un fatto, ma una diversa valutazione del fatto esaminato dal giudice.

Va in conclusione tenuto fermo il principio di diritto, sopra richiamato, enunciato da Cass. n. 4357 del 2022.

Il consolidarsi della giurisprudenza rispetto alla questione dirimente nel corso del giudizio costituisce ragione di compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di cont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19 ORDINANZA sul ricorso 34367/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]. Coop. a r.I., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 198 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 977/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 03/10/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (in seguito [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. r.I.) chiedendo la condanna al pagamento dell'indennizzo assicurativo nella misura di Euro 47.046,35 per il danno cagionato da un incendio sviluppatosi la notte del 5 agosto 2006 (alle ore 3,15 circa) presso la loro abitazione a causa di un fulmine. Il Tribunale adito accolse la domanda nei limiti dell'importo di Euro 32.606,60. Avverso detta sentenza propose appello la società assicuratrice. Con sentenza di data 3 ottobre 2018 la Corte d'appello di Lecce accolse l'appello, rigettando la domanda. Premise la corte territoriale che il premio assicurativo, scaduto il giorno 4 giugno 2006, era stato pagato tardivamente il giorno del sinistro (5 agosto 2006). Osservò quindi che non vi era prova dell'esistenza di una rinuncia dell'assicuratore ad avvalersi della sospensione dell'assicurazione per mancato pagamento del premio perché la circostanza riferita dal teste [OSCURATO:PERSONA] (spesso l'agente assicurativo si recava personalmente presso la farmacia degli attori a riscuotere i premi assicurativi) non era sufficiente a ritenere raggiunta una prassi derogativa della disciplina legale. Aggiunse che, per quanto constasse che le rate di premio venissero pagate con ritardo, ciò non era sufficiente a ritenere integrata una rinuncia alla sospensione della garanzia di cui all'art. 1901, sicché alla data del sinistro gli effetti dell'assicurazione erano sospesi per ritardato pagamento del premio. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1901, 1460, comma 2, 1375 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, costituendo la sospensione della garanzia assicurativa disposta dall'art. 1901 cod. civ. applicazione del più generale istituto dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460, deve negarsi all'assicuratore la facoltà di rifiutare la garanzia assicurativa ove ciò sia contrario a buona fede. Precisa in particolare che, come documentato dalle sei quietanze prodotte, tutti i premi successivi a quello iniziale, e precedenti all'ultimo, erano stati corrisposti presso la farmacia dopo la scadenza, senza che fosse intervenuta sospensione dell'assicurazione, per cui doveva intendersi tacitamente manifestata la volontà di rinunciare alla sospensione. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha valutato la prassi della riscossione in ritardo delle rate di premio solo quale pagamento tardivo, omettendo di collegare l'effetto della tacita volontà di rinunciare alla sospensione della garanzia, alla luce della buona fede contrattuale. I motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. Deve darsi continuità al principio di diritto enunciato da Cass. 10 febbraio 2022, n. 4357, secondo cui "la volontà di rinunciare all'effetto sospensivo dell'assicurazione per mancato pagamento del premio richiede un comportamento dell'assicuratore che implichi una volontà negoziale, ricognitiva del diritto all'indennizzo ed abdicativa del favorevole effetto di legge, e non può essere desunta dalla mera accettazione del tardivo pagamento del premio". E' pur vero che secondo la giurisprudenza di questa Corte l'art. 1901, comma 2, cod. civ. costituisce applicazione del principio dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 (Cass. 14 febbraio 2013, n. 3654; 19 dicembre 2006, n. 27132; 19 luglio 2004, n. 13344). L'inquadramento nel generale istituto dell'eccezione di inadempimento sconta tuttavia le peculiarità del mancato pagamento del premio assicurativo derivanti dalla natura del premio medesimo. Come affermato da Corte cost. 5 febbraio 1975, n. 18, disattendendo la questione di costituzionalità dell'art. 1901 cod. civ. per disparità di trattamento rispetto alle altre fattispecie contrattuali, nel contratto di assicurazione, «la sopportazione del rischio da parte dell'assicuratore è condizionata all'adempimento della prestazione consistente nel pagamento del premio. In tale contratto l'equilibrio tecnico ed economico non si realizza nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, ma fra l'insieme dei rischi assunti dall'assicuratore nell'esercizio della sua attività e l'insieme dei premi dovuti dagli assicurati. Caratteristica del contratto è la cosiddetta comunione dei rischi, alla quale partecipa l'assicurato col pagamento del premio tecnicamente calcolato quale valore della frazione della comunione dei rischi posti a carico del singolo assicurato. L'assicuratore, assumendo l'alea del pagamento della somma corrispondente al danno causato dall'evento previsto, deve poter contare sul puntuale versamento dei premi alle scadenze pattuite da parte degli assicurati in guisa da essere in grado di costituire e mantenere il fondo tecnicamente calcolato per eseguire i suoi obblighi e per costituire le garanzie reali imposte dalle leggi di controllo a tutela dei diritti degli assicurati, leggi che necessariamente presuppongono il puntuale versamento dell'ammontare dei premi da parte degli assicurati». Come afferma sempre il giudice delle leggi, il principio generale inadempienti non est adimplendum deve essere adeguato al tipo particolare del contratto di assicurazione. La funzione del premio, e della conseguenziale sospensione ex lege dell'efficacia del contratto nel caso di mancato pagamento alla scadenza, è quella della compartecipazione del singolo assicurato alla comunione dei rischi. Si comprende così la ratio della previsione legislativa della sospensione dell'efficacia del contratto per il caso di mancato pagamento del premio di cui all'art. 1901. Con riferimento all'applicabilità alla fattispecie in esame del secondo comma dell'art. 1460 (l'esecuzione non può essere rifiutata se il rifiuto, avuto riguardo alle circostanze, è contrario a buona fede), sono emersi nella giurisprudenza due orientamenti. Secondo un primo orientamento l'accettazione senza riserve del premio pagato tardivamente costituisce rinuncia alla sospensione dell'efficacia del contratto. Si afferma in particolare che in applicazione del secondo comma dell'art. 1460 deve negarsi all'assicuratore la facoltà di rifiutare la garanzia assicurativa ove ciò sia contrario a buona fede, come nel caso in cui l'assicuratore medesimo abbia, sia pure tacitamente, manifestato la volontà di rinunciare alla sospensione, ad esempio tramite ricognizione del diritto all'indennizzo ovvero accettazione del versamento tardivo del premio senza effettuazione di riserve, nonostante la conoscenza del pregresso verificarsi del sinistro. (Cass. 2 dicembre 2000, n. 15407; 19 luglio 2004, n. 1334). Secondo altro indirizzo più rigoroso la volontà di rinunciare all'effetto sospensivo, che può essere manifestata anche per facta concludentia, deve essere chiara ed inequivoca. [OSCURATO:PERSONA]. 1 luglio 2002, n.9554 che la rinunzia agli effetti della sospensione non può essere desunta dall'aver l'assicuratore accettato il tardivo pagamento del premio, ma deve manifestarsi con una specifica espressione di rinunzia da parte dell'assicuratore. Secondo tale indirizzo la volontà di rinunciare all'effetto sospensivo richiede un comportamento dell'assicuratore che implichi una volontà negoziale, ricognitiva del diritto all'indennizzo ed abdicativa del favorevole effetto di legge, volontà quindi che non può essere desunta dalla mera accettazione del tardivo pagamento del premio, trattandosi di circostanza di per sé equivoca (Cass. 22 marzo 1990, n. 2383). In continuità al principio di diritto da ultimo enunciato dalla richiamata Cass. n. 4357 del 2022, il Collegio reputa condivisibile il secondo orientamento in quanto più coerente con la disciplina legale del mancato pagamento del premio e la funzione di quest'ultimo. Deve essere evidenziato che l'art. 1460, comma secondo, e l'art. 1901 operano su piani diversi. Mentre l'art. 1901 incide sull'efficacia del contratto assicurativo, ossia l'idoneità a produrre effetti giuridici («l'assicurazione resta sospesa»), l'art. 1460 riguarda l'esecuzione del contratto. Mentre la prima norma contempla la paralisi dell'effetto negoziale determinata dalla legge, la seconda norma attiene all'attuazione del contratto a cura della parte. L'esecuzione che dovrebbe essere prestata in base alla buona fede (art. 1460, comma 2) concerne non il contratto meramente inadempiuto dalla controparte, ma il contratto in cui effetti sono sospesi ex lege per la rilevanza che l'ordinamento attribuisce al premio quale compartecipazione del singolo assicurato alla comunione dei rischi. La fattispecie dell'art. 1901, comma 2, non è di mero inadempimento negoziale, ma di sospensione legale dell'efficacia del contratto per il tardivo pagamento del premio.Affinché emerga il dovere di dare esecuzione al contratto in ottemperanza al precetto della buona fede oggettiva, è necessario che l'effetto legale della sospensione dell'assicurazione sia venuto meno e a tale fine è necessaria una manifestazione negoziale, da parte dell'assicuratore, abdicativa di tale effetto. Soltanto in presenza di tale volontà negoziale, che restituisce efficacia al contratto i cui effetti erano sospesi ex lege, sarebbe contrario a buona fede non dare esecuzione al contratto di assicurazione per il quale è intervenuto il tardivo pagamento del premio. La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 1460, il cui presupposto è il contratto efficace, viene così ricondotta, distinguendo il piano dell'efficacia da quello dell'esecuzione, a coerenza ermeneutica alla funzione del premio assicurativo ed alla disciplina dell'art. 1901, comma 2. Il giudice del merito ha accertato non un fatto corrispondente ad una volontà negoziale, ricognitiva del diritto all'indennizzo ed abdicativa del favorevole effetto di legge, ma la mera circostanza della semplice accettazione del tardivo pagamento del premio. Sotto quest'aspetto, il secondo motivo non costituisce una rituale denuncia di vizio motivazionale, ma mira, in modo inammissibile, ad una diversa valutazione delle circostanze di fatto. Non viene infatti dedotto l'omesso esame di un fatto, ma una diversa valutazione del fatto esaminato dal giudice. Va in conclusione tenuto fermo il principio di diritto, sopra richiamato, enunciato da Cass. n. 4357 del 2022. Il consolidarsi della giurisprudenza rispetto alla questione dirimente nel corso del giudizio costituisce ragione di compensazione delle spese del giudizio di cassazione. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di cont
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