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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09104/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- CUI 04BMKXD -, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Modena visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Modena non convalidava l'arresto operato da Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] di Bomporto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di lammaa Omar in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione alle ragioni giustificatrici dell'arresto facoltativo in flagranza.

Argomenta che il Tribunale erroneamente non aveva convalidato l'arresto, in quanto l'arresto facoltativo in flagranza era stato legittimamente effettuato in considerazione della diretta osservazione della cessione della sostanza stupefacente all'acquirente e con il rilievo del possesso da parte del prevenuto della somma di euro 50 in contanti, pagatigli dall'acquirente e del rinvenimento presso la sua abitazione to di numerose bustine per il confezionamento analoghe a quella ceduta all'acquirente.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato,

2. Va osservato che, in tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi, quindi, ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità o sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente valutazione (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Hraich, Rv. 252949; Sez. 1, n. 15296 del 04/04/2006, Oprea, Rv. 234211).

A tal fine, la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l'hanno indotta ad esercitare il potere di privare la libertà personale, facendo riferimento alla gravità del fatto o alla pericolosità dell'arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che le ragioni dell'arresto emergano dal contesto descrittivo del relativo verbale o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, Cobuccio, Rv.267999), verificando se l'atto, in relazione alle concrete circostanze di fatto quali si presentavano alla polizia stessa, esprima una ragionevole valutazione dei presupposti indicati dall'art. 381 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1329 del 06/05/1993, D'Addio, Rv. 195470).

Il perimetro dei poteri cognitivi e delibativi consentiti nella fase della convalida è, dunque, circoscritto alla verifica dell'osservanza dei termini previsti dagli artt. 386, comma 3, e 390, comma primo, cod, proc. pen. ed alla verifica della sussistenza dei presupposti formali e sostanziali (gravità del fatto o pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto) dell'eseguito arresto, da valutare in termini di ragionevolezza con riferimento agli elementi conosciuti e conoscibili da parte della Polizia al momento del fatto (Sez. 5, n. 49340 del 16/9/2019, Rv. 278382; Sez. 6, n. 18196 del 13/4/2016, Rv. 266930; Sez. 6, n. 8341 del 12/2/2015, Ahmad, Rv. 262502; Sez. 4, n. 14474 del 22/2/2007, Marinotti, Rv. 236204).

3. Nella specie, il Giudice della convalida non ha fatto buon governo di tali principi di diritto in quanto, anziché valutare, con giudizio ex ante, la sussistenza di uno dei presupposti alternativamente rilevanti per la convalida dell'arresto del prevenuto (gravità del fatto o pericolosità del soggetto), sulla base delle circostanze di fatto rappresentate nel verbale di arresto (avuto riguardo alla condotta di cessione di sostanza stupefacente e al rinvenimento sia sulla persona che nell'abitazione del prevenuto di materiale per il confezionarnento), ha posto a fondamento della propria valutazione degli elementi successivamente emersi (la condizione di incensuratezza dell'imputato, il pregresso svolgimento di lavoro regolare e la sua reazione emotiva successiva all'arresto), non influenti sugli elementi che, al momento dell'arresto, erano sintomatici della complessiva gravità del fatto rappresentata dagli operanti.

L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, in quanto il ricorso ha ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai formalmente esauritasi, in relazione ad una iniziativa della Polizia giudiziaria della quale va comunque riconosciuta la legittimità (Sez.5, n. 21183 del 27/10/2016, dep.03/05/2017, Rv. 270042 - 01; Sez.5, n. 15387 del 19/02/2016, Rv. 266566 - 01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perchè

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- CUI 04BMKXD -, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Modena visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Modena non convalidava l'arresto operato da Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] di Bomporto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di lammaa Omar in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione alle ragioni giustificatrici dell'arresto facoltativo in flagranza. Argomenta che il Tribunale erroneamente non aveva convalidato l'arresto, in quanto l'arresto facoltativo in flagranza era stato legittimamente effettuato in considerazione della diretta osservazione della cessione della sostanza stupefacente all'acquirente e con il rilievo del possesso da parte del prevenuto della somma di euro 50 in contanti, pagatigli dall'acquirente e del rinvenimento presso la sua abitazione to di numerose bustine per il confezionamento analoghe a quella ceduta all'acquirente. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, 2. Va osservato che, in tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi, quindi, ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità o sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente valutazione (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Hraich, Rv. 252949; Sez. 1, n. 15296 del 04/04/2006, Oprea, Rv. 234211). A tal fine, la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l'hanno indotta ad esercitare il potere di privare la libertà personale, facendo riferimento alla gravità del fatto o alla pericolosità dell'arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che le ragioni dell'arresto emergano dal contesto descrittivo del relativo verbale o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, Cobuccio, Rv.267999), verificando se l'atto, in relazione alle concrete circostanze di fatto quali si presentavano alla polizia stessa, esprima una ragionevole valutazione dei presupposti indicati dall'art. 381 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1329 del 06/05/1993, D'Addio, Rv. 195470). Il perimetro dei poteri cognitivi e delibativi consentiti nella fase della convalida è, dunque, circoscritto alla verifica dell'osservanza dei termini previsti dagli artt. 386, comma 3, e 390, comma primo, cod, proc. pen. ed alla verifica della sussistenza dei presupposti formali e sostanziali (gravità del fatto o pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto) dell'eseguito arresto, da valutare in termini di ragionevolezza con riferimento agli elementi conosciuti e conoscibili da parte della Polizia al momento del fatto (Sez. 5, n. 49340 del 16/9/2019, Rv. 278382; Sez. 6, n. 18196 del 13/4/2016, Rv. 266930; Sez. 6, n. 8341 del 12/2/2015, Ahmad, Rv. 262502; Sez. 4, n. 14474 del 22/2/2007, Marinotti, Rv. 236204). 3. Nella specie, il Giudice della convalida non ha fatto buon governo di tali principi di diritto in quanto, anziché valutare, con giudizio ex ante, la sussistenza di uno dei presupposti alternativamente rilevanti per la convalida dell'arresto del prevenuto (gravità del fatto o pericolosità del soggetto), sulla base delle circostanze di fatto rappresentate nel verbale di arresto (avuto riguardo alla condotta di cessione di sostanza stupefacente e al rinvenimento sia sulla persona che nell'abitazione del prevenuto di materiale per il confezionarnento), ha posto a fondamento della propria valutazione degli elementi successivamente emersi (la condizione di incensuratezza dell'imputato, il pregresso svolgimento di lavoro regolare e la sua reazione emotiva successiva all'arresto), non influenti sugli elementi che, al momento dell'arresto, erano sintomatici della complessiva gravità del fatto rappresentata dagli operanti. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, in quanto il ricorso ha ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai formalmente esauritasi, in relazione ad una iniziativa della Polizia giudiziaria della quale va comunque riconosciuta la legittimità (Sez.5, n. 21183 del 27/10/2016, dep.03/05/2017, Rv. 270042 - 01; Sez.5, n. 15387 del 19/02/2016, Rv. 266566 - 01). P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perchè
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