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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 19259/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 40125/2022 - Rilevato che SILVESTRI Cristian ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 81, 614 co. 4, 582 cod. pen.; Dato atto della memoria datata 31 marzo 2023, presentata dal difensore del ricorrente, con cui si insiste nella fondatezza del ricorso di cui si chiede l'accoglimento.

Considerato che, con il primo motivo, si lamenta la carenza di motivazione in merito alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e della teste Olivieri, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che ha dato atto della sostanziale coincidenza delle dichiarazioni, nonchè della presenza di riscontri ( dichiarazioni del brig.

Natale e certificato del pronto soccorso) circa la aggressione patita dalla persona offesa a opera dell'imputato.

Considerato che, con il secondo motivo, la Difesa ricorrente si duole dell'erronea applicazione dell'art. 62 co. 1 n. 2 cod. pen., denunciando correlati vizi della motivazione, per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, ma, anche in questo caso, omette di misurarsi con la motivazione della Corte di appello, che l'ha esclusa, non per mancanza del nesso eziologico, come si sostiene in ricorso, ma in ragione della "macroscopica sproporzione tra insulto e aggressione fisica preceduta dallo sfondamento della porta dell'abitazione altrui".

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 aprile 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 40125/2022 - Rilevato che SILVESTRI Cristian ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 81, 614 co. 4, 582 cod. pen.; Dato atto della memoria datata 31 marzo 2023, presentata dal difensore del ricorrente, con cui si insiste nella fondatezza del ricorso di cui si chiede l'accoglimento. Considerato che, con il primo motivo, si lamenta la carenza di motivazione in merito alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e della teste Olivieri, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che ha dato atto della sostanziale coincidenza delle dichiarazioni, nonchè della presenza di riscontri ( dichiarazioni del brig. Natale e certificato del pronto soccorso) circa la aggressione patita dalla persona offesa a opera dell'imputato. Considerato che, con il secondo motivo, la Difesa ricorrente si duole dell'erronea applicazione dell'art. 62 co. 1 n. 2 cod. pen., denunciando correlati vizi della motivazione, per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, ma, anche in questo caso, omette di misurarsi con la motivazione della Corte di appello, che l'ha esclusa, non per mancanza del nesso eziologico, come si sostiene in ricorso, ma in ragione della "macroscopica sproporzione tra insulto e aggressione fisica preceduta dallo sfondamento della porta dell'abitazione altrui". Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]