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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 ottobre 2022

Cassazione n. 09156/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.2007/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 505/2016 depositata il 22/06/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione avanti il Tribunale di Monza contro il decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] nei loro confronti.

In esito all’istruttoria, il provvedimento monitorio fu revocato.

Su gravame del Palazzesi, la Corte d’appello di Milano, valutando che l’omessa indicazione e produzione delle scritture di comparazione rendessero impossibile l’invocata istanza di verificazione (come già deciso in primo grado), nonché la richiesta di CTU calligrafica formulata dall’appellante, dichiarava l’impugnazione inammissibile, non presentando alcuna ragionevole probabilità di accoglimento, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis e ter c.p.c.(ordinanza n. 2956/2016).

Per la cassazione della predetta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.

La causa, inizialmente trattata dalla sesta sezione, è stata poi assegnata alla pubblica udienza del 26 ottobre 2022, in mancanza di un’evidenza decisoria.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, il ricorrente assume, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed, in particolare, dell’art. 216 comma 1° c.p.c.

La Corte d’appello avrebbe trascurato la circostanza che, in tema di verificazione di scrittura privata, l’onere di produzione delle scritture di comparazione non sarebbe stato assoluto, ma subordinato alla circostanza dell’esistenza delle scritture e del loro possesso da parte del richiedente. 2) Con il secondo mezzo d’impugnazione, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 n. 3 c.p.c., ed in particolare la violazione dell’art. 217 c.p.c., visto che il giudice, a fronte della richiesta di verificazione ex lege, avrebbe dovuto disporre tutti i provvedimenti diretti all’adozione di cautele per lacustodia del documento oggetto di contestazione.

Osserva la Corte che il ricorso è nel suo complesso inammissibile, 3) Come è noto, il ricorso per cassazione proponibile, ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c., avverso la sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello resa ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all'art. 369, comma 2, c.p.c., ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta che, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che, ove il ricorrente abbia assolto l’onere di richiedere il fascicolo d’ufficio alla cancelleria del giudice a quo, la Corte, nell'esercitare il proprio potere officioso, rilevi che l’impugnazione sia stata proposta nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell'una e dell'altra, entro il termine cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (Sez.

Un., n. 11850 del 15 magg io 2018; Sez.

Un., n. 25513 del 13 dicembre 2016).

Nella specie, il ricorrente, oltre ad aver rivolto il ricorso nei confronti dell’ordinanza della Corte d’appello di Milano, invece che contro il provvedimento di primo grado, ai sensi dell’art. 348 comma 3° c.p.c., ha testualmente affermato che la predetta ordinanza gli era stata comunicata in data 1° luglio 2016, laddove il ricorso per cassazione è stato notificato l’11 gennaio 2017, dunque ben oltre il termine di legge.

Non si provvede sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva degli intimati.

La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.2007/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 505/2016 depositata il 22/06/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione avanti il Tribunale di Monza contro il decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] nei loro confronti. In esito all’istruttoria, il provvedimento monitorio fu revocato. Su gravame del Palazzesi, la Corte d’appello di Milano, valutando che l’omessa indicazione e produzione delle scritture di comparazione rendessero impossibile l’invocata istanza di verificazione (come già deciso in primo grado), nonché la richiesta di CTU calligrafica formulata dall’appellante, dichiarava l’impugnazione inammissibile, non presentando alcuna ragionevole probabilità di accoglimento, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis e ter c.p.c.(ordinanza n. 2956/2016). Per la cassazione della predetta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. La causa, inizialmente trattata dalla sesta sezione, è stata poi assegnata alla pubblica udienza del 26 ottobre 2022, in mancanza di un’evidenza decisoria. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, il ricorrente assume, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed, in particolare, dell’art. 216 comma 1° c.p.c. La Corte d’appello avrebbe trascurato la circostanza che, in tema di verificazione di scrittura privata, l’onere di produzione delle scritture di comparazione non sarebbe stato assoluto, ma subordinato alla circostanza dell’esistenza delle scritture e del loro possesso da parte del richiedente. 2) Con il secondo mezzo d’impugnazione, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 n. 3 c.p.c., ed in particolare la violazione dell’art. 217 c.p.c., visto che il giudice, a fronte della richiesta di verificazione ex lege, avrebbe dovuto disporre tutti i provvedimenti diretti all’adozione di cautele per lacustodia del documento oggetto di contestazione. Osserva la Corte che il ricorso è nel suo complesso inammissibile, 3) Come è noto, il ricorso per cassazione proponibile, ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c., avverso la sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello resa ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all'art. 369, comma 2, c.p.c., ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta che, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che, ove il ricorrente abbia assolto l’onere di richiedere il fascicolo d’ufficio alla cancelleria del giudice a quo, la Corte, nell'esercitare il proprio potere officioso, rilevi che l’impugnazione sia stata proposta nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell'una e dell'altra, entro il termine cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (Sez. Un., n. 11850 del 15 magg io 2018; Sez. Un., n. 25513 del 13 dicembre 2016). Nella specie, il ricorrente, oltre ad aver rivolto il ricorso nei confronti dell’ordinanza della Corte d’appello di Milano, invece che contro il provvedimento di primo grado, ai sensi dell’art. 348 comma 3° c.p.c., ha testualmente affermato che la predetta ordinanza gli era stata comunicata in data 1° luglio 2016, laddove il ricorso per cassazione è stato notificato l’11 gennaio 2017, dunque ben oltre il termine di legge. Non si provvede sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva degli intimati. La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il
Decreto Cassazione n. 09156/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris