CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 06097/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04SRBJR ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; ritenuto in particolare che avuto riguardo alla configurabilità della contestata e ritenuta resistenza, la tesi della mera resistenza passiva, ribadita con il ricorso, risulta meramente riproduttiva dei profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alla luce di una puntuale ricostruzione del fatto che smentisce apertamente l'assunto difensivo senza incorrere in censure utèlmente prospettabbli in questa sede (si veda la pagina 7 della sentenza impugnata quanto alle modalità della condotta oppositiva); ritenuto che in relazione alla mancata applicazione alla specie del disposto di cui d'art 131 bis cod. pen. la sentenza risulta coerentemente motivata, senza incongruenze logiche, facendo leva sui tratti della condotta, anche inerenti l'intensità del dolo che ebbe a connotarla, ritenuti coerentemente ostativi ad un giudizio positivo di particolare tenuità dell'offesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA]‘ R ddusa Anna I r scuolo DEPOSITATA CANCEs.l..FRIA 2 -