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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04363/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] violazione di legge in ordine alla affermazione della responsabilità avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 256 comma 1 lett a) e comma 2, d.lgs. 152/2006 in relazione al deposito incontrollato di dieci sacchi di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalla impresa " [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]".

Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che, a seguito di un controllo effettuato presso la ditta [OSCURATO:PERSONA], ove erano stati rinvenuti sacchi uguali a quelli depositati nei pressi del centro di raccolta dei rifiuti, gli operanti riscontravano la presenza sul luogo del ricorrente che veniva riconosciuto come uno dei tre autori della condotta contestata attraverso la visione e il raffronto con le immagini tratte dalla telecamera, che ritraevano tre soggetti tra cui l'imputato, presentando il ricorrente alcune peculiari caratteristiche somatiche tipiche e inequivocabili.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] violazione di legge in ordine alla affermazione della responsabilità avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 256 comma 1 lett a) e comma 2, d.lgs. 152/2006 in relazione al deposito incontrollato di dieci sacchi di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalla impresa " [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]". Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che, a seguito di un controllo effettuato presso la ditta [OSCURATO:PERSONA], ove erano stati rinvenuti sacchi uguali a quelli depositati nei pressi del centro di raccolta dei rifiuti, gli operanti riscontravano la presenza sul luogo del ricorrente che veniva riconosciuto come uno dei tre autori della condotta contestata attraverso la visione e il raffronto con le immagini tratte dalla telecamera, che ritraevano tre soggetti tra cui l'imputato, presentando il ricorrente alcune peculiari caratteristiche somatiche tipiche e inequivocabili. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 04363/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris