CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 14576/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-contro[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 299/2025 depositatail 24/04/2025.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleOlga Pirone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’ente controricorrente.1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza con cuila Corte d’appello di Messina, in riforma della decisione di primo grado delNumero registro generale 12677/2025Numero sezionale 2018/2026Numero di raccolta generale 14576/2026Data pubblicazione 17/05/2026Tribunale di Patti, ha rigettato le originarie domande dell’odierno ricorrente,volte a ottenere la condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento degliulteriori arretrati per effetto del trattamento giuridico ed economico lororiconosciuto dall’art. 67 della l.r. Sicilia n. 8 del 2018.La sentenza impugnata ha escluso che l’art. 67 – nell’equiparare, alprimo comma, il trattamento del personale del comparto ex comandatopresso l’[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] a quello applicato negli altri Enti parco –abbia valenza interpretativa e dunque efficacia retroattiva; in questo senso,il secondo comma conterrebbe una parziale deroga all’applicazione ex nuncdisponendo uno stanziamento finanziario fisso pari a 300 migliaia di euro,senza imporne di ulteriori.2. Il ricorso è affidato a due motivi ed è illustrato con memoria.L’[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso, anch’essoaccompagnato da memoria.3. Il Pubblico ministero ha depositato memoria con cui chiede il rigettodel ricorso.4. Alla pubblica udienza del 22 aprile 2026, le parti hanno discussooralmente la causa, riportandosi alle rispettive conclusioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. 1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsaapplicazione dell’art. 67 della l.r. n. 8 del 2018, nonché del C.C.R.L. delcomparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all’art. 1della l.r. n. 10 del 2000.2. Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsaapplicazione dell’art. 67 della l.r. n. 8 del 2018, nonché del principio di paritàdi trattamento ex art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, 3 e 97 Cost.3. I due motivi, suscettibili di esame congiunto in ragione della lorostretta connessione, sono infondati.Numero registro generale 12677/2025Numero sezionale 2018/2026Numero di raccolta generale 14576/2026Data pubblicazione 17/05/2026L’art. 67 della l.r. n. 8 del 2018, rubricato “[OSCURATO:PERSONA] deiNebrodi”, così recita: «1. Al personale del comparto "ex comandato", giàtransitato nei ruoli organici dell’[OSCURATO:PERSONA] parco dei [OSCURATO:SOCIETA], in conformità altrattamento giuridico ed economico già applicato negli altri Enti parco, siapplicano indistintamente le disposizioni di cui al Decreto Presidenziale 20gennaio 1995, n. 11, al Decreto Presidenziale 22 giugno 2001, n. 9 e alDecreto Presidenziale 22 giugno 2001, n. 10. 2. Per l’attuazione delledisposizioni di cui al presente articolo è autorizzata, per l’eserciziofinanziario 2018, la spesa di 390 migliaia di euro, di cui 300 migliaia di europer gli arretrati maturati al 31 dicembre 2017 e, per gli esercizi finanziari2019 e 2020, la spesa di 90 migliaia di euro annui.».Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, il comma 1,mediante l’utilizzo del modo indicativo, traccia il perimetro applicativo delladisposizione, prevedendo che il trattamento già previsto per il personaledegli altri Enti parco regionali si applichi ex nunc anche al personaledell’[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].In assenza di elementi testuali che possano far propendere per lanatura interpretativa della previsione, è da ritenere che essa abbia carattereinnovativo, equiparando i trattamenti solo per futuro.In coerenza con tale opzione ermeneutica, risulta corretta anche lalettura del comma 2 operata dalla sentenza impugnata, in base alla qualeesso prevede una norma parzialmente derogatoria che stanzia per il passato(«per gli arretrati») una somma fissa di 300 migliaia di euro, senza in alcunmodo lasciar intendere che essa costituisca un anticipo o un acconto rispettoa ulteriori parificazioni.4. Né in tal modo può ritenersi che la decisione impugnata abbia violatoil principio di parità di trattamento e di buon andamento della pubblicaamministrazione, fissato negli artt. 3 e 97 Cost. e nell’art. 45 del d.lgs. n.165/2001.Numero registro generale 12677/2025Numero sezionale 2018/2026Numero di raccolta generale 14576/2026Data pubblicazione 17/05/2026E’ noto, infatti, come i principi costituzionali di eguaglianza e di buonandamento della pubblica amministrazione non ostino a diversificazioni neitrattamenti economici e giuridici di diverse categorie professionali dipubblici impiegati, ove queste, per la eterogeneità dei rispettivi statusprofessionali, siano tra loro non comparabili (v. Corte cost. 4 giugno 2024,n. 134, 23 marzo 2021, n. 71).Nella specie, la circostanza che la norma in esame riguardi una specificacategoria di personale, quello ex comandato, ne sottolinea la diversità dicondizione e di percorso professionale rispetto al restante personale ecostituisce di per sé una ragione giustificativa del diverso trattamento aesso riservato in passato. Diverso trattamento che il legislatore regionaleha inteso colmare solo parzialmente mediante lo stanziamento relativo agliarretrati, senza però che gli fosse imposto di farlo integralmente.5. In conclusione il ricorso va rigettato, con assorbimento di ogni altraquestione potenzialmente implicata dalla normativa regionale in esame.6. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondoil criterio della soccombenza.7. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richiestedall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 4.000 per compensiprofessionali ed euro 200 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generalidel 15% e agli accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Numero registro generale 12677/2025Numero sezionale 2018/2026Numero di raccolta generale 14576/2026Data pubblicazione 17/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA]. La PresidenteIleana [OSCURATO:PERSONA]