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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 40713/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di Messina del 26/06/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Messina, giudicando a seguito di rinvio disposto, per ragioni processuali, dalla Corte di cassazione con sentenza n.17274/2025, rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] (detenuto in custodia cautelare e sottoposto allo speciale regime di cui all' art. 41-bis Ord. pen.) avverso il provvedimento con il quale la Corte di appello della stessa città aveva disposto il trattenimento della missiva inviata, in data 11 novembre 2024, dal predetto alla figlia presso un indirizzo messinese.

In particolare, il Tribunale confermava la necessità di trattenere la missiva in oggetto alla luce della caratura criminale del reclamante e del contenuto della lettera, con la quale il detenuto aveva incaricato la figlia di richiedere denaro, prestazioni e beni a terze persone a nome del Tribunale, poiché tali richieste avevano una valenza oggettivamente lesiva della sicurezza e dell'ordine e potevano integrare ipotesi di reato.

2. Avverso la menzionata ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), la violazione degli artt. 18-ter, 41-bis e 69 Ord. pen., 2, 3 e 25 Cost., 3 e 6 CEDU ed il vizio di motivazione illogica e contraddittoria rispetto alle ragioni per le quali era stato disposto il trattenimento della missiva in questione.

Al riguardo sostiene che il provvedimento impugnato non ha preso in considerazione le dettagliate e documentate allegazioni difensive, con le quali era stato spiegato che la ragione della missiva diretta alla figlia era di richiedere a tale 'Gio' (da identificarsi in persona specificamente indicata in atti con nome e cognome e alla quale egli è legato affettivamente) il prestito di 8.000,00 euro necessari per il completamento della ristrutturazione della casa della compagna e di quella del di lei fratello, con l'impegno che i due avrebbero restituito la somma con rate mensili.

Tali deduzioni trovavano conferma nella documentazione prodotta dalla difesa, della quale però il Tribunale non aveva tenuto conto poiché, con motivazione apparente, aveva respinto il ricorso utilizzando mere formule di stile.

2.2. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), la violazione degli artt. 18-ter, 41-bis e 69 Ord. pen., 2, 3 e 25 Cost., 3 e 6 CEDU ed il vizio di motivazione illogica e contraddittoria rispetto alla mancata consegna almeno parziale della missiva

3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica con la quale ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Quanto al primo motivo, deve ricordarsi che l'art. 18-ter Ord. pen. individua le tipologie di limitazioni che possono essere imposte alla libertà e alla segretezza della corrispondenza, i relativi presupposti e tempi, nonché le autorità competenti e i meccanismi di tutela giurisdizionale; tale disposizione prevede, al primo comma, che per esigenze attinenti alle indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'Istituto, possano essere disposte, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi, tre diverse forme di restrizione all'invio e alla ricezione di missive, connotate da un crescente grado di intrusività.

La limitazione più intensa (quella applicata all'odierno ricorrente) consiste, invece, nell'inibizione totale o parziale della facoltà di spedire o di ricevere corrispondenza, cui è propedeutica la sottoposizione a visto di controllo, operazione di lettura e analisi — ad opera dell'autorità giudiziaria ovvero, su sua delega, del Direttore del carcere o di un appartenente all'Amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore — del contenuto delle missive in entrata ed in uscita.

La citata disposizione, pur contenendo una specifica disciplina anche della successiva operazione di trattenimento, non individua in modo specifico le ragioni che lo consentono.

La giurisprudenza di questa Corte legittimità ha precisato che - vista la connessione con il visto di censura - il trattenimento può essere disposto qualora, dall'esame dei contenuti della corrispondenza, l'Autorità giudiziaria ritenga che sussista una situazione di pericolo concreto per quelle esigenze di ordine e di sicurezza pubblica che costituiscono i presupposti per l'adozione del visto di controllo (tra le altre, Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479, e Sez. 5, n. 32452 dei 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527, entrambe in motivazione).

2.1. Tale disciplina viene derogata dall'art. 41-bis Ord. pen. che contiene, tra l'altro, regole specificamente dedicate alla tutela della libertà e della segretezza della corrispondenza epistolare e telegrafica con specifico riferimento ai detenuti sottoposti al regime differenziato.

Tale disposizione — nel testo modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 — contiene al comma 2-quater, un elenco puntuale di limitazioni al trattamento penitenziario tra le quali, alla lett. e), la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia.

L'utilizzo di un termine («censura») diverso da quello indicato all'art. 18-ter («controllo») non ha impedito la sostanziale assimilazione in giurisprudenza, dei concetti in quanto rimandano, in entrambi i casi, all'esame di una missiva, effettuato dall'Autorità preposta, attività strumentale ad evitare la trasmissione di informazioni suscettibili di mettere a repentaglio i valori a cui presidio le disposizioni sono rispettivamente poste.

La ritenuta sostanziale equivalenza tra visto di controllo (art. 18-ter) e visto di censura (art. 41-bis) consente di affermare che tra le disposizioni che, rispettivamente, li prevedono sussiste un rapporto di specialità e che, quindi, nell'ipotesi di lettura della corrispondenza nei confronti dei detenuti sottoposti al regime speciale, la previsione di cui all'art. 18-ter cit. si applica limitatamente agli aspetti non disciplinati dall'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e), Ord. pen. (Sez. 1, n. 43313 del 27/20/2021, Pesce, non massimata).

2.2. Deve poi ricordarsi che la Corte costituzionale, con la sentenza n.18 del 2022, ha sottolineato che il legislatore non ha mai espressamente chiarito quale rapporto intercorra tra la previsione della «sottoposizione a visto di censura della corrispondenza» dei detenuti e internati in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. e la disciplina sui «controlli della corrispondenza» applicabile alla generalità dei detenuti e internati, contenuta oggi nell'art. 18-ter Ord. pen. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi ha, però, segnalato che occorre stabilire se, in base all'art. 41-bis, comma 2- quater, lett. e), Ord. pen. la sottoposizione a «visto di censura» della corrispondenza - misura che, malgrado la differente denominazione, di fatto coincide con quella, menzionata nell'art. 18-ter, comma 1, Ord. pen., del «controllo della corrispondenza» - possa e, anzi, debba (dopo la modifica apportata alla disposizione censurata dalla legge n. 94 del 2009), essere disposta direttamente dal Ministro della giustizia, proprio con il medesimo provvedimento applicativo del regime penitenziario differenziato di cui allo stesso art. 41-bis Ord. pen., ovvero continui a dover essere disposta dall'Autorità giudiziaria indicata come competente dall'art. 18-ter, comma 3, Ord. pen.

Al riguardo la Consulta ha richiamato plurimi precedenti di legittimità, riconoscendone la corrispondenza ad una interpretazione costituzionalmente orientata, in ragione del fatto che la libertà di corrispondenza dei detenuti in regime speciale può essere limitata, in virtù di quanto stabilito dall'art. 15 Cost., solo con un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, specificamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti indicati dai commi da 1 a 4 dell'art. 18-ter Ord. pen., come modificato dalla legge n. 95 del 2004 (Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019; conf.

Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479, in motivazione; Sez. 1, n. 43522 del 20/06/2014; Sez. 1, n. 48365 del 21/11/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253978 - 01).

3. Ciò posto, si osserva che il provvedimento impugnato appare rispettoso dei principi giurisprudenziali sopra richiamati; in particolare, il Tribunale di Messina ha dato conto, con motivazione adeguata ed esente da evidenti vizi di carattere logico, delle ragioni in base alle quali ha confermato la legittimità del trattenimento della sopra indicata missiva in considerazione del contenuto della medesima riguardante la richiesta di denaro, prestazioni e beni a terzi, oltre che della caratura criminale dell'odierno ricorrente che faceva ritenere la stessa come lesiva delle esigenze di sicurezza e tutela dell'ordine pubblico.

Ne consegue che l'obbligo motivazionale richiesto da questa Corte è stato rispettato e che le censure difensive (peraltro, in gran parte rivalutative) non scalfiscono il congruo argomentare del Tribunale di Messina.

4. Il secondo motivo è inammissibile per la sua genericità non avendo indicato il ricorrente quale parte della missiva aveva chiesto venisse comunque inoltrata, di talché non è possibile per questa Corte verificare la fondatezza della relativa censura.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di Messina del 26/06/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Messina, giudicando a seguito di rinvio disposto, per ragioni processuali, dalla Corte di cassazione con sentenza n.17274/2025, rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] (detenuto in custodia cautelare e sottoposto allo speciale regime di cui all' art. 41-bis Ord. pen.) avverso il provvedimento con il quale la Corte di appello della stessa città aveva disposto il trattenimento della missiva inviata, in data 11 novembre 2024, dal predetto alla figlia presso un indirizzo messinese. In particolare, il Tribunale confermava la necessità di trattenere la missiva in oggetto alla luce della caratura criminale del reclamante e del contenuto della lettera, con la quale il detenuto aveva incaricato la figlia di richiedere denaro, prestazioni e beni a terze persone a nome del Tribunale, poiché tali richieste avevano una valenza oggettivamente lesiva della sicurezza e dell'ordine e potevano integrare ipotesi di reato. 2. Avverso la menzionata ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), la violazione degli artt. 18-ter, 41-bis e 69 Ord. pen., 2, 3 e 25 Cost., 3 e 6 CEDU ed il vizio di motivazione illogica e contraddittoria rispetto alle ragioni per le quali era stato disposto il trattenimento della missiva in questione. Al riguardo sostiene che il provvedimento impugnato non ha preso in considerazione le dettagliate e documentate allegazioni difensive, con le quali era stato spiegato che la ragione della missiva diretta alla figlia era di richiedere a tale 'Gio' (da identificarsi in persona specificamente indicata in atti con nome e cognome e alla quale egli è legato affettivamente) il prestito di 8.000,00 euro necessari per il completamento della ristrutturazione della casa della compagna e di quella del di lei fratello, con l'impegno che i due avrebbero restituito la somma con rate mensili. Tali deduzioni trovavano conferma nella documentazione prodotta dalla difesa, della quale però il Tribunale non aveva tenuto conto poiché, con motivazione apparente, aveva respinto il ricorso utilizzando mere formule di stile. 2.2. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), la violazione degli artt. 18-ter, 41-bis e 69 Ord. pen., 2, 3 e 25 Cost., 3 e 6 CEDU ed il vizio di motivazione illogica e contraddittoria rispetto alla mancata consegna almeno parziale della missiva 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica con la quale ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Quanto al primo motivo, deve ricordarsi che l'art. 18-ter Ord. pen. individua le tipologie di limitazioni che possono essere imposte alla libertà e alla segretezza della corrispondenza, i relativi presupposti e tempi, nonché le autorità competenti e i meccanismi di tutela giurisdizionale; tale disposizione prevede, al primo comma, che per esigenze attinenti alle indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'Istituto, possano essere disposte, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi, tre diverse forme di restrizione all'invio e alla ricezione di missive, connotate da un crescente grado di intrusività. La limitazione più intensa (quella applicata all'odierno ricorrente) consiste, invece, nell'inibizione totale o parziale della facoltà di spedire o di ricevere corrispondenza, cui è propedeutica la sottoposizione a visto di controllo, operazione di lettura e analisi — ad opera dell'autorità giudiziaria ovvero, su sua delega, del Direttore del carcere o di un appartenente all'Amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore — del contenuto delle missive in entrata ed in uscita. La citata disposizione, pur contenendo una specifica disciplina anche della successiva operazione di trattenimento, non individua in modo specifico le ragioni che lo consentono. La giurisprudenza di questa Corte legittimità ha precisato che - vista la connessione con il visto di censura - il trattenimento può essere disposto qualora, dall'esame dei contenuti della corrispondenza, l'Autorità giudiziaria ritenga che sussista una situazione di pericolo concreto per quelle esigenze di ordine e di sicurezza pubblica che costituiscono i presupposti per l'adozione del visto di controllo (tra le altre, Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479, e Sez. 5, n. 32452 dei 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527, entrambe in motivazione). 2.1. Tale disciplina viene derogata dall'art. 41-bis Ord. pen. che contiene, tra l'altro, regole specificamente dedicate alla tutela della libertà e della segretezza della corrispondenza epistolare e telegrafica con specifico riferimento ai detenuti sottoposti al regime differenziato. Tale disposizione — nel testo modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 — contiene al comma 2-quater, un elenco puntuale di limitazioni al trattamento penitenziario tra le quali, alla lett. e), la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia. L'utilizzo di un termine («censura») diverso da quello indicato all'art. 18-ter («controllo») non ha impedito la sostanziale assimilazione in giurisprudenza, dei concetti in quanto rimandano, in entrambi i casi, all'esame di una missiva, effettuato dall'Autorità preposta, attività strumentale ad evitare la trasmissione di informazioni suscettibili di mettere a repentaglio i valori a cui presidio le disposizioni sono rispettivamente poste. La ritenuta sostanziale equivalenza tra visto di controllo (art. 18-ter) e visto di censura (art. 41-bis) consente di affermare che tra le disposizioni che, rispettivamente, li prevedono sussiste un rapporto di specialità e che, quindi, nell'ipotesi di lettura della corrispondenza nei confronti dei detenuti sottoposti al regime speciale, la previsione di cui all'art. 18-ter cit. si applica limitatamente agli aspetti non disciplinati dall'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e), Ord. pen. (Sez. 1, n. 43313 del 27/20/2021, Pesce, non massimata). 2.2. Deve poi ricordarsi che la Corte costituzionale, con la sentenza n.18 del 2022, ha sottolineato che il legislatore non ha mai espressamente chiarito quale rapporto intercorra tra la previsione della «sottoposizione a visto di censura della corrispondenza» dei detenuti e internati in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. e la disciplina sui «controlli della corrispondenza» applicabile alla generalità dei detenuti e internati, contenuta oggi nell'art. 18-ter Ord. pen. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi ha, però, segnalato che occorre stabilire se, in base all'art. 41-bis, comma 2- quater, lett. e), Ord. pen. la sottoposizione a «visto di censura» della corrispondenza - misura che, malgrado la differente denominazione, di fatto coincide con quella, menzionata nell'art. 18-ter, comma 1, Ord. pen., del «controllo della corrispondenza» - possa e, anzi, debba (dopo la modifica apportata alla disposizione censurata dalla legge n. 94 del 2009), essere disposta direttamente dal Ministro della giustizia, proprio con il medesimo provvedimento applicativo del regime penitenziario differenziato di cui allo stesso art. 41-bis Ord. pen., ovvero continui a dover essere disposta dall'Autorità giudiziaria indicata come competente dall'art. 18-ter, comma 3, Ord. pen. Al riguardo la Consulta ha richiamato plurimi precedenti di legittimità, riconoscendone la corrispondenza ad una interpretazione costituzionalmente orientata, in ragione del fatto che la libertà di corrispondenza dei detenuti in regime speciale può essere limitata, in virtù di quanto stabilito dall'art. 15 Cost., solo con un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, specificamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti indicati dai commi da 1 a 4 dell'art. 18-ter Ord. pen., come modificato dalla legge n. 95 del 2004 (Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019; conf. Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479, in motivazione; Sez. 1, n. 43522 del 20/06/2014; Sez. 1, n. 48365 del 21/11/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253978 - 01). 3. Ciò posto, si osserva che il provvedimento impugnato appare rispettoso dei principi giurisprudenziali sopra richiamati; in particolare, il Tribunale di Messina ha dato conto, con motivazione adeguata ed esente da evidenti vizi di carattere logico, delle ragioni in base alle quali ha confermato la legittimità del trattenimento della sopra indicata missiva in considerazione del contenuto della medesima riguardante la richiesta di denaro, prestazioni e beni a terzi, oltre che della caratura criminale dell'odierno ricorrente che faceva ritenere la stessa come lesiva delle esigenze di sicurezza e tutela dell'ordine pubblico. Ne consegue che l'obbligo motivazionale richiesto da questa Corte è stato rispettato e che le censure difensive (peraltro, in gran parte rivalutative) non scalfiscono il congruo argomentare del Tribunale di Messina. 4. Il secondo motivo è inammissibile per la sua genericità non avendo indicato il ricorrente quale parte della missiva aveva chiesto venisse comunque inoltrata, di talché non è possibile per questa Corte verificare la fondatezza della relativa censura. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito. P.Q.M. Rigetta il ricorso