CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06549/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.16118/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], pec [OSCURATO:EMAIL], e [OSCURATO:PERSONA] , pec [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 487 Napoli; -intimato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Bartolomeo, pec [OSCURATO:EMAIL], e [OSCURATO:PERSONA] , pec [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1168/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA] con atto di citazione del 31 gennaio 2012 conveniva davanti al Tribunale di Napoli il [OSCURATO:PERSONA] 487 di Napoli, di cui era condomina, lamentando che si er ano verificate infiltrazioni e chiedendo la condanna del convenuto a rimuoverne le cause e a risarcire i danni. Il condominio si costituiva resistendo e chiedeva di chiamare per manleva l’ing. [OSCURATO:PERSONA]; interveniva a favore del condominio [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva il rigetto delle domande attoree. Il Tribunale, con sentenza del 5 novembre 2016, dichiarava responsabiledelle infiltrazioni il convenuto , ch e condannava all’eliminazione delle loro cause e a corrispondere all’attrice la somma di euro 23.374,98 oltre accessori, dichiarando inammissibile la domanda di manleva. Il condominio proponeva appello e un ulteriore appello proponeva la Capasso; riunite le conseguenti cause, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 29 marzo 2021, rigettava i gravami. Ha presentato ricorso, composto di tre motivi, la Capasso; la Giovine si è difesa con controricorso; entrambe hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede.Considerato che: 1.1Il primo motivo denuncia violazione degli articoli 112 e 132 c.p.c. Si richiama un passo dell’atto d’appello che era stato presentato d a ll ’ attuale ricorrente in ordine alle cause dell’infiltrazione alla determinazione delle opere per eliminarle, ove si lamentava la possibilità di arrecare danno all’edificio con i lavori di eliminazione, sia per statica sia per decoro, oltre a essere lavori dispesa elevatissima, sostenendo anche la sussistenza di ultrapetizione. Si lamenta che il giudice d’appello non avrebbe adempiuto al compito sottopostogli di effettuare la revisione dei fatti e delle ragioni giuridiche e si estende tale censura al risarcimento del danno, pro s p e tta ndo l’esistenza di ragionamento non comprensibile che non esaminerebbe le censure fondamentali, criticandoloanche per la vetustà dell’edificio. 1.2 Il giudice d’appello ha fornito una motivazione adeguata e sotto questo profilo deve constatarsi che, inammissibilmente, la censura mira a raggiungere un terzo grado di merito. Il motivo è poi palesemente infondato nella parte in cui sostiene che vi sia ultrapetizione, poiché quel che così definisce integra , in realtà , un asserto di fatto in ordine alle opere che il primo giudice aveva condannato il condominio ad eseguire. Il motivo, quindi,non merita alcun accoglimento. 2.1 Il secondo motivo denuncia , ex articolo 360, primo comma, n .3 c.p.c. , violazione dell’articolo 1223 c.c. “in quanto le opere da eseguirsi nell’appartamento della istante non sono conseguenza delle infiltrazioni”. La corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che le censure degli appellanti sarebbero state attinenti al “non avere posto a raffronto i pretesi danni con la situazione quo ante dell’appartamento”; sul punto la corte si sarebbe espressa con una frase assai significativa: “la decurtazione per vetustà dell’alloggio non è stata operata in quanto estranea all’oggetto del mandato” (così a pagina 6 della sentenza). 2.2 Con questa censura si chiede ictu oculi unicamente una revisione dell’accertamento fattuale espletato dal giudice di merito , per di più aggiungendo, in un evidente tentativo di “copertura” della conseguente inammissibilità della doglianza, una frase artificiosamente estrapolata dal contesto motivazionale. 3.1 Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 1223 c.c. Si riporta un passo della motivazione della sentenza impugnata (dove si illustra l’obbligo motivazionale “ridotto” nel caso in cui sia stata espletata una consulenza tecnica d’ufficio e si ricostruiscono anche le lavorazioni svolte , sostenendo pur e che i documenti nuovi prodotti in appello sarebbero inammissibili ex articolo 345, ultimo comma, c.p.c.), invocando poi la regola dell’articolo 1223 c.c. in ordine alla quantificazione del danno, anche extracontrattuale in forza del rinvio di cui all’articolo 2056 c.c., e affermando che il risarcimento non può migliorare al danneggiato la situazione rispetto a quella anteriore al danno (principio di indifferenza: Cass. 13537/2014). Si invoca anche la giurisprudenza relativa alla compensatio lucri cum damno. La Corte d’appello avrebbe invece ammesso tale miglioramento, seguendo la consulenza tecnica d’ufficio e ignorando le censure del gravame, che vengono riportate nelle pagine 14-15 del ricorso. 3.2 A prescindere dalla ovvietà del fatto che chi ha subito infiltrazioni deve poi ricevere il rifacimento– o il costo del rifacimento - degli intonaci ammalorati (il che è notorio e confuta quanto riprende la ricorrente a pagina 15 del ricorso come presente nell’atto d’appello, cioè che nel gravame si era lamentata che il Tribunale aveva “escluso ogni rilevanza all’arricchimento che l’attrice avrebbe conseguito a mezzo del rifacimento di intonaci ed attintature su strutture (soffitti e pareti) già deteriorate per usura del tempo”), si riscontrain questo motivo un a ulteriore censura fattuale sull’avere il giudice d’appello aderito alle valutazioni e prima ancora agli accertamenti tecnici del consulente tecnico d’ufficio. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna l a ricorrente a rifondere a l la contro ricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di €3200, oltre a € 200 per gli esborsi eagli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ric