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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20108/2023

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to la seguente ORDINANZA sulricorso 11641/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] telli,elettivamente domiciliat o in Roma, via Degli Scipioni, n. 268/A; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore protempore, [OSCURATO:PERSONA] - RISCOSSIONE, in persona Oggetto:IVA, dazi do- ganali- cartella di pa- gamento- rinuncia a ricorso delDirettore pro tempore, rappresentate e difese dall’[OSCURATO:PERSONA]- neraledello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - proposto avverso la sentenza n. 53/16/2018 della COMM.TRIB.REG. delLAZIO, depositata il 9/1/2018, non notificata; Uditala relazione della causa svolta in data 8 /3/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza n. 53/16/2018 depositata in data 9/1/2018 la com- missionetributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza n. 7114/8/2014 della commis- sionetributaria provincia le di Roma, che aveva rigettato il ricorso in- troduttivodel contribuente avverso la cartella di pagamento relativa adIVA, dazi doganali ed interessi di mora per l’anno di imposta 2008. 2.La cartella veniva emessa a seguito del mancato pagamento dell’im- posta armonizzata, dazi ed interessi per l’esportazione in Austria di pietreornamentali asiatiche (perle) per un valore di Euro 432.112,47 accertatodalle autorità austriache e contestate all’esportatore. 3.Il giudice d’appello, disattesa l’eccezione prelim inare di tardività dell’impugnazionesul presupposto che in primo grado si fosse rego- larmente instaurato il contraddittorio, confermava la decisione resa dalgiudice di prime cure ritenendo fosse divenuto definitivo l’atto pre- supposto sottostante la cartel la impugnata nel processo e compen- savale spese di lite. 4.Avverso tale decisione, il contribuente propone il ricorso principale affidatoa quattro motivi di impugnazione.

L’Agenzia delle Dogane e l’Agenzia delle Entrate Riscossione resistono con controricorso e ri- corsoincidentale condizionato, cui replica a s ua volta il Bocchese con controricorsoavverso il ricorso incidentale.

Il contribuente da ultimo depositanota di rinuncia al ricorso principale.

Consideratoche: 5.In via preliminare, va dato atto dell’ istanza depositata il 28 /2/2023 con cui parte ricorrente ha dichiarato - con comunicazione notificata allacontroparte - di aver raggiunto un’intesa con l’[OSCURATO:PERSONA] perla definizione della pendenza che ha dato origine all’odierno con- tenziosoe, in conseguenza di detto accordo, parte ricorrente ha prov- vedutoa corrispondere le somme dovute.

Ilcontribuente ha reso altresì noto che l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] S.A.I.S.A.ha comunicato alla parte di aver avuto conferma dalla Do- gana di Innsbruck che la controversia doveva ritene rsi definita e ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso, avendo provveduto a corrisponderele somme dovute all’[OSCURATO:PERSONA], richieste per il tramitedell’Agenzia delle Dogane in Italia.

Sullabase di tali premesse, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] li, in forza dei po- tericonferiti con la procura alle liti in calce al ricorso principale e nell’in- teressedel contribuente ha dichiarato di rinunciare il ricorso a spese di litecompensate.

6. Il collegio osserva inoltre che il ricorso incidentale dell e A genzi e , integralivincitrici in appello, va qualificato come condizionato all’acco- glimentodel ricorso principale e che dunque costoro non ha nno un in- teresseautonomo alla prosecuzione del giudizio.

7. Dev’essere conclusivamente senz’altro dichiarata l’est inzione del giudizioe le spese di lite sono compensate tra le parti, tenuto conto delfatto sopravvenuto e del costo necessario per definire la lite soste- nutodal contribuente.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso 11641/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] telli,elettivamente domiciliat o in Roma, via Degli Scipioni, n. 268/A; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore protempore, [OSCURATO:PERSONA] - RISCOSSIONE, in persona Oggetto:IVA, dazi do- ganali- cartella di pa- gamento- rinuncia a ricorso delDirettore pro tempore, rappresentate e difese dall’[OSCURATO:PERSONA]- neraledello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - proposto avverso la sentenza n. 53/16/2018 della COMM.TRIB.REG. delLAZIO, depositata il 9/1/2018, non notificata; Uditala relazione della causa svolta in data 8 /3/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza n. 53/16/2018 depositata in data 9/1/2018 la com- missionetributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza n. 7114/8/2014 della commis- sionetributaria provincia le di Roma, che aveva rigettato il ricorso in- troduttivodel contribuente avverso la cartella di pagamento relativa adIVA, dazi doganali ed interessi di mora per l’anno di imposta 2008. 2.La cartella veniva emessa a seguito del mancato pagamento dell’im- posta armonizzata, dazi ed interessi per l’esportazione in Austria di pietreornamentali asiatiche (perle) per un valore di Euro 432.112,47 accertatodalle autorità austriache e contestate all’esportatore. 3.Il giudice d’appello, disattesa l’eccezione prelim inare di tardività dell’impugnazionesul presupposto che in primo grado si fosse rego- larmente instaurato il contraddittorio, confermava la decisione resa dalgiudice di prime cure ritenendo fosse divenuto definitivo l’atto pre- supposto sottostante la cartel la impugnata nel processo e compen- savale spese di lite. 4.Avverso tale decisione, il contribuente propone il ricorso principale affidatoa quattro motivi di impugnazione. L’Agenzia delle Dogane e l’Agenzia delle Entrate Riscossione resistono con controricorso e ri- corsoincidentale condizionato, cui replica a s ua volta il Bocchese con controricorsoavverso il ricorso incidentale. Il contribuente da ultimo depositanota di rinuncia al ricorso principale. Consideratoche: 5.In via preliminare, va dato atto dell’ istanza depositata il 28 /2/2023 con cui parte ricorrente ha dichiarato - con comunicazione notificata allacontroparte - di aver raggiunto un’intesa con l’[OSCURATO:PERSONA] perla definizione della pendenza che ha dato origine all’odierno con- tenziosoe, in conseguenza di detto accordo, parte ricorrente ha prov- vedutoa corrispondere le somme dovute. Ilcontribuente ha reso altresì noto che l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] S.A.I.S.A.ha comunicato alla parte di aver avuto conferma dalla Do- gana di Innsbruck che la controversia doveva ritene rsi definita e ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso, avendo provveduto a corrisponderele somme dovute all’[OSCURATO:PERSONA], richieste per il tramitedell’Agenzia delle Dogane in Italia. Sullabase di tali premesse, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] li, in forza dei po- tericonferiti con la procura alle liti in calce al ricorso principale e nell’in- teressedel contribuente ha dichiarato di rinunciare il ricorso a spese di litecompensate. 6. Il collegio osserva inoltre che il ricorso incidentale dell e A genzi e , integralivincitrici in appello, va qualificato come condizionato all’acco- glimentodel ricorso principale e che dunque costoro non ha nno un in- teresseautonomo alla prosecuzione del giudizio. 7. Dev’essere conclusivamente senz’altro dichiarata l’est inzione del giudizioe le spese di lite sono compensate tra le parti, tenuto conto delfatto sopravvenuto e del costo necessario per definire la lite soste- nutodal contribuente.
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