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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2021

Cassazione n. 32870/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4688/2017 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore quale legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec: [OSCURATO:EMAIL]), dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma alla via degli Scipioni n. 268/a, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2009 della CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] - Bologna, pronunciata in data 1/4/2016 e depositata in data 15/7/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2021 dal dott. [OSCURATO:PERSONA], svoltasi mediante collegamento da remoto; [OSCURATO:PERSONA]: la ricorrente ha rappresentato che con atto a rogito del notaio Ferretti in data 4 marzo 2008 la Magnani aveva venduto alla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:PERSONA] società agricola a r.l.) un fabbricato abitativo con circostante area cortiliva nel Comune di Cervia, località [OSCURATO:PERSONA], via Cimabue n. 6, dichiarando in atti un prezzo pari ad euro 2.300.000; in occasione della verifica fiscale di tale atto, l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di [OSCURATO:PERSONA] ha riscontrato che, in relazione all'area su cui insisteva l'immobile oggetto della compravendita, erano intervenuti i seguenti atti e fatti: in data 27/4/2007 (quasi un anno prima del contratto che qui viene in rilievo) la Magnani aveva presentato richiesta di permesso edificatorio per la demolizione del fabbricato oltre che per lavori di nuova costruzione di un edificio residenziale con destinazione d'uso principale residenza; prima del rogito oggetto di verifica fiscale il Comune di Cervia aveva rilasciato alla Magnani sia il permesso di demolizione sia il permesso di nuova costruzione; poco dopo il rogito il Comune di Cervia aveva rilasciato la voltura del permesso di demolire e di ricostruire alla società acquirente, la quale poi aveva provveduto ad abbattere e a ricostruire il fabbricato; l'Ufficio, alla luce dei suindicati dati extratestuali, provvedeva a riqualificare l'oggetto del contratto, da compravendita di edificio a compravendita di terreno edificabile, recuperando con l'avviso di liquidazione n. 20081T006220000 la differenza di imposta di registro e di imposte ipocatastali; la Magnani impugnava l'avviso di liquidazione dinanzi alla CTP di [OSCURATO:PERSONA], che accoglieva il ricorso; l'appello dell'Ufficio veniva rigettato dalla CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] con la sentenza indicata in epigrafe; contro tale sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo; la Magnani resiste con controricorso;[OSCURATO:PERSONA]: il ricorso, articolato in un unico motivo, investe in pieno l'applicazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 (Tur) fatta dall'ufficio, che sostanzialmente mediante il collegamento del contratto di compravendita con dei dati extratestuali ha riqualificato l'oggetto del negozio posto in essere e registrato; la nuova formulazione dell'art. 20 Tur, risultante dall'art. 1, comma 87, lett. a) della legge n. 205 del 2017, è rilevante per la decisione del presente ricorso, attesa la sua portata retroattiva stabilita dall'art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018; essa, infatti, vieta all'amministrazione di riqualificare l'atto sottoposto a registrazione avvalendosi di elementi extratestuali e di negozi ed atti giuridici collegati a quello della cui imposta di registro si discute; nel caso che ci occupa l'Agenzia delle Entrate ha riqualificato il contratto sottoposto a registrazione avvalendosi di elementi e dati extratestuali, in violazione della nuova formulazione dell'art. 20 Tur (recata dall'art. 1, comma 87, lett. a, della legge n. 205 del 2017), la cui retroattività (stabilita dall'art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018) ha superato il vaglio della Corte Costituzionale (sentenza n. 39 del 2021); il ricorso dell'Agenzia, pertanto, deve essere rigettato in quanto infondato; sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio, attesa la decisività delle modifiche retroattive apportate in corso di causa all'art. 20 Tur; P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4688/2017 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore quale legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec: [OSCURATO:EMAIL]), dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma alla via degli Scipioni n. 268/a, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2009 della CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] - Bologna, pronunciata in data 1/4/2016 e depositata in data 15/7/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2021 dal dott. [OSCURATO:PERSONA], svoltasi mediante collegamento da remoto; [OSCURATO:PERSONA]: la ricorrente ha rappresentato che con atto a rogito del notaio Ferretti in data 4 marzo 2008 la Magnani aveva venduto alla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:PERSONA] società agricola a r.l.) un fabbricato abitativo con circostante area cortiliva nel Comune di Cervia, località [OSCURATO:PERSONA], via Cimabue n. 6, dichiarando in atti un prezzo pari ad euro 2.300.000; in occasione della verifica fiscale di tale atto, l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di [OSCURATO:PERSONA] ha riscontrato che, in relazione all'area su cui insisteva l'immobile oggetto della compravendita, erano intervenuti i seguenti atti e fatti: in data 27/4/2007 (quasi un anno prima del contratto che qui viene in rilievo) la Magnani aveva presentato richiesta di permesso edificatorio per la demolizione del fabbricato oltre che per lavori di nuova costruzione di un edificio residenziale con destinazione d'uso principale residenza; prima del rogito oggetto di verifica fiscale il Comune di Cervia aveva rilasciato alla Magnani sia il permesso di demolizione sia il permesso di nuova costruzione; poco dopo il rogito il Comune di Cervia aveva rilasciato la voltura del permesso di demolire e di ricostruire alla società acquirente, la quale poi aveva provveduto ad abbattere e a ricostruire il fabbricato; l'Ufficio, alla luce dei suindicati dati extratestuali, provvedeva a riqualificare l'oggetto del contratto, da compravendita di edificio a compravendita di terreno edificabile, recuperando con l'avviso di liquidazione n. 20081T006220000 la differenza di imposta di registro e di imposte ipocatastali; la Magnani impugnava l'avviso di liquidazione dinanzi alla CTP di [OSCURATO:PERSONA], che accoglieva il ricorso; l'appello dell'Ufficio veniva rigettato dalla CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] con la sentenza indicata in epigrafe; contro tale sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo; la Magnani resiste con controricorso;[OSCURATO:PERSONA]: il ricorso, articolato in un unico motivo, investe in pieno l'applicazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 (Tur) fatta dall'ufficio, che sostanzialmente mediante il collegamento del contratto di compravendita con dei dati extratestuali ha riqualificato l'oggetto del negozio posto in essere e registrato; la nuova formulazione dell'art. 20 Tur, risultante dall'art. 1, comma 87, lett. a) della legge n. 205 del 2017, è rilevante per la decisione del presente ricorso, attesa la sua portata retroattiva stabilita dall'art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018; essa, infatti, vieta all'amministrazione di riqualificare l'atto sottoposto a registrazione avvalendosi di elementi extratestuali e di negozi ed atti giuridici collegati a quello della cui imposta di registro si discute; nel caso che ci occupa l'Agenzia delle Entrate ha riqualificato il contratto sottoposto a registrazione avvalendosi di elementi e dati extratestuali, in violazione della nuova formulazione dell'art. 20 Tur (recata dall'art. 1, comma 87, lett. a, della legge n. 205 del 2017), la cui retroattività (stabilita dall'art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018) ha superato il vaglio della Corte Costituzionale (sentenza n. 39 del 2021); il ricorso dell'Agenzia, pertanto, deve essere rigettato in quanto infondato; sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio, attesa la decisività delle modifiche retroattive apportate in corso di causa all'art. 20 Tur; P.Q.M. Rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se
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