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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 19928/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1046-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 106, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANGELO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto Lavoro subordinato Retribuzione R.G.N. 1046/2019 Cron.

Rep.

Ud. 04/04/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 326/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 23/06/2018 R.G.N. 856/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1475/2017 in data 8.5.2017, il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall’attrice [OSCURATO:PERSONA], previa declaratoria della sussistenza tra lei ed il convenuto [OSCURATO:PERSONA] di un rapporto continuativo di lavoro subordinato a tempo indeterminato, aveva condannato il Luongo al pagamento in favore della lavoratrice degli importi in dettaglio indicati, a titolo di ratei di 13ma mensilità, scatti di anzianità non percepiti, e TFR, oltre accessori ex art. 429 c.p.c. con decorrenza dalla data di debenza fino al soddisfo, e, in accoglimento parziale della domanda che aveva proposto il resistente, aveva condannato la lavoratriceal pagamento in favore del Luongo dell’importo di € 2.856,00 per frazione contributo CUAF, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data di debenza fino al soddisfo; compensando le spese di lite.

2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Salerno, in parziale accoglimento dell’appello principale del Luongo, condannava la lavoratriceal pagamento, in favore del Luongo, della somma di € 200,00 a titolo di risarcimento del danno, e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale della lavoratrice, rigettava l’altra domanda riconvenzionale, già proposta in primo grado dal Luongo, relativa al pagamento del contributo CUAF; confermava nel resto l’impugnata sentenza e compensava per intero tra le parti le spese del secondo grado.3.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva sussistente un rapporto di subordinazione per tutto il periodo richiesto dalla lavoratrice (1.11.2006-3.2.2014), e che la somma liquidata a favore della stessa era stata correttamente determinata dal primo giudice; ma che dovevaessere dichiarata la responsabilità della Hossa per aver causato, per imperizia,la rottura del vetro di una lampada durante l’espletamento della prestazione lavorativa.

Considerava, inoltre, meritevole di accoglimento l’appello incidentale della lavoratrice, poiché la domanda riconvenzionale del convenuto, relativa alla ripetizione della frazione del contributo CUAF, non era supportata da documentazione probatoria che attestasse l’entità dei contributi posti a carico della lavoratrice.

4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

5. L’intimata ha resistito con controricorso.

6. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c. oltre che dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 nr. 3 c.p.c.”.

Premettendo che la Corte d’appello aveva formato il proprio convincimento, circa la sussistenza del rapporto di subordinazione, per tutto il periodo richiesto dalla lavoratrice (1.11.2006-3.2.2014), facendo leva esclusivamente su quanto dichiarato dalla teste [OSCURATO:PERSONA], deduce che le predette dichiarazioni erano state lette in contrasto con il loro reale contenuto e significato.

2. Con il secondo motivo, denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 116, 416 comma 3° e 424 c.p.c. in relazione all’art. 360 nr. 3 c.p.c.”.

Ivi deduce che la Corte di merito aveva errato nel ritenere che la somma liquidata a favore della lavoratrice fosse stata correttamente determinata dal primo giudice, perché non aveva considerato che il convenuto nella comparsa di costituzione e risposta non si era limitato genericamente a contestare i conteggi della controparte con formule meramente di stile, ma aveva contestato i parametri di determinazione delle retribuzioni, come indicati nel contratto collettivo di categoria.

3. Con un terzo motivo, denuncia la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e della Legge n° 114 del 16.04.1974 e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 nr. 3 c.p.c.”.

Sostiene che l’attrice, con memoria integrativa in risposta alla domanda riconvenzionale, non aveva preso posizione in maniera precisa, ma si era limitata ad una generica contestazione circa i fatti posti dal convenuto a fondamento della domanda, sicché la Corte territoriale era incorsa, anche in questo caso, nell’errore di confondere il piano assertivo con quello probatorio.

4. Ritiene il Collegio che i riassunti motivi debbano essere giudicati inammissibili.

5. Quanto, infatti, alla violazione dell'art. 2697 c.c., denunciata in tutti i motivi di ricorso, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, essasi configura solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'oneredella prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandia una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contestiil concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito.

Inoltre, il ricorrente per cassazione che deduca la violazione dell'articolo 2697 del codice civile, per avere il giudice di merito ritenuto sussistente un fatto senza che la parte gravata dall'onere della relativa prova l'abbia assolto, deve necessariamente evidenziare che quel fatto era stato oggetto di contestazione ed indicare se e quando, nel corso dello svolgimento processuale, detta contestazione era stata sollevata (così, ex plurimis , di recente, Cass. civ. , sez.

I, 12/05/2022, n. 15256).

Il ricorrente, però, neppure ha dedotto sotto quale profilo il giudice d’appello avrebbe illegittimamente invertito l’onere della prova.6.

Piuttosto, il ricorrente nel primo motivo si duole di come la Corte distrettuale abbia valutato la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale assume violato (oltre all’art. 2697 c.c.) anche l’art. 116 c.p.c. 6.1.Secondo questa Corte, però, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa –secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (così Cass. civ., sez. un., 30.9.2020, n. 20867; e, tra le altre, in seguito id., sez.

I, 3.11.2021, n. 31510; id., sez.

I, 28.6.2022, n. 20751).

Inoltre, è pacifico che sono riservati al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (così Cass. civ., sez.

II, 22.2.2022, n. 5732).

6.2. E’ perciò evidente l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, nel quale le violazioni dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. sono sostenute in modo difforme da come i relativi vizi possono essere dedotti in questa sede di legittimità.

Va da sé, perciò, che non è ammissibilmente denunciata nel primo motivo anche la violazione dell’art. 2094 c.c., perché il ricorrente non deduce l’errata applicazione dei criteri, principali o sussidiari, in base ai quali è possibile il riconoscimento della natura subordinata di un rapporto di lavoro, ma critica in modo inammissibile l’accertamento probatorio dei giudici di merito.6.3.

Analoghi rilievi valgono per il secondo e il terzo motivo, nella parte in cui è dedotta la violazione dell’art. 116 c.p.c.

7. Con precipuo riferimento, poi, al secondo motivo, nel quale è fatta valere anche la violazione dell’art. 115 c.p.c., secondo questa Corte,riguardo al novellato art. 115 c.p.c. spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, la esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte e tale accertamento è sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione, nei limiti in cui lo stesso sia tuttora denunciabile, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (così Cass. civ., sez.

I, 12/05/2022, n. 15256).

7.1. Ebbene, il secondo motivo è comunque inammissibile, anche laddove si riferisce alla violazione degli artt. 416, comma terzo, c.p.c. e 424 c.p.c. (in quest’ultimo caso in modonon precisato), per difetto della specificità richiesta dall’art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c. in termini di aderenza rispetto a quanto effettivamente considerato dalla Corte territoriale.

Quest’ultima, infatti, nonha attribuito al convenuto una mancata contestazione o una contestazione non specifica dei conteggi delle spettanze proposti dalla lavoratrice, ma ha ritenuto “che la somma liquidata a favore della lavoratrice sia stata correttamente determinata dal primo giudice”, e non dalla controparte; né il ricorrente fa valere anomalie motivazionali a riguardo, nei limiti in cui è consentito farle valere in questa sede di legittimità.

8. Per analoghe ragioni è inammissibile il terzo motivo di ricorso, nel quale si attribuisce alla controparte –all’opposto rispetto al secondo motivo – una contestazione generica di quanto l’attuale ricorrente per cassazione quale convenuto aveva allegato a fondamento della propria domanda riconvenzionale circa la partedel CUAF a carico della lavoratrice da lui pagata.

Peraltro, da un lato, il ricorrente neppure richiama passi della memoria avversa di risposta a detta domanda riconvenzionale dai quali si dovrebbe desumere tale generica contestazione della controparte, e, dall’altro, sostiene che dai conteggi questa volta da lui allegati sarebbe stato “possibile determinare l’entità dei contributi siccome la frazione CUAF viene determinata per legge ed in ogni caso proporzionata alla paga oraria prevista dai contratti collettivi di categoria, per il tipo di mansione espletata”, così contrapponendo un proprio apprezzamento probatorio a quello compiuto dalla Corte territoriale che, invece, aveva ritenuto che detta domanda non fosse “supportata da documentazione probatoria che attesti l’entità dei contributi posti a carico della lavoratrice”.

9. Pertanto, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

10. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1046-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 106, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANGELO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto Lavoro subordinato Retribuzione R.G.N. 1046/2019 Cron. Rep. Ud. 04/04/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 326/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 23/06/2018 R.G.N. 856/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1475/2017 in data 8.5.2017, il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall’attrice [OSCURATO:PERSONA], previa declaratoria della sussistenza tra lei ed il convenuto [OSCURATO:PERSONA] di un rapporto continuativo di lavoro subordinato a tempo indeterminato, aveva condannato il Luongo al pagamento in favore della lavoratrice degli importi in dettaglio indicati, a titolo di ratei di 13ma mensilità, scatti di anzianità non percepiti, e TFR, oltre accessori ex art. 429 c.p.c. con decorrenza dalla data di debenza fino al soddisfo, e, in accoglimento parziale della domanda che aveva proposto il resistente, aveva condannato la lavoratriceal pagamento in favore del Luongo dell’importo di € 2.856,00 per frazione contributo CUAF, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data di debenza fino al soddisfo; compensando le spese di lite. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Salerno, in parziale accoglimento dell’appello principale del Luongo, condannava la lavoratriceal pagamento, in favore del Luongo, della somma di € 200,00 a titolo di risarcimento del danno, e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale della lavoratrice, rigettava l’altra domanda riconvenzionale, già proposta in primo grado dal Luongo, relativa al pagamento del contributo CUAF; confermava nel resto l’impugnata sentenza e compensava per intero tra le parti le spese del secondo grado.3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva sussistente un rapporto di subordinazione per tutto il periodo richiesto dalla lavoratrice (1.11.2006-3.2.2014), e che la somma liquidata a favore della stessa era stata correttamente determinata dal primo giudice; ma che dovevaessere dichiarata la responsabilità della Hossa per aver causato, per imperizia,la rottura del vetro di una lampada durante l’espletamento della prestazione lavorativa. Considerava, inoltre, meritevole di accoglimento l’appello incidentale della lavoratrice, poiché la domanda riconvenzionale del convenuto, relativa alla ripetizione della frazione del contributo CUAF, non era supportata da documentazione probatoria che attestasse l’entità dei contributi posti a carico della lavoratrice. 4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 5. L’intimata ha resistito con controricorso. 6. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c. oltre che dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 nr. 3 c.p.c.”. Premettendo che la Corte d’appello aveva formato il proprio convincimento, circa la sussistenza del rapporto di subordinazione, per tutto il periodo richiesto dalla lavoratrice (1.11.2006-3.2.2014), facendo leva esclusivamente su quanto dichiarato dalla teste [OSCURATO:PERSONA], deduce che le predette dichiarazioni erano state lette in contrasto con il loro reale contenuto e significato. 2. Con il secondo motivo, denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 116, 416 comma 3° e 424 c.p.c. in relazione all’art. 360 nr. 3 c.p.c.”. Ivi deduce che la Corte di merito aveva errato nel ritenere che la somma liquidata a favore della lavoratrice fosse stata correttamente determinata dal primo giudice, perché non aveva considerato che il convenuto nella comparsa di costituzione e risposta non si era limitato genericamente a contestare i conteggi della controparte con formule meramente di stile, ma aveva contestato i parametri di determinazione delle retribuzioni, come indicati nel contratto collettivo di categoria. 3. Con un terzo motivo, denuncia la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e della Legge n° 114 del 16.04.1974 e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 nr. 3 c.p.c.”. Sostiene che l’attrice, con memoria integrativa in risposta alla domanda riconvenzionale, non aveva preso posizione in maniera precisa, ma si era limitata ad una generica contestazione circa i fatti posti dal convenuto a fondamento della domanda, sicché la Corte territoriale era incorsa, anche in questo caso, nell’errore di confondere il piano assertivo con quello probatorio. 4. Ritiene il Collegio che i riassunti motivi debbano essere giudicati inammissibili. 5. Quanto, infatti, alla violazione dell'art. 2697 c.c., denunciata in tutti i motivi di ricorso, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, essasi configura solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'oneredella prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandia una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contestiil concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito. Inoltre, il ricorrente per cassazione che deduca la violazione dell'articolo 2697 del codice civile, per avere il giudice di merito ritenuto sussistente un fatto senza che la parte gravata dall'onere della relativa prova l'abbia assolto, deve necessariamente evidenziare che quel fatto era stato oggetto di contestazione ed indicare se e quando, nel corso dello svolgimento processuale, detta contestazione era stata sollevata (così, ex plurimis , di recente, Cass. civ. , sez. I, 12/05/2022, n. 15256). Il ricorrente, però, neppure ha dedotto sotto quale profilo il giudice d’appello avrebbe illegittimamente invertito l’onere della prova.6. Piuttosto, il ricorrente nel primo motivo si duole di come la Corte distrettuale abbia valutato la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale assume violato (oltre all’art. 2697 c.c.) anche l’art. 116 c.p.c. 6.1.Secondo questa Corte, però, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa –secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (così Cass. civ., sez. un., 30.9.2020, n. 20867; e, tra le altre, in seguito id., sez. I, 3.11.2021, n. 31510; id., sez. I, 28.6.2022, n. 20751). Inoltre, è pacifico che sono riservati al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (così Cass. civ., sez. II, 22.2.2022, n. 5732). 6.2. E’ perciò evidente l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, nel quale le violazioni dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. sono sostenute in modo difforme da come i relativi vizi possono essere dedotti in questa sede di legittimità. Va da sé, perciò, che non è ammissibilmente denunciata nel primo motivo anche la violazione dell’art. 2094 c.c., perché il ricorrente non deduce l’errata applicazione dei criteri, principali o sussidiari, in base ai quali è possibile il riconoscimento della natura subordinata di un rapporto di lavoro, ma critica in modo inammissibile l’accertamento probatorio dei giudici di merito.6.3. Analoghi rilievi valgono per il secondo e il terzo motivo, nella parte in cui è dedotta la violazione dell’art. 116 c.p.c. 7. Con precipuo riferimento, poi, al secondo motivo, nel quale è fatta valere anche la violazione dell’art. 115 c.p.c., secondo questa Corte,riguardo al novellato art. 115 c.p.c. spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, la esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte e tale accertamento è sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione, nei limiti in cui lo stesso sia tuttora denunciabile, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (così Cass. civ., sez. I, 12/05/2022, n. 15256). 7.1. Ebbene, il secondo motivo è comunque inammissibile, anche laddove si riferisce alla violazione degli artt. 416, comma terzo, c.p.c. e 424 c.p.c. (in quest’ultimo caso in modonon precisato), per difetto della specificità richiesta dall’art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c. in termini di aderenza rispetto a quanto effettivamente considerato dalla Corte territoriale. Quest’ultima, infatti, nonha attribuito al convenuto una mancata contestazione o una contestazione non specifica dei conteggi delle spettanze proposti dalla lavoratrice, ma ha ritenuto “che la somma liquidata a favore della lavoratrice sia stata correttamente determinata dal primo giudice”, e non dalla controparte; né il ricorrente fa valere anomalie motivazionali a riguardo, nei limiti in cui è consentito farle valere in questa sede di legittimità. 8. Per analoghe ragioni è inammissibile il terzo motivo di ricorso, nel quale si attribuisce alla controparte –all’opposto rispetto al secondo motivo – una contestazione generica di quanto l’attuale ricorrente per cassazione quale convenuto aveva allegato a fondamento della propria domanda riconvenzionale circa la partedel CUAF a carico della lavoratrice da lui pagata. Peraltro, da un lato, il ricorrente neppure richiama passi della memoria avversa di risposta a detta domanda riconvenzionale dai quali si dovrebbe desumere tale generica contestazione della controparte, e, dall’altro, sostiene che dai conteggi questa volta da lui allegati sarebbe stato “possibile determinare l’entità dei contributi siccome la frazione CUAF viene determinata per legge ed in ogni caso proporzionata alla paga oraria prevista dai contratti collettivi di categoria, per il tipo di mansione espletata”, così contrapponendo un proprio apprezzamento probatorio a quello compiuto dalla Corte territoriale che, invece, aveva ritenuto che detta domanda non fosse “supportata da documentazione probatoria che attesti l’entità dei contributi posti a carico della lavoratrice”. 9. Pertanto, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile. 10. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo d
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