CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 07256/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16503/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Livorno, via Maestri del Lavoro, n. 15, è elettivamente domiciliata; –ricorrente – e [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via Sistina, n. 42, presso lo studio di quest’ultimo; -controricorrente- Avverso la sentenza n. 2656/17 emessa dalla Corte d’Appello di Firenze e pubblicata il 23/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/2/2023 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo – Rapporti con la fase monitoria – Qualificazione della domanda –Appalto – Garanzie. Rilevato che: 1. Con sentenza n. 867/2015, pubblicatail 22 giugno 2015, il Tribunale di Livorno accolse l’opposizione proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto ingiuntivo n. 645/2010 emesso avverso la stessa dal Tribunale di Livorno, su ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., per le somme da questa pretese a saldo delle prestazioni indicate nella fattura n. 8/2010, che riguardavano interventi di eliminazione di vizi di materiale (rotori del motore elettrico di una motonave) eseguiti dall’opponente su incarico dell’opposta, ritenendo, tra le altre cose, che non fosse rimasta provata l’imputabilità dei difetti del lavoro alla società ingiunta, essendo anzi rimasta dimostrata la riferibilità degli stessi a pretese della società opposta. Con la medesima sentenza, era stata anche accolta la domanda riconvenzionale avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA], avente ad oggetto due fatture relative a lavori ed interventi svolti dalla medesima su incarico della [OSCURATO:SOCIETA] e non pagati. Tale sentenza, impugnata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con atto di citazione ritualmente notificato, fu confermata dalla Corte d’Appello di Firenze con sentenza n. 2656/2017, pubblicata il 23 novembre 2017, che rigettò l’appello. 2. Contro la predetta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati anche con memoria. Si difende con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., illustrato anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 cod. proc. civ., 1668 e 2907 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello respinto l’impugnazione, ritenendo inammissibile la domanda della [OSCURATO:SOCIETA], in quanto considerata risarcitoria e, dunque, diversa da quella proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, nel quale la pretesa era stata presentata come prestazione concordata o richiesta dalla GEFAR. La ricorrente, dopo avere premesso che i lavori di cui alla fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo si erano resi necessari a causa dei vizi riscontrati sui beni riparati dall’ingiunta, ha evidenziato come petitum e causa petendi fossero stati ben chiariti sia nel ricorso per decreto ingiuntivo, sia nei successivi scritti difensivi e come la stessa fattura posta a fondamento della pretesa contenesse con precisione la descrizione dei lavori svolti e le ragioni che li avevano resi necessari (“…intervento sostenuto da ns. azienda per ripristino generatore […] causa vs. errata costruzione supporto cuscinetti”) e chiarisse perciò come la somma in essa indicata riguardasse il compenso spettantele per l’attività di assistenza tecnica da essa fornita alla Gefas per l’eliminazione dei vizi, il rimontaggio e la verifica del macchinario, affidato a quest’ultima per l’esecuzione di lavorazioni e restituito successivamente malfunzionante. La Corte d’appello, ad avviso della ricorrente, non soltanto aveva violato i principi che impongono al giudice di interpretare la domanda sulla base dell’intero contenuto dell’atto, ma aveva trascurato il fatto che, in tema d’appalto, gli interventi di riparazione e correzione dell’opera spettino all’appaltatore senza diritto al compenso anche attraverso l’esecuzione forzata degli obblighi di fare, e che le spese da essa sostenute erano state poste nel conto della GEFAS che aveva ritenuto di non intervenire. 2. Col secondo motivo, si lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia su alcuni motivi d’appello ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello omesso di pronunciarsi sugli ulteriori motivi proposti in sede di gravame e segnatamente quello che criticava la decisione del giudice di primo grado in merito alla asserita imputabilità alla [OSCURATO:SOCIETA] dei vizi riscontrati sul macchinario in seguito alle lavorazioni eseguite dalla GEFAS, siccome indotti dalle istruzioni impartite dal direttore tecnico della committente, e quello che stigmatizzava la non corretta valutazione delle prove testimoniali e documentali acquisite. 3. Il primo motivo di ricorso principale è fondato. La Corte d’Appello ha confermato la decisione del giudice di primo grado sostanzialmente su due ordini di considerazioni: per un verso, ha ritenuto che il decreto ingiuntivo fosse stato correttamente revocato in quanto fondato su credito risarcitorio contestato e, dunque, illiquido; per altro verso, ha affermato che la declaratoria di inammissibilità della domanda proposta nel giudizio di opposizione fosse stata correttamente pronunciata in quanto nuova, essendo stato il ricorso per decreto ingiuntivo fondato su prestazioni asseritamente concordate o richieste dalla [OSCURATO:SOCIETA] e la domanda articolata in sede di opposizione sul diritto al risarcimento dei danni da quantificare in corso di causa in alternativa all’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente diversità di titolo e di petitum. La censura si concentra sostanzialmente su quest’ultima affermazione. Sul punto, occorre, innanzitutto, osservare come , i n tema di domanda giudiziale, non sianecessario che l'allegazione di un fatto costitutivo, come di altra circostanza rilevante ai fini del decidere, venga formulata nel contenuto narrativo del ricorso o della memoria di costituzione del convenuto, potendo essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto, senza che occorra l'uso di formule sacramentali o solenni, desumendola anche dalle deduzioni istruttorie e dalle produzioni documentali, secondo una interpretazione riservata al giudice del merito (Cass. Sez. L, 09/07/2018, n. 17991). Quest’ultimo, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, avendo riguardo al contenuto della pretesa fatta valere in giudizio e ad istanze anche implicite, ma connesse al petitum e alla causa petendi (Cass., Sez. 2 , 14/03/2019, n. 7322; Cass., Sez. 21/5/2019, n. 13602), con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta (Cass., Sez. 21/5/2019, n. 13602, cit.), non potendo alterare il senso letterale delle parole utilizzate, ma valutandone la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all’effettiva finalità che la parte intende perseguire (Cass., Sez.L, 20/07/2018, n. 19435). Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (Cass., Sez. 21/5/2019, n. 13602). Orbene, i giudici d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, hanno condiviso il giudizio di diversità tra la pretesa avanzata in sede monitoria, « fondata su prestazioni asseritamente concordate o richieste dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dunque su un pagamento somma e il relativo inadempimento », e quella « specificamente articolata come risarcimento dei danni da quantificare in corso di causa e dedotta in via alternativa (“ovvero” si afferma in conclusioni in fase di opposizione e qui si ribadisce) all’accoglimento dell’opposizione a D.I.», espresso dai giudici di primo grado, sostenendo che tra le due vi fosse diversità di titolo e di petitum. Invero, il dictum dei giudici di appello è erroneo per due ordini di ragioni. Innanzitutto, i fatti posti a fondamento della pretesa monitoria e quelli oggetto del giudizio di opposizione non sono affatto differenti, essendovi, invece, tra essi perfetta coincidenza. Nel ricorso per emissione di decreto ingiuntivo, infatti, la ricorrente assumeva di essere creditrice della [OSCURATO:SOCIETA] della complessiva somma di euro 45.260,00, risultante dalla fattura n. 8 del 31/3/2010, nonché dalla copia autentica del registro fatture, e che i tentativi bonari volti ad ottenerne il pagamento non erano andati a buon fine, senza nulla specificare, a differenza di quanto asserito in sentenza, in merito ai motivi della pretesa, i quali erano articolati nella sola fattura, riprodotta nella censura, che riportava la dicitura “…intervento sostenuto da ns. azienda per ripristino generatore […] causa vs. errata costruzione supporto cuscinetti”. Questi fatti, riconducibili alle spese sostenute dalla ricorrente per l’eliminazione delle difformità e dei vizi dell’opera realizzata dalla [OSCURATO:SOCIETA],sono gli stessi posti a fondamento della domanda proposta nel giudizio di opposizione, attraverso la quale la ricorrente ha sostanzialmente inteso azionare il primo rimedio sancito dall’art.1668 cod. civ., ossia quello della eliminazione dei difetti a spese dell’appaltatore. Nel contratto di appalto, infatti, i rimedi concessi al committente, che lamenti difformità o difetti dell'opera, sono quelli descritti dall’art. 1668 cod. civ., il quale prevale sulle regole generali dell'art. 1453 cod. civ. (Cass., Sez. 2, 24/10/2019, n. 27359), facultizzando il soggetto interessato a ricorrervi anche quando sussistano i presupposti per domandare la risoluzione del contratto di appalto e l’eliminazione dei vizi sia possibile soltanto attraverso l'integrale rifacimento dell'opera medesima (in tal senso, Cass., 12/4/1996, n. 3454). Alla stregua di tale disposizione, il committente può, dunque, richiedere, a sua scelta, l'eliminazione delle difformità o dei difetti dell'opera a spese dell'appaltatore mediante condanna da eseguirsi nelle forme previste per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare exart. 2931 cod. civ., ovvero domandare direttamente la riduzione del prezzoe, in aggiunta o in alternativa, il risarcimento del danno derivante dalle difformità o dai vizi anche per equivalente, subordinatamente alla mancata esecuzione specifica(Cass., Sez. 2, 16/10/2017, n. 24305), con la conseguenza che, mentre il risarcimento per equivalente può essere chiesto solo quando sia stata proposta la domanda per l'eliminazione dei difetti, essendo ancorato al costo necessario per la loro eliminazione, viceversa, ove la domanda abbia ad oggetto solo la riduzione del prezzo, l'entità del risarcimento è costituita esclusivamente dalle spese già sostenute per rifare l'opera (Cass., Sez. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23291). In sostanza, se il committente medesimo opti per la eliminazione di detti vizi a cura e spese dell'appaltatore, anziché per la riduzione del prezzo, l'azione risarcitoria resta utilizzabile solo in via integrativa, per il pregiudizio che non sia eliminabile attraverso tale nuovo intervento dell'appaltatore ed è esperibile in via alternativa anche in concorso con la domanda per i vizi (Cass., Sez. 2, 24/10/2019, n. 27359), atteso che la domanda risarcitoria partecipa della natura dell’azione di eliminazione dei vizi ed è proposta quando quest’ultima non sia utilizzabile (Cass., Sez. 2, 16/10/2017, n. 24305). Peraltro, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera e destinate ad integrarne il contenuto, ancorché autonome, sì da non consentire al committente, in caso di colpa dell’appaltatore, di ottenere con la domanda di risarcimento dei danni gli effetti dell’azione per l’eliminazione dei vizi (Cass., Sez. 2, 2/8/2001, n. 10571), i termini di prescrizione e di decadenza di cui all’art. 1667 cod. civ. si applicano anche all'azione risarcitoria, atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguireun'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione (Cass., Sez. 2, 30/10/2009, n. 23075). Orbene, l’identità dei fatti posti a base della pretesa creditoria in entrambe le fasi del giudizio di primo grado e la loro correlazione con la garanzia di cui all’art. 1668 cod. civ., inducono a ritenere che la Corte d’Appello abbia ulteriormente errato allorché ha omesso di prendere posizione sulla fondatezza o meno della domanda proposta, non avendo tenuto contodel fatto che il giudice dell’opposizione è giudice del rapporto e non dell’atto. Questa Corte ha, infatti, in più occasioni avuto modo di affermare che l'opposizione al decreto ingiuntivo instauraun ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un’autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che chieda l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto, senza incorrere in vizio di ultrapetizione, non configurando l'opposizione un'impugnazione del decreto (Cass., Sez. 3, 7/10/2011, n. 20613; Cass., Sez. 6-L, 28/5/2019, n. 14486; Cass., Sez. 3, 30/4/2005, n. 9021; Cass., Sez. 2, 27/9/2013, n. 22281). Alla stregua di tali motivi, la censura deve, pertanto, ritenersi fondata. 4. Il secondo motivo è parimenti fondato. L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, dello stesso codice, che consente alla parte di chiedere - e al giudice di legittimità di effettuare - l'esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell'atto di appello (Cass., Sez. L, 27/10/2014, n. 22759). Nella specie, la Corte d’Appello ha omesso di prendere posizione sulle questioni afferenti ai vizi dell’opera eseguita dall’ingiunta e alla loro imputabilità, nonché sulle doglianze afferenti al compendio probatorio offerto sul punto, sicché, anche sotto questo profilo, sussiste il lamentato difetto di pronuncia, con conseguente fondatezza della censura. 5. Occorre, infine, evidenziare come le questioni sottoposte all’esame della Corte dalla controricorrente e riferite, per un verso, all’omesso esame dell’eccezione della intervenuta decadenza della [OSCURATO:SOCIETA] dalla garanzia per i vizi e, per altro verso, ad una non meglio precisata omessa considerazione dell’istanza avente ad oggetto la valutazione delle dichiarazioni rese dal teste Mattossi, menzionato dal teste Netti, ancorché prospettate in termini di “ricorso incidentale condizionato”, costituiscano in realtà mere deduzioni difensive, sia in ragione dell’assenza di specifiche censure, sia di richieste ad esse conseguenti, sicché esse devono considerarsi assorbite dall’accoglimento del ricorso principale. 6. In conclusione, dichiarata la fondatezza del ricorso, la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appel