CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20593/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]. -([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Milano al viale L. Scarampo 15,in per-sona del Procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], in forza dei po-teri con-feriti con scrittura privata autenticata da Notaio GiuseppeAntonio [OSCURATO:PERSONA] il 20 febbraio 2024, Rep. 29336, raccolta13060, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata al pre-sente atto, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]- pec: m.delbene @ avvocatinocera-pec.it) con studio in NoceraInferiore (SA) alla Piazza G. Amendola n. 12RicorrentecontroAzienda [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale in Varese, viale Borri 57, in personadel direttore generale, in forza di [OSCURATO:PERSONA] RegioneLombardia n. XII/4854 dell’1 agosto 2025, e di Deliberazione ASSTSette Laghi n. 537 del 6 agosto 2025, legale rappresentante protempore, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 502/1992 e dell’art. 7 c. VI l.r.Lombardia 33/2009, dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa,Numero registro generale 21263/2025Numero sezionale 397/2026Numero di raccolta generale 20593/2026Data pubblicazione 18/06/2026in forza di procura speciale alle liti in calce al controricorso deposi-tata telematicamente ex art.83 terzo comma c.p.c., dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 73T19 F205T; indirizzo PEC lu-ciano.salomoni @ busto.pecavvocati.it), il quale dichiara di volerricevere le notificazioni e le comunicazioni relative al presente pro-cedimento all’indirizzo PEC sopra riportato, ed elettivamente domi-ciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Ennio QuirinoVisconti n. 99 (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 67C01 H501E – pec [OSCURATO:EMAIL]).Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, n° 1968 depo-sitata il 1° luglio 2025.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (458.719,01 euro), ed al d.m. n° 55 del 2014, comeNumero registro generale 21263/2025Numero sezionale 397/2026Numero di raccolta generale 20593/2026Data pubblicazione 18/06/2026modificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compensoper la fase decisionale. P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondereal resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro8.300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim-borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributoprevidenziale ed all’iva, se dovuta.Roma, 16 giugno 2026Il consigliere delegatoLuciano Varotti