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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06115/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Torino che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta ex art. 20-bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso la pena pecuniaria sostitutiva richiesta per il ravvisato pericolo di recidiva desunto dai precedenti specifici e dalle modalità dei fatti, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, al di là del riferimento alle condizioni economiche disagiate; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Torino che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta ex art. 20-bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso la pena pecuniaria sostitutiva richiesta per il ravvisato pericolo di recidiva desunto dai precedenti specifici e dalle modalità dei fatti, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, al di là del riferimento alle condizioni economiche disagiate; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 06115/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris