CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 12144/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rimini il 25/01/2024; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rimini ha sostituito nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] la pena - inflitta con decreto penale di condanna - di 7.875,00 euro di multa con quella del lavoro di pubblica utilità per la durata di 420 ore. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge. Il tema attiene alla individuazione della pena detentiva poi convertita; il Tribunale avrebbe violato l'art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., atteso che la pena a cui fare riferimento avrebbe dovuto essere quella in concreto determinata, cioè, in assenza di opposizione al decreto penale di condanna, di mesi tre giorni e giorni quindici di reclusione e non quella base originaria di sette mesi di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2. Dagli atti emerge che il Giudice con il decreto penale di condanna aveva inflitto al ricorrente, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, la pena di 7.875,00 euro, così convertita la pena detentiva di tre mesi e quindici giorni di reclusione. A seguito della richiesta con cui l'imputato, ai sensi dell'art. 459, comma 1- ter, cod. proc. pen., aveva chiesto la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, il Tribunale, ritenendo che, diversamente, si sarebbe determinato un trattamento "irrisorio" ed eccessivamente favorevole all'istante, ha irritualmente operato la sostituzione facendo riferimento non alla pena in concreto determinata con il decreto penale di condanna, cioè a quella di tre mesi e quindi giorni di reclusione convertita in 7.875,00 euro, ma alla originaria pena base di sette mesi di reclusione e rispetto a questa ha determinato in 420 ore la durata della prestazione di lavoro di pubblica utilità. Una operazione obiettivamente non consentita. 3. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini- Sezione GIP- per l'ulteriore corso. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e trasmette gli atti al Tribunale di Rimini - Sezione GIP- per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 19 dice