CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09332/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui non si indica neppure espressamente il vizio di cui all'art. 606, comma 1, cod. pen. sulla cui base si censura la sentenza impugnata, risulta formulato in termini del tutto generici, riproducendo doglianze già rappresentate con l'atto di appello e già adeguatamente esaminate dai giudici di appello, sollecitando un'impossibile nuova ponderazione del materiale probatorio; che, nel caso di specie, con ampia motivazione, scrupolosa, coerente con il dato processuale ed esente da vizi, la Corte territoriale ha confermato le conclusioni del primo giudice, anche in tema di qualificazione dei fatti, ed ha puntualmente disatteso le doglianze difensive, in particolare attinenti a supposti contrasti tra le diverse testimonianze (cfr. pp. 7-12); che l'apparato argomentativo dei giudici di merito, scevro di vizi logico- giuridici e coerente con la piattaforma probatoria, è impermeabile allo scrutinio di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 febbr