CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 giugno 2021
Cassazione n. 30120/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 22268/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Martielli (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) con domicilio eletto in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla via Cicerone n. 28; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA]: regolamento di competenza – art. 49 c.p.c. AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso l’ordinanza della [OSCURATO:PERSONA] di Taranto n. 498/02/21 depositata in data 23/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole per IRPEF 2014 quale socia della società [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s. emesso dall’Agenzia delle Entrate, d.P. di Taranto; tale atto era conseguenza dell’avviso di accertamento notificato alla società ridetta dall’Agenzia delle Entrate, d.P. di Bari con il quale si rettificava il reddito e l’iva dovuta dalla società partecipata dalla contribuente; - nel proprio atto, parte ricorrente chiedeva che la CTP di Taranto, in applicazione dell’art. 14 e dell’art. 29 del d. Lgs. n. 546 del 1992 riunisse il ricorso con quello pendente di fronte alla CTP di Bari; l’Agenzia delle Entrate costituitasi, instava per la trasmissione alla CTP di Bari degli atti del giudizio; - la CTR, con l’ordinanza qui impugnata, ha invece disposto ex art. 295 c.p.c. la sospensione del giudizio sino al passaggio in giudicato della sentenza relativa all’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate, d.P. di Bari, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s.; - ricorre a questa Corte la [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a un solo motivo; l’Agenzia delle Entrate con proprio controricorso aderisce al motivo dedotto da controparte; - il Pubblico M inistero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato le sue conclusioni scritte concludendo per l’accoglimento del ricorso; Considerato che: - l’unico motivo di ricorso censura l’ordinanza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 14, 29, 39 del d. Lgs. n. 546 del 1992 nonché dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art.42 c.p.c., e denuncia ex art. 360 c. 1 n. 2 e n. 3 c.p.c. per avere la CTR illegittimamente ed erroneamente ritenuto sussistenti le condizioni per la sospensione del giudizio ex art.295 c.p.c.; - va preliminarmente osservato che in forza di giurisprudenza ormai costante di questa Corte di Legittimità (tra le molte, vedasi Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 16210 del 20/06/2018 ) l'art. 5, comma 4, del d. Lgs. n. 546 del 1992, secondo cui "non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile suiregolamenti di competenza", è inserito in un complesso normativo, integrante microsistema, contenuto negli artt. 4 e 5 del detto decreto, che riguarda la disciplina dellacompetenza, essenzialmente per territorio, delle commissionitributarie, e si riferisce soltanto alle questioni che queste possono essere chiamate a rendere in ordine a talecompetenza, sicché, in conformità all'esigenza di tutelare i diritti fondamentali garantiti dagli artt. 24, comma 1, 111, comma 2, Cost. e 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, deve ritenersi che la norma sopra citata non escluda la proposizione delregolamento di competenza avverso i provvedimenti di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., impugnazione senz'altro ammissibile alla stregua del combinato disposto degli artt. 1, comma 2, del d.Lgs. n. 546 del 1992 e 42 c.p.c.; - potendo quindi procedersi oltre con lo scrutinio del mot ivo di ricorso, lo stesso si rivela, all’evidenza, fondato; - come evidenziato anche in controricorso e nelle conclusioni del P.G., occorre fare applicazione nel presente procedimento del principio da tempo ormai chiaramente affermato delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SS. UU. sent. n. 14815 del 2008), a mente del quale la unitarietà dell'accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all'art.5 del TUIR e dei soci dellestesse (art.40 del d.P.R. n.600 del 1973) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (art.14 comma primo d. Lgs n.546 del 1992); - la decisione giudiziaria, infatti, non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì quella, inscindibilmente comune a tutti i debitori, di rispettare l'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione (Cass.SS.UU.n.1052 del 2007); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario. Da ciò consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito per primo in primo grado –in questo caso la Commissione Tributaria provinciale di Bari - deve ordinare l'integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi dell'art.29 d. Lgs 546 del 1992); - pertanto, la Commissione Tributaria provinciale di Taranto doveva, preso atto della sussistenza del litisconsorzio necessario da radicarsi, in quanto giudice preventivamente adito, di fronte alla Commissione Tributaria provinciale di Bari, evidenziare la litispendenza e dichiararne la sussistenza, dovendo le ragioni della [OSCURATO:PERSONA] trovare esame nel contesto ridetto del litisconsorzio necessario, come quelle degli altri soci della [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s. nei confronti della quale sarà cura del giudice di Bari disporre l’integrazione del contraddittorio pena la nullità dell’intero giudizio; - infatti, come ancora di recente questa Corte ha stabilito (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 24226 del 02/11/2020) n elle cause a litisconsorzio necessario sussiste litispendenza, con conseguente eliminazione del giudizio successivamente proposto secondo il criterio della prevenzione, anche quando la prima domanda sia stata avanzata nei confronti di alcuni soltanto dei contraddittori necessari e quella successiva nei confronti di altri o di tutti, attesa la finalità, perseguita con la modifica dell'art. 39, comma 1, c.p.c., intervenuta con l'art. 45, comma 3, legge n. 69 del 2009, di evitare l'inutile duplicità di giudizi e il rischio che un medesimo rapporto sia regolato da statuti confliggenti (nella specie, la S.C. ha proprio ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente dichiarato la litispendenza nell'ambito del giudizio proposto dai soci di una s.a.s. avverso l'avviso di accertamento del maggior reddito, in quanto successivo a quello instaurato dalla società avverso il medesimo atto); - nel ritenere quindi che l’accertamento societario costituisse mero antecedente logico-giuridico di quello nei confronti dei soci, e quindi nel fare applicazione dell’art. 295 c.p.c., invece di dichiarare la litispendenza, la CTP tarantina ha commesso errore di diritto; - pertanto, il ricorso va accolto, l’ordinanza impugnata va cassata e la causa rinviata ex art. 49 c.p.c. al la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari, quale giudice competente, per l’ulteriore corso del giudizio; - la posizione sostanziale assunta dalle parti nel presente giudizio costituisce valida ragione di compensazione delle spese del presente giudizio di regolamento di competenza. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari davanti alla quale dovrà