CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2022
Cassazione n. 01244/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 20 luglio 2021, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., commesso in Casteldaccia il 14 giugno 2014; - considerato che il proposto motivo, con il quale si censura l'operata determinazione del trattamento sanzionatorio, sia in riferimento alla quantificazione della pena che al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è affetto da conclamata genericità, in quanto affidato a rilievi articolati senza alcun confronto critico con il tenore delle ragioni ostese a sostegno della statuizione sul punto (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), ed è, comunque, manifestamente infondato, posto che, avuto riguardo alla misura della pena base, fissata in un importo prossimo al minimo edittale, il giudice di merito non era tenuto a illustrare specificamente le ragioni della sua decisione (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402) e che, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come avvenuto nel caso che occupa; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consi4iire estensore [OSCURATO:PERSONA]