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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 14164/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,f [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto con strappo Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia il vizio di motivazione in ordine della mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., è generico perché del tutto privo di specifica argomentazione; è, inoltre, manifestamente infondato atteso che il diniego delle circostanze in discorso può fondarsi su un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez., 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), in cui la Corte di merito richiama la negativa condotta dell'imputato, portando a ritenere il provvedimento impugnato adeguatamente motivato in relazione al trattamento sanzionatorio; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delM ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannali?! ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,f [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto con strappo Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia il vizio di motivazione in ordine della mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., è generico perché del tutto privo di specifica argomentazione; è, inoltre, manifestamente infondato atteso che il diniego delle circostanze in discorso può fondarsi su un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez., 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), in cui la Corte di merito richiama la negativa condotta dell'imputato, portando a ritenere il provvedimento impugnato adeguatamente motivato in relazione al trattamento sanzionatorio; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delM ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannali?! ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consi
Sentenza Cassazione n. 14164/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris