CassazionedecretoSezione LDecisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 10677/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2429/2019r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 161, Roma , rappresentato e difeso dagli avv.tiMichele Bignami e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 38, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiGiorgio Cugola e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezian. 533/2018 pubblicata in data 12/11/2018, n.r.g. 1104/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20/02/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Veron a decreto ingiuntivo per il pagamento della terza rata (per l’importo di euro 18.000,00) del corrispettivo previsto dal patto di non concorrenza stipulato con la società indicata in epigrafe. OGGETTO: appello - notifica a indirizzo pec non risultante da REGINDE - nullità - conseguenze 2.- Successivamente i l Tribunale accoglieva l’opposizione proposta dalla società e revocava il decreto ingiuntivo, assumendo che il Guy avesse violato il patto e, quindi, il credito da lui vantato era inesistente. 3.-Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello, nella dichiarata contumacia della società opposta, accoglieva il gravame interposto dal Guy e, in riforma della decisione di primo grado, rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) è pacifico che l’appellante – ex dirigente della Kemin - abbia ricoperto il ruolo di presidente del c.d.a. della società di diritto francese BOD-Y e che lo abbia ricoperto anche nel periodo di vigenza del patto di non concorrenza e in territorio ricompreso nella previsione pattizia (Francia); b) tuttavia, è errato il convincimento del Tribunale, che ha ritenuto violato il patto sotto il profilo contenutistico dell’attività svolta, considerando che la società BOD-Y commercializza prodotti per la produzione dei quali impiega anche prodotti della Kemin; c) tale ultima circostanza, pur pacifica, non determina affatto violazione di quel patto, poiché i prodotti commercializzati dalle due società non sono in concorrenza, atteso che l’ex datrice di lavoro commercializza additivi per l’industria di alimenti per animali di compagnia, mentre i prodotti della BOD-Y, pur contenendo additivi o componenti acquistati da Kemin, sono destinati alle persone e non agli animali. 4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 5.-[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 6.-La società ricorrente ha depositato memoria. 7.-[OSCURATO:PERSONA] si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.,la società ricorrente denuncia nullità del procedimento d’appello e della sentenza a causa dell’ omessa notifica del ricorso d’appello e del decreto di fissazione di udienza in violazione del contraddittorio.In particolare assume che quella notifica avvenne in data 11/11/2016 agli indirizzi PEC [OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL], che il difensore dell’appellante attestò di avere tratto dal pubblico elenco INIPEC. Assume che tale attestazione non è conforme al vero, atteso che in quell’elenco (così come nell’elenco REGINDE) gli esatti indirizzi PEC erano rispettivamente [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL], mentre quelli utilizzati dall’appellante per la notifica erano risalenti ad anni prima e “non più monitorati” (v. ricorso per cassazione, p. 6, primi due righi). Deduce che tale circostanza è provata dai docc. 4.2, 4.3 e 4.4. (rectius 5.2. 5.3. e 5.4.: certificazioni rilasciate dal Consiglio dell’Ordine relativamente alle PECdegli avvocati e alla loro decorrenza). Assume quindi che quella notifica non è valida, in quanto non rispetta l’art. 3 bis, co. 1, L. n. 53/1994, secondo cui la notifica a mezzo PEC va inviata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi. Sostiene infine che la predetta notifica è inesistente e quindi l’appello andava dichiarato improcedibile (v. ricorso per cassazione, p. 9). Per questa ragione chiede la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio. Il motivo è fondato per quanto di ragione, perché s ussiste il denunziato vizio notificatorio, ma le conseguenze non sono quelle che la ricorrente pretende di trarre. A seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato, ai sensi dell’art. 6 bis, co. 2 bis e 5, d.lgs. n. 82/2005, ha l’obbligo di indicare e ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, previsto dall'art. 16 sexies del d.l. n. 179/2012, conv. con modif. in l. n. 221/2012 ( come modificato dal d.l. n. 90/2014, conv. con modif. in l. n. 114/2014), questa Corte ha già avuto modo di affermare che la notificazione dell'atto di appello va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito in primo grado risultante dal ReGIndE(nel quale quell’indirizzo risulta inserito dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza), anche se non indicato negli atti dal difensore medesimo. Pertanto è nulla la notificazione effettuata presso altro indirizzo PEC o presso altro domicilio (Cass. sez. un. 23620/2018; Cass. n. 14914/2018). Il controricorrente sostiene che gli indirizzi PEC ai quali aveva inviato la notifica del ricorso d’appello e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza erano stati oggetto dell’elezione di domicilio compiuta dal la società nell’originario atto di opposizione a decreto ingiuntivo. Dall’esame di quell’atto si evince, invece, che quella indicazione non integrava un’idonea elezione di “domicilio digitale”, che per gli avvocati è rappresentato solo dall’indirizzo PEC comunicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e, come tale, iscritto nel REGINDE. Inoltre, si evince che la formale elezione di domicilio era di tipo fisico (“[OSCURATO:PERSONA] n. 76, Verona, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]”, come ivi si legge), mentre con l’indicazione di quelle PEC la società si era limitata solo ad indicare indirizzi PEC “ per le comunicazioni di rito”, come ivi si legge, ossia aveva reso un’indicazione rivolta alla cancelleria e non alla controparte. La sentenza di questa Corte invocata dal controricorrente (Cass. sez. un.n. 7665/2016) non è pertinente, perché in quel caso l’indirizzo PEC cui era stata eseguita la notifica era esatto, ma il file era stato notificato in formato “.doc” piuttosto che in formato “ .pdf ” . Anche in sentenze successive non viene mai in rilievo la questione dell’esattezza o inesattezza dell’indirizzo PEC, bensì altri profili di minor rilievo, che proprio per questo determinano una mera irritualità o irregolarità della notifica(Cass. n. 20625/2017 e Ca s s. ord. n. 24568/2018 relativead una notifica a mezzo PEC inviata all’indirizzo esatto, ma attuata prima del 15/05/2014, giorno di entrata in vigore delle norme tecniche di cui all’art. 18 del d.m. n. 44/2011; Cass. sez. un. n. 23620/2018relativa alla mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di PEC, della dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994", oppure il mancato inserimento del codice fiscale del soggetto notificante). Nel caso di specie certamente si è al cospetto di una nullità della notifica, in quanto inviata ad un indirizzo PEC diverso da quello risultante dal REGINDE quale domicilio digitale degli avvocati destinatari, costituiti per la società nel giudizio di primo grado. Né tale vizio può dirsi sanat o da l raggiungimento dello scopo, visto che nel giudizio di appello la società non si è costituita.La tesi della ricorrente, secondo cui si tratterebbe di un’inesistenza giuridica della notificae quindi non sanabile, non può essere condivisa. Gli indirizzi PEC ai quali il ricorso d’appello e il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza erano stati telematicamente inviati hanno un preciso collegamento con gli avvocati destinatari : questi non hanno negato né contestato di essere titolari di quegli indirizzi, ma si sono limitati solo a dedurre che erano in disuso o comunque “non monitorati”. Questo collegamento consente allora di ritenere esistente la notifica dal punto di vista giuridico, perché l’ inesistenza della notificazione è configurabile – in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo – oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass. sez. un. n. 14916/2016). Dunque si è trattato di una notifica nulla per violazione della disciplina del domicilio digitale (Cass. ord. n. 6025/2023; Cass. n. 3709/2019). Pertanto la Corte territoriale avrebbe dovuto ordinarne la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. L’omesso esercizio di questo potere-dovere ha determinato la nullità dell’intero giudizio d’appello per violazione del contraddittorio e, di conseguenza, anche della sentenza con cui è stato definito ed impone la cassazione con rinvio di quest'ultima ex articolo 383 c.p.c. affinché la controversia sia decisa nel merito. La Corte territoriale deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle s