CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17211/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ola stessa per legge domiciliati a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12.- ricorrente -CONTRO[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tem-pore, Comune di Rosolina, in persona del sindaco pro tempore, RegioneVeneto, in persona del Presidente pro tempore- intimati -avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 14909/2025, depositata il25/6/2025.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/2/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1 RG n. 4964/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14909/2025Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 17211/2026Data pubblicazione 01/06/20261. La Corte di cassazione, con sentenza n. 17142/2025, del 25/6/2025, ha pronunciato sul ricorso presentato dal Ministero dell'econo-mia e delle finanze e dall'Agenzia del demanio nei confronti delGruppo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., del Comune di Rosolina e della RegioneVeneto.2. Il MEF e l'Agenzia del demanio hanno presentato istanza perla correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c., in quanto, apagina 1, riga 15 ed a pagina 29, riga 5, la Corte, per mero erroremateriale, ha scritto, in luogo di «Agenzia del demanio», la locuzione«Agenzia delle dogane».[OSCURATO:PERSONA]:1. L'istanza è fondata.Infatti, il ricorso per cassazione è stato presentato dal Ministerodell'economia e delle finanze e dall'Agenzia del demanio e non dall'A-genzia delle dogane.Deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di corre-zione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la mani-festazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimentoe si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espres-sione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella reda-zione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi(Cass., 26/9/2011, n. 19601).2. Non si provvede sulle spese del giudizio.Per questa Corte, a Sezioni Unite, infatti, nel procedimento dicorrezione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c.,avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a inci-dere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessigià regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi allaliquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una2 RG n. 4964/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14909/2025Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 17211/2026Data pubblicazione 01/06/2026situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'i-potesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio,si opponga all'istanza di rettifica (Cass., Sez. Un., 14/11/2024, n.29432). P.Q.MVisti gli artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., procede alla correzionedell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 17142/2025, depo-sitata il 25/6/2025, nel senso che là dove si legge, a pagina 1, riga15 ed a pagina 29, «Agenzia delle dogane», deve invece intendersie ritenersi per scritto «Agenzia del demanio».Dispone che la Cancelleria provveda per l'annotazione del pre-sente provvedimento sull'originale della sentenza.Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 febbraio2026Il PresidenteGuido Mercolino3 RG n. 4964/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio