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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03295/2022

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ato la seguente ORDINANZA sal ricorso 30855-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentante legale di GEST1MM, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;-ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante - procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA] - rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, VIA uionte Zebio n. 28, presso lo studio di questi 11'm 2:rce ultimi; 6 - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza n. 384/2019 del Tribunale di LUCCA, depositata il 6 marzo 2019; udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 09/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentante legale della Gestimm, proprietaria dell'immobile sito in Lucca, via Tiro a segno, n. 157, conveniva, dinanzi al Giudice di Pace di Lucca, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 1.425,42 o di quella diversa giudizialmente accertata, oltre agli interessi maturati dal dì del dovuto al saldo e, al pagamento delle eventuali CTU e CTP.

A tal fine assumeva che il giorno 6 giugno 2915 [OSCURATO:PERSONA], alla guida della sua vettura Fiat, assicurata con la società [OSCURATO:PERSONA], urtava il cancello e le colonne dell'immobile di sua proprietà, producendo danni per la somma di euro 4.125,42; che [OSCURATO:PERSONA] aveva versato solo l'importo di euro 3.100,00 (di cui euro 400,00 per spese legali), trattenuto a titolo di acconto sul dovuto.

I convenuti, costituitisi in giudizio, contestavano l'an debeatur e la documentazione su cui si basava la richiesta risarcitoria, affermavano che il ripristino della recinzione danneggiata non richiedeva l'esperimento di formalità burocratiche e che, dunque, non potevano essere riconosciute le spese del professionista.[OSCURATO:PERSONA] di Pace respingeva la domanda dell'attore e lo condannava a rifondere alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 1.285,00, dopo aver accertato, tramite CTU, che il costo delle opere da eseguire era di euro 1.960,00, al netto di IVA, e ritenuto che le opere per la riparazione della recinzione danneggiata non richiedevano spese tecniche per la istruzione della pratica edilizia. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità indicata, impugnava la suddetta pronuncia, dinanzi al Tribunale di Lucca, formulando quattro motivi di appello, con i quali specificamente chiedeva che il Tribunale accertasse la fondatezza della richiesta di pagamento delle spese tecniche del geometra, attesa la necessità di esperire le pratiche edilizie, quali la SCIA o la CILA, la presenza di disegni e di elaborati, la direzione dei lavori, trattandosi di opera in prossimità di strada comunale; la fondatezza della richiesta di pagamento della fattura della ditta che aveva provveduto alla rimozione del cancello danneggiato, al fine di permettere l'uscita dell'auto bloccata all'interno della proprietà dal giorno del sinistro; la fondatezza della domanda sulla debenza dell'IVA, che, per giurisprudenza costante, deve essere corrisposta anche in presenza di un preventivo; la fondatezza della richiesta di pagamento delle spese stragiudiziali, quali componenti del danno emergente.

Il Tribunale di Lucca, con la sentenza n. 384/2019, rigettava l'appello e regolava le spese di lite, confermando che il costo di ripristino dei lavori ammontava ad euro 1960,00, oltre ad IVA, come confermato dalla CTP, che l'importo pagato dalla compagnia assicuratrice era stato di euro 3.100,00, quindi ben superiore, che le riparazioni in esame non necessitavano di alcuna pratica edilizia e che pertanto non poteva essere accolta la richiesta della somma di euro 1200,00 oltre ad accessori, anche in considerazione del fatto che la danneggiata non aveva provveduto alle riparazioni.

Chiariva che l'esigenza di garantire la pubblica incolumità perché il cancello danneggiato accedeva direttamente alla pubblica via richiedeva solo l'approntamento delle normali cautele, che l'art. 135, comma 2, della legge regionale Toscana n. 65/2014 non consentiva di definire i pilastri del cancello parti strutturali di edifici, che per realizzare le riparazioni per cui è causa non era prevista nemmeno la comunicazione di inizio lavori, che, dunque, l'attività del geometra non era necessaria e che comunque non sarebbe potuta costare più di quanto pagato dalla [OSCURATO:PERSONA]; rigettava anche la richiesta di rimborso dell'IVA. [OSCURATO:PERSONA], nella veste di rappresentante legale della GESTIMM, ricorre per la cassazione della pronuncia del Tribunale di Lucca, articolando tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Nessuna attività difensiva è svolta in questa sede da [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 Il P.M. non ha presentato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo è dedotta la violazione o falsa Applicazione degli artt. 135 e 136 della LR Toscana n. 65/2014, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Oggetto di censura è la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto che le riparazioni del cancello danneggiato non richiedessero alcuna pratica edilizia e che, pertanto, l'attività del geometra, oggetto della fattura di euro 1.200,00, fosse inutile anche per il fatto che la danneggiata non aveva provveduto alle riparazioni.

Detta statuizione è stata giustificata, dopo aver disatteso le critiche mosse dal CTP alla CTU, affermando che alla fattispecie per cui è causa non era applicabile la legge regionale toscana n. 65/2014, perché l'art. 135 comma 2, lett. b., richiama il rinnovo e la sostituzione di pari anche strutturali degli edifici «laddove non può certo dirsi che i pilastrini del cancello di ingresso, come quelli in esame, siano definibili come parti di edificio, se è vero che edificio è, notoriamente, costruzione destinata ad accogliere al suo interno persone o attività a questo connesse».

Neanche l'art. 136, comma 2, lett. a„ per il Tribunale, avrebbe potuto trovare applicazione, perché non era necessaria una comunicazione di inizio lavori con deposito di elaborati che giustificasse l'ausilio del geometra, essendo sufficiente la mera indicazione dell'immobile interessato.

E comunque tale semplicissima attività non sarebbe potuta costare più della differenza tra quanto versato dalla [OSCURATO:PERSONA] e quanto necessario per il costo delle riparazioni.

1.1. Va innanzitutto esaminata la eccezione di violazione delle prescrizioni di cui all'art. 366 nn. 3, 4, 6 c.p.c. formulata dalla controricorrente, basata sulla constatazione che «le affermazioni contenute a p. 9 del ricorso appaiono del tutto sfornite del necessario collegamento con gli atti di causa e quindi con la illustrazione del perché quanto affermato dal CTU in ordine alla tipologia dei lavori renda necessario l'avvio della pratica edilizia» e che «parte ricorrente trascura di riportare che lo stesso CTU ha escluso ogni necessità di pGwtica amministrativa» (cfr. pp. 3-4 del controricorso).

Detta eccezione non merita accoglimento, giacché la denuncia mossa alla sentenza impugnata individua la statuizione criticata ed evidenzia le ragioni della critica e, quindi, non contravviene affatto alla finalità primaria delle prescrizioni di rito, che è quella di rendere agevole la comprensione della questione controversa, e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata.

Non era necessario che il ricorrente trascrivesse in modo pedissequo i passaggi della CTU, perché la statuizione oggetto di impugnazione, pur evocando la CTU, si è basata sulle ragioni per cui non erano stati accolti gli assunti del CTP.

La riproduzione del contenuto degli stessi è sufficiente affinché questa Corte verifichi la fondatezza delle violazioni di legge denunciate.

1.2. Può, dunque, passarsi all'esame nel merito delle censure mosse alla sentenza impugnata.

Esse si sostanziano nella contestazione che l'intervento di ricostruzione di uno dei due pilastri del cancello non fosse un intervento di manutenzione straordinaria e nella critica alla ritenuta inutilità della CILA.

La prima censura muove dal confronto tra la conclusione raggiunta dalla sentenza impugnata e la giurisprudenza amministrativa, la quale è univocamente orientata a ritenere che le opere di delimitazione dei confini dei terreni, comprese le cancellate, non devono essere considerate in ragione dell'astratta tipologia di intervento che incarnano, bensì sulla scorta dell'impatto ^- effettivo che determinano sul preesistente assetto territoriale, restando sottoposte al regime della SCIA se non superano la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, richiedendo, invece, il permesso di costruire se l'importanza dimensionale dell'intervento non sia di corpo e di altezza modesti.

Per di più - ed è questa la seconda critica alla sentenza impugnata - il Tribunale non avrebbe preso in adeguata considerazione il fatto che il cancello insisteva sulla pubblica via, limitandosi a ritenere sufficiente l'approntamento da parte della ditta esecutrice delle normali cautele, omettendo di prendere in considerazione l'esigenza di transennamento e del divieto di transito con occupazione della sede stradale per la profondità di almeno un metro e mezzo, per soddisfare la quale si rendeva necessario ottenere il rilascio del nulla osta da parte del Comune e della Soprintendenza, atteso che l'opera ricadeva in zona di rispetto stradale ed ambientale.

La prima censura merita accoglimento, perché la statuizione reiettiva si è basata su un error iuris, costituito dall'aver escluso che i pilastri del cancello potessero rappresentare edifici, ai sensi dell'art. 135, comma 2, lett. b) della legge regionale toscana, stante che edificio è costruzione destinata ad accogliere al suo interno persone o attività a questa connesse (p. 3 della sentenza).

È mancato il confronto con la giurisprudenza amministrativa prevalente che, invece, in assenza di precise indicazioni ritraibili dal testo unico in mat-e:: ritiene l'intervento per cui è causa, come sostenuto dal ri !oposto ai regime della SCIA (già DIA), ove non superi in concreto la della trasformazione urbanistico-edilizia, per essersi tradotto in un manut , 'rix,o ed altezza modesti, mentre esige il permesso di costruire nel casa soglia risulti superata in ragione dell'importanza dimensicy ciinervento (cfr.

TAR Campania, 21/05/2018, n. 3298; Cons.

Stato, 4/01/2016 n. 10 e 4/07/2014 n. 3408; cui adde Cass. pen., 11/11/2014, n. 52040).

La seconda censura è invece inammissibile, perché non individua affermazioni di diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumono motivatamente in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con la interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni e, quindi, non consente a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione.

2. Con il secondo motivo è lamentata la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 e dell'art. 2729 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., relativamente al rigetto della richiesta di pagamento della fattura della ditta [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto le opere di smontaggio e di rimontaggio del cancello, perché ritenute assorbite dai costi della riparazione del cancello, senza contestazioni da parte del CTP.

Secondo parte ricorrente si tratterebbe di opere ben diverse da quelle dimostratesi necessarie per riparare il cancello danneggiato, eseguite e fatturate dalla ditta Luccaartigiani, consistenti nella incassettatura e puntellatura delle colonne e nella rimozione del cancello per permettere l'uscita dell'auto bloccata nel garage dal giorno dell'incidente.

E, in aggiunta, il giudice avrebbe errato nel ritenere che il CTP non avesse contestato l'assorbimento di detta voce di spesa in quella necessaria per la riparazione di cancello danneggiato.

Il motivo non può essere accolto: non ricorrono i presupposti cui la giurisprudenza di questa Corte subordina la proposizione della censura di violazione dell'art. 116 c.p.c.

In primo luogo, la violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (cfr. Cass. 19/06/2014, n. 13960).

Per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 116 c.p.c. è necessario considerare che, poiché detta norma prescrive come regola di valutazione delle prove quella secondo cui il giudice deve valutarle secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti, la sua violazione è concepibile, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l'ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso (oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi).

Invece, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non può essere dedotto, neppure sotto il profilo della violazione dell'art. 360, comma n. 5, c.p.c., a seguito della novella che consente solo la deduzione del vizio di motivazione per motivazione perplessa o apparente.

La violazione dell'art. 2729 c.c. non è stata neppure argomentata e comunque risulta mal posta, dato che non risulta che il Tribunale abbia fatto ricorso al ragionamento inferenziale.

In ordine alla mancata contestazione dell'assorbimento della spesa per rimozione del cancello va rilevato che affermare che il giudice di merito abbia erroneamente ritenuto non contestati fatti che invece lo erano stati non integra gli estremi di un vizio cassatorio, bensì i presupposti per la eventuale richiesta di revocazione della sentenza.

Deve assicurarsi continuità, a tal riguardo, all'orientamento della giurisprudenza di questa Corte che ha già avuto modo di affermare che «la denuncia dell'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, non costituisce motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma di revocazione a norma dell'art.395 c.p.c., comma 1, n. 4» (così Cass. 9/02/2016, n. 2529) e che «l'apprezzamento del giudice del merito, che abbia ritenuto pacifica e non contestata una circostanza di causa, qualora sia fondato sulla mera assunzione acritica di un fatto, può configurare un travisamento, denunciabile solo con istanza di revocazione, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, mentre è sindacabile in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione- che nel caso di specie non è stato denunciato - ove si ricolleghi ad una valutazione ed interpretazione degli atti del processo e del comportamento processuale delle parti» (Cass.14/03/2016, n. 4893).Assorbente, ad ogni modo, risulta il rilievo che nessuna delle censure mosse alla sentenza impugnata soddisfa il requisito della specificità, cioè indica con chiarezza e precisione gli elementi fondanti: la fattura della ditta [OSCURATO:PERSONA] non è stata riportata nel ricorso, neppure per stralcio, allo scopo di dimostrare la fondatezza degli assunti del ricorrente - cioè la non sovrapponibilità del tipo di lavoro eseguiti dalla ditta Lutti con quelli realizzati dalla ditta Luccartigiani e la necessità di rimuovere il cancello per permettere di far uscire l'auto rimasta bloccata da garage (circostanza cui la sentenza, peraltro, neppure accennata - tantomeno è stato dimostrato che il CTP non aveva condiviso che il costo dei lavori eseguiti dalla ditta Luccartigiani fossero assorbiti da quelli per la riparazione del cancello.

Né può farsi a meno di osservare che questione non risulta sottoposta in questi termini al giudice d'appello e, dunque, presta il fianco al rilievo di novità, stante che i motivi del ricorso per cassazione devono inve5,tir • Jr, Iissibilità, questioni che siano già comprese nel tema dei deco» «appello, non essendo prospettabili per la prima volta n. questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati -ento, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio L (2/11/ 2018, n. 28060),

3. Con il terzo ed ultimo motivo alla sentenza impugnata viene imputata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2043 e 2056 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto non dovuta VIVA e per non avere motivato sulle ragioni del rigetto della domanda.

La censura non merita accoglimento.Il Tribunale ha individuato le ragioni del rigetto nel fatto che, anche considerando VIVA sull'unica somma dovuta, quella di euro 1.960,00, e anche defalcando l'importo già corrisposto di euro 400,00 per compenso legale, la somma già versata dalla [OSCURATO:PERSONA] era ben superiore a quella alla quale aveva diritto la danneggiata, tanto che, semmai, ci sarebbero stati o presupposti per una ripetizione dell'indebito.

Detta statuizione resiste alle censure del ricorrente, le quali appaiono del tutto eccentriche rispetto a tale ratio decidendi.

È evidente, infatti, che il Tribunale non ha affatto rigettato la richiesta dell'IVA, ma l'ha ritenuta irrilevante.

4. In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso per quanto di ragione, il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili.

5. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Lucca, in persona di diverso magistrato appartenente al medesimo Ufficio giudiziario, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso per quanto di ragione, dichiara inammissibili il secondo ed il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Lucca, in persona di diverso Magistrato appartenente al medesimo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sal ricorso 30855-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentante legale di GEST1MM, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;-ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante - procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA] - rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, VIA uionte Zebio n. 28, presso lo studio di questi 11'm 2:rce ultimi; 6 - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza n. 384/2019 del Tribunale di LUCCA, depositata il 6 marzo 2019; udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 09/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentante legale della Gestimm, proprietaria dell'immobile sito in Lucca, via Tiro a segno, n. 157, conveniva, dinanzi al Giudice di Pace di Lucca, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 1.425,42 o di quella diversa giudizialmente accertata, oltre agli interessi maturati dal dì del dovuto al saldo e, al pagamento delle eventuali CTU e CTP. A tal fine assumeva che il giorno 6 giugno 2915 [OSCURATO:PERSONA], alla guida della sua vettura Fiat, assicurata con la società [OSCURATO:PERSONA], urtava il cancello e le colonne dell'immobile di sua proprietà, producendo danni per la somma di euro 4.125,42; che [OSCURATO:PERSONA] aveva versato solo l'importo di euro 3.100,00 (di cui euro 400,00 per spese legali), trattenuto a titolo di acconto sul dovuto. I convenuti, costituitisi in giudizio, contestavano l'an debeatur e la documentazione su cui si basava la richiesta risarcitoria, affermavano che il ripristino della recinzione danneggiata non richiedeva l'esperimento di formalità burocratiche e che, dunque, non potevano essere riconosciute le spese del professionista.[OSCURATO:PERSONA] di Pace respingeva la domanda dell'attore e lo condannava a rifondere alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 1.285,00, dopo aver accertato, tramite CTU, che il costo delle opere da eseguire era di euro 1.960,00, al netto di IVA, e ritenuto che le opere per la riparazione della recinzione danneggiata non richiedevano spese tecniche per la istruzione della pratica edilizia. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità indicata, impugnava la suddetta pronuncia, dinanzi al Tribunale di Lucca, formulando quattro motivi di appello, con i quali specificamente chiedeva che il Tribunale accertasse la fondatezza della richiesta di pagamento delle spese tecniche del geometra, attesa la necessità di esperire le pratiche edilizie, quali la SCIA o la CILA, la presenza di disegni e di elaborati, la direzione dei lavori, trattandosi di opera in prossimità di strada comunale; la fondatezza della richiesta di pagamento della fattura della ditta che aveva provveduto alla rimozione del cancello danneggiato, al fine di permettere l'uscita dell'auto bloccata all'interno della proprietà dal giorno del sinistro; la fondatezza della domanda sulla debenza dell'IVA, che, per giurisprudenza costante, deve essere corrisposta anche in presenza di un preventivo; la fondatezza della richiesta di pagamento delle spese stragiudiziali, quali componenti del danno emergente. Il Tribunale di Lucca, con la sentenza n. 384/2019, rigettava l'appello e regolava le spese di lite, confermando che il costo di ripristino dei lavori ammontava ad euro 1960,00, oltre ad IVA, come confermato dalla CTP, che l'importo pagato dalla compagnia assicuratrice era stato di euro 3.100,00, quindi ben superiore, che le riparazioni in esame non necessitavano di alcuna pratica edilizia e che pertanto non poteva essere accolta la richiesta della somma di euro 1200,00 oltre ad accessori, anche in considerazione del fatto che la danneggiata non aveva provveduto alle riparazioni. Chiariva che l'esigenza di garantire la pubblica incolumità perché il cancello danneggiato accedeva direttamente alla pubblica via richiedeva solo l'approntamento delle normali cautele, che l'art. 135, comma 2, della legge regionale Toscana n. 65/2014 non consentiva di definire i pilastri del cancello parti strutturali di edifici, che per realizzare le riparazioni per cui è causa non era prevista nemmeno la comunicazione di inizio lavori, che, dunque, l'attività del geometra non era necessaria e che comunque non sarebbe potuta costare più di quanto pagato dalla [OSCURATO:PERSONA]; rigettava anche la richiesta di rimborso dell'IVA. [OSCURATO:PERSONA], nella veste di rappresentante legale della GESTIMM, ricorre per la cassazione della pronuncia del Tribunale di Lucca, articolando tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Nessuna attività difensiva è svolta in questa sede da [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 Il P.M. non ha presentato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo è dedotta la violazione o falsa Applicazione degli artt. 135 e 136 della LR Toscana n. 65/2014, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Oggetto di censura è la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto che le riparazioni del cancello danneggiato non richiedessero alcuna pratica edilizia e che, pertanto, l'attività del geometra, oggetto della fattura di euro 1.200,00, fosse inutile anche per il fatto che la danneggiata non aveva provveduto alle riparazioni. Detta statuizione è stata giustificata, dopo aver disatteso le critiche mosse dal CTP alla CTU, affermando che alla fattispecie per cui è causa non era applicabile la legge regionale toscana n. 65/2014, perché l'art. 135 comma 2, lett. b., richiama il rinnovo e la sostituzione di pari anche strutturali degli edifici «laddove non può certo dirsi che i pilastrini del cancello di ingresso, come quelli in esame, siano definibili come parti di edificio, se è vero che edificio è, notoriamente, costruzione destinata ad accogliere al suo interno persone o attività a questo connesse». Neanche l'art. 136, comma 2, lett. a„ per il Tribunale, avrebbe potuto trovare applicazione, perché non era necessaria una comunicazione di inizio lavori con deposito di elaborati che giustificasse l'ausilio del geometra, essendo sufficiente la mera indicazione dell'immobile interessato. E comunque tale semplicissima attività non sarebbe potuta costare più della differenza tra quanto versato dalla [OSCURATO:PERSONA] e quanto necessario per il costo delle riparazioni. 1.1. Va innanzitutto esaminata la eccezione di violazione delle prescrizioni di cui all'art. 366 nn. 3, 4, 6 c.p.c. formulata dalla controricorrente, basata sulla constatazione che «le affermazioni contenute a p. 9 del ricorso appaiono del tutto sfornite del necessario collegamento con gli atti di causa e quindi con la illustrazione del perché quanto affermato dal CTU in ordine alla tipologia dei lavori renda necessario l'avvio della pratica edilizia» e che «parte ricorrente trascura di riportare che lo stesso CTU ha escluso ogni necessità di pGwtica amministrativa» (cfr. pp. 3-4 del controricorso). Detta eccezione non merita accoglimento, giacché la denuncia mossa alla sentenza impugnata individua la statuizione criticata ed evidenzia le ragioni della critica e, quindi, non contravviene affatto alla finalità primaria delle prescrizioni di rito, che è quella di rendere agevole la comprensione della questione controversa, e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata. Non era necessario che il ricorrente trascrivesse in modo pedissequo i passaggi della CTU, perché la statuizione oggetto di impugnazione, pur evocando la CTU, si è basata sulle ragioni per cui non erano stati accolti gli assunti del CTP. La riproduzione del contenuto degli stessi è sufficiente affinché questa Corte verifichi la fondatezza delle violazioni di legge denunciate. 1.2. Può, dunque, passarsi all'esame nel merito delle censure mosse alla sentenza impugnata. Esse si sostanziano nella contestazione che l'intervento di ricostruzione di uno dei due pilastri del cancello non fosse un intervento di manutenzione straordinaria e nella critica alla ritenuta inutilità della CILA. La prima censura muove dal confronto tra la conclusione raggiunta dalla sentenza impugnata e la giurisprudenza amministrativa, la quale è univocamente orientata a ritenere che le opere di delimitazione dei confini dei terreni, comprese le cancellate, non devono essere considerate in ragione dell'astratta tipologia di intervento che incarnano, bensì sulla scorta dell'impatto ^- effettivo che determinano sul preesistente assetto territoriale, restando sottoposte al regime della SCIA se non superano la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, richiedendo, invece, il permesso di costruire se l'importanza dimensionale dell'intervento non sia di corpo e di altezza modesti. Per di più - ed è questa la seconda critica alla sentenza impugnata - il Tribunale non avrebbe preso in adeguata considerazione il fatto che il cancello insisteva sulla pubblica via, limitandosi a ritenere sufficiente l'approntamento da parte della ditta esecutrice delle normali cautele, omettendo di prendere in considerazione l'esigenza di transennamento e del divieto di transito con occupazione della sede stradale per la profondità di almeno un metro e mezzo, per soddisfare la quale si rendeva necessario ottenere il rilascio del nulla osta da parte del Comune e della Soprintendenza, atteso che l'opera ricadeva in zona di rispetto stradale ed ambientale. La prima censura merita accoglimento, perché la statuizione reiettiva si è basata su un error iuris, costituito dall'aver escluso che i pilastri del cancello potessero rappresentare edifici, ai sensi dell'art. 135, comma 2, lett. b) della legge regionale toscana, stante che edificio è costruzione destinata ad accogliere al suo interno persone o attività a questa connesse (p. 3 della sentenza). È mancato il confronto con la giurisprudenza amministrativa prevalente che, invece, in assenza di precise indicazioni ritraibili dal testo unico in mat-e:: ritiene l'intervento per cui è causa, come sostenuto dal ri !oposto ai regime della SCIA (già DIA), ove non superi in concreto la della trasformazione urbanistico-edilizia, per essersi tradotto in un manut , 'rix,o ed altezza modesti, mentre esige il permesso di costruire nel casa soglia risulti superata in ragione dell'importanza dimensicy ciinervento (cfr. TAR Campania, 21/05/2018, n. 3298; Cons. Stato, 4/01/2016 n. 10 e 4/07/2014 n. 3408; cui adde Cass. pen., 11/11/2014, n. 52040). La seconda censura è invece inammissibile, perché non individua affermazioni di diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumono motivatamente in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con la interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni e, quindi, non consente a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione. 2. Con il secondo motivo è lamentata la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 e dell'art. 2729 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., relativamente al rigetto della richiesta di pagamento della fattura della ditta [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto le opere di smontaggio e di rimontaggio del cancello, perché ritenute assorbite dai costi della riparazione del cancello, senza contestazioni da parte del CTP. Secondo parte ricorrente si tratterebbe di opere ben diverse da quelle dimostratesi necessarie per riparare il cancello danneggiato, eseguite e fatturate dalla ditta Luccaartigiani, consistenti nella incassettatura e puntellatura delle colonne e nella rimozione del cancello per permettere l'uscita dell'auto bloccata nel garage dal giorno dell'incidente. E, in aggiunta, il giudice avrebbe errato nel ritenere che il CTP non avesse contestato l'assorbimento di detta voce di spesa in quella necessaria per la riparazione di cancello danneggiato. Il motivo non può essere accolto: non ricorrono i presupposti cui la giurisprudenza di questa Corte subordina la proposizione della censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. In primo luogo, la violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (cfr. Cass. 19/06/2014, n. 13960). Per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 116 c.p.c. è necessario considerare che, poiché detta norma prescrive come regola di valutazione delle prove quella secondo cui il giudice deve valutarle secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti, la sua violazione è concepibile, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l'ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso (oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi). Invece, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non può essere dedotto, neppure sotto il profilo della violazione dell'art. 360, comma n. 5, c.p.c., a seguito della novella che consente solo la deduzione del vizio di motivazione per motivazione perplessa o apparente. La violazione dell'art. 2729 c.c. non è stata neppure argomentata e comunque risulta mal posta, dato che non risulta che il Tribunale abbia fatto ricorso al ragionamento inferenziale. In ordine alla mancata contestazione dell'assorbimento della spesa per rimozione del cancello va rilevato che affermare che il giudice di merito abbia erroneamente ritenuto non contestati fatti che invece lo erano stati non integra gli estremi di un vizio cassatorio, bensì i presupposti per la eventuale richiesta di revocazione della sentenza. Deve assicurarsi continuità, a tal riguardo, all'orientamento della giurisprudenza di questa Corte che ha già avuto modo di affermare che «la denuncia dell'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, non costituisce motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma di revocazione a norma dell'art.395 c.p.c., comma 1, n. 4» (così Cass. 9/02/2016, n. 2529) e che «l'apprezzamento del giudice del merito, che abbia ritenuto pacifica e non contestata una circostanza di causa, qualora sia fondato sulla mera assunzione acritica di un fatto, può configurare un travisamento, denunciabile solo con istanza di revocazione, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, mentre è sindacabile in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione- che nel caso di specie non è stato denunciato - ove si ricolleghi ad una valutazione ed interpretazione degli atti del processo e del comportamento processuale delle parti» (Cass.14/03/2016, n. 4893).Assorbente, ad ogni modo, risulta il rilievo che nessuna delle censure mosse alla sentenza impugnata soddisfa il requisito della specificità, cioè indica con chiarezza e precisione gli elementi fondanti: la fattura della ditta [OSCURATO:PERSONA] non è stata riportata nel ricorso, neppure per stralcio, allo scopo di dimostrare la fondatezza degli assunti del ricorrente - cioè la non sovrapponibilità del tipo di lavoro eseguiti dalla ditta Lutti con quelli realizzati dalla ditta Luccartigiani e la necessità di rimuovere il cancello per permettere di far uscire l'auto rimasta bloccata da garage (circostanza cui la sentenza, peraltro, neppure accennata - tantomeno è stato dimostrato che il CTP non aveva condiviso che il costo dei lavori eseguiti dalla ditta Luccartigiani fossero assorbiti da quelli per la riparazione del cancello. Né può farsi a meno di osservare che questione non risulta sottoposta in questi termini al giudice d'appello e, dunque, presta il fianco al rilievo di novità, stante che i motivi del ricorso per cassazione devono inve5,tir • Jr, Iissibilità, questioni che siano già comprese nel tema dei deco» «appello, non essendo prospettabili per la prima volta n. questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati -ento, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio L (2/11/ 2018, n. 28060), 3. Con il terzo ed ultimo motivo alla sentenza impugnata viene imputata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2043 e 2056 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto non dovuta VIVA e per non avere motivato sulle ragioni del rigetto della domanda. La censura non merita accoglimento.Il Tribunale ha individuato le ragioni del rigetto nel fatto che, anche considerando VIVA sull'unica somma dovuta, quella di euro 1.960,00, e anche defalcando l'importo già corrisposto di euro 400,00 per compenso legale, la somma già versata dalla [OSCURATO:PERSONA] era ben superiore a quella alla quale aveva diritto la danneggiata, tanto che, semmai, ci sarebbero stati o presupposti per una ripetizione dell'indebito. Detta statuizione resiste alle censure del ricorrente, le quali appaiono del tutto eccentriche rispetto a tale ratio decidendi. È evidente, infatti, che il Tribunale non ha affatto rigettato la richiesta dell'IVA, ma l'ha ritenuta irrilevante. 4. In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso per quanto di ragione, il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili. 5. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Lucca, in persona di diverso magistrato appartenente al medesimo Ufficio giudiziario, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso per quanto di ragione, dichiara inammissibili il secondo ed il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Lucca, in persona di diverso Magistrato appartenente al medesimo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03295/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris