CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2023
Cassazione n. 47857/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano in data 13 aprile 2023 ha confermato la condanna del 25 novembre 2021 del Gup del Tribunale di Milano per il delitto ex artt. 223, in relazione all'art. 216, comma 1, n.1) e n.2) e 219, n.1) L.F. (bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale). -Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto relativi al vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati contestati, sono generici esaurendosi in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna. -Considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui si censura il diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (ex art. 219, comma 3, L.F.) e delle circostanze attenuanti generiche è intrinsecamente generico in quanto - nonostante la Corte d'Appello non offra una motivazione specifica sull'applicazione degli artt. 219, comma 3, L.F. e 62 bis cod. pen. - il ricorrente non indica elementi concreti che avrebbero giustificato il riconoscimento delle invocate attenuanti. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P . Q.101. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 novembre 2023 siglienestensore Il