Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35663/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 7 novembre 2022, il Tribunale di Bergamo ha rigettato l'istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA], intesa alla declaratoria di non esecutività, per omessa notifica dell'estratto contumaciale, della sentenza emessa nei suoi confronti il 17 febbraio 2013.

Il giudice dell'esecuzione ha, a tal fine, rilevato che la predetta notificazione si è ritualmente perfezionata nelle forme previste dall'art. 8 legge 20 novembre 1982, n. 890.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali eccepisce violazione della legge processuale per avere il Tribunale ritenuto la regolarità della procedura notificatoria a dispetto della carenza, negli atti allegati al fascicolo, degli avvisi di ricevimento dei plichi contenenti, rispettivamente, l'estratto contumaciale e la comunicazione di avvenuto deposito del primo, conseguente alla sua omessa consegna al destinatario, nonché della busta con l'annotazione, in calce, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che lo hanno determinato, con l'espressa indicazione del fatto che il plico non è stato ritirato entro il termine di dieci giorni e, trascorsi centottanta giorni dal deposito presso l'ufficio postale, è stato restituito al mittente.

Con il secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] eccepisce che l'impossibilità di consegna del plico al destinatario avrebbe imposto, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., la notificazione dell'estratto contumaciale al difensore e che l'omissione di tale adempimento concorre a fondare il suo diritto all'accoglimento del proposto incidente di esecuzione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. Il giudice dell'esecuzione ha, invero, analiticamente indicato, nel provvedimento impugnato, le attività compiute in vista della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna della cui esecutività si discute.La sequenza degli atti compiuti, per come descritta nell'ordinanza del Tribunale, risponde in pieno alle previsioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, risultando, in specie: che, rivelatosi impossibile il recapito della raccomandata contenete l'atto da portare a conoscenza di [OSCURATO:PERSONA], il 22 gennaio 2014, data di esecuzione dell'infruttuoso tentativo di consegna, il plico contenente l'atto è stato depositato presso l'ufficio postale il giorno seguente; che, emesso avviso di deposito, la relativa comunicazione è stata inviata, per due volte, all'imputato, cui sono state recapitate altrettante raccomandate, delle quali il giudice dell'esecuzione ha indicato, al pari di quanto accaduto per quella contenente l'atto da notificare, il numero identificativo; che, decorsi centottanta giorni senza che [OSCURATO:PERSONA], ritualmente avvisato, ritirasse il plico, questo è stato restituito al mittente.

Sulla base di questa premesse di fatto, il Tribunale ha ritenuto che — pacifico il decorso di dieci giorni dalla spedizione, con raccomandata regolarmente ricevuta dal destinatario, della comunicazione di avvenuto deposito — la notificazione deve intendersi senz'altro perfezionata.

3. A fronte di un percorso argomentativo, quale quello sotteso all'ordinanza impugnata, apparentemente conforme al quadro normativo, il ricorrente frappone obiezioni che non si emancipano da un approccio ispirato a tangibile genericità. [OSCURATO:PERSONA], invero, si limita a segnalare l'assenza, nell'incartamento processuale, di taluni documenti senza, però, contraddire il ragionamento svolto dal giudice dell'esecuzione sulla base, deve logicamente inferirsi, dell'esame di atti precisamente individuati e descritti; egli, per di più, non contesta che, andato a vuoto l'originario tentativo di notifica dell'estratto contumaciale, il plico sia stato depositato presso l'ufficio postale, ove è rimasto in giacenza per il periodo previsto, né, soprattutto, che almeno una delle comunicazioni di avviso di deposito inviate con raccomandate del 23 gennaio e, quindi, dell'8 febbraio 2014 sia stata da lui regolarmente ricevuta, ciò che ha assicurato il positivo completamento dell'iter della notifica eseguita a mezzo del servizio postale.

Rebus sic stantibus, le obiezioni svolte con il primo motivo — peraltro non sostenute da allegazione di sorta, ciò che rende la doglianza carente di autosufficienza — non appaiono idonee a dimostrare la sussistenza del dedotto vizio di legittimità.

Le conclusioni raggiunte in ordine al primo motivo impongono, infine, il rigetto del secondo, che muove dal presupposto, che si è appena visto essere fallace, del mancato perfezionamento della procedura avviata ai sensi degli artt. 2 e ss. legge 20 novembre 1982, n. 890, che, nella prospettiva del ricorrente, avrebbe imposto la notificazione dell'atto al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen..

4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 novembre 2022, il Tribunale di Bergamo ha rigettato l'istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA], intesa alla declaratoria di non esecutività, per omessa notifica dell'estratto contumaciale, della sentenza emessa nei suoi confronti il 17 febbraio 2013. Il giudice dell'esecuzione ha, a tal fine, rilevato che la predetta notificazione si è ritualmente perfezionata nelle forme previste dall'art. 8 legge 20 novembre 1982, n. 890. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali eccepisce violazione della legge processuale per avere il Tribunale ritenuto la regolarità della procedura notificatoria a dispetto della carenza, negli atti allegati al fascicolo, degli avvisi di ricevimento dei plichi contenenti, rispettivamente, l'estratto contumaciale e la comunicazione di avvenuto deposito del primo, conseguente alla sua omessa consegna al destinatario, nonché della busta con l'annotazione, in calce, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che lo hanno determinato, con l'espressa indicazione del fatto che il plico non è stato ritirato entro il termine di dieci giorni e, trascorsi centottanta giorni dal deposito presso l'ufficio postale, è stato restituito al mittente. Con il secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] eccepisce che l'impossibilità di consegna del plico al destinatario avrebbe imposto, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., la notificazione dell'estratto contumaciale al difensore e che l'omissione di tale adempimento concorre a fondare il suo diritto all'accoglimento del proposto incidente di esecuzione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. Il giudice dell'esecuzione ha, invero, analiticamente indicato, nel provvedimento impugnato, le attività compiute in vista della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna della cui esecutività si discute.La sequenza degli atti compiuti, per come descritta nell'ordinanza del Tribunale, risponde in pieno alle previsioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, risultando, in specie: che, rivelatosi impossibile il recapito della raccomandata contenete l'atto da portare a conoscenza di [OSCURATO:PERSONA], il 22 gennaio 2014, data di esecuzione dell'infruttuoso tentativo di consegna, il plico contenente l'atto è stato depositato presso l'ufficio postale il giorno seguente; che, emesso avviso di deposito, la relativa comunicazione è stata inviata, per due volte, all'imputato, cui sono state recapitate altrettante raccomandate, delle quali il giudice dell'esecuzione ha indicato, al pari di quanto accaduto per quella contenente l'atto da notificare, il numero identificativo; che, decorsi centottanta giorni senza che [OSCURATO:PERSONA], ritualmente avvisato, ritirasse il plico, questo è stato restituito al mittente. Sulla base di questa premesse di fatto, il Tribunale ha ritenuto che — pacifico il decorso di dieci giorni dalla spedizione, con raccomandata regolarmente ricevuta dal destinatario, della comunicazione di avvenuto deposito — la notificazione deve intendersi senz'altro perfezionata. 3. A fronte di un percorso argomentativo, quale quello sotteso all'ordinanza impugnata, apparentemente conforme al quadro normativo, il ricorrente frappone obiezioni che non si emancipano da un approccio ispirato a tangibile genericità. [OSCURATO:PERSONA], invero, si limita a segnalare l'assenza, nell'incartamento processuale, di taluni documenti senza, però, contraddire il ragionamento svolto dal giudice dell'esecuzione sulla base, deve logicamente inferirsi, dell'esame di atti precisamente individuati e descritti; egli, per di più, non contesta che, andato a vuoto l'originario tentativo di notifica dell'estratto contumaciale, il plico sia stato depositato presso l'ufficio postale, ove è rimasto in giacenza per il periodo previsto, né, soprattutto, che almeno una delle comunicazioni di avviso di deposito inviate con raccomandate del 23 gennaio e, quindi, dell'8 febbraio 2014 sia stata da lui regolarmente ricevuta, ciò che ha assicurato il positivo completamento dell'iter della notifica eseguita a mezzo del servizio postale. Rebus sic stantibus, le obiezioni svolte con il primo motivo — peraltro non sostenute da allegazione di sorta, ciò che rende la doglianza carente di autosufficienza — non appaiono idonee a dimostrare la sussistenza del dedotto vizio di legittimità. Le conclusioni raggiunte in ordine al primo motivo impongono, infine, il rigetto del secondo, che muove dal presupposto, che si è appena visto essere fallace, del mancato perfezionamento della procedura avviata ai sensi degli artt. 2 e ss. legge 20 novembre 1982, n. 890, che, nella prospettiva del ricorrente, avrebbe imposto la notificazione dell'atto al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.. 4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
Sentenza Cassazione n. 35663/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris