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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01403/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9902/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], LIVIA OGLIOe [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 195/2022 depositata il 31/01/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – In data 29.7.2 014 il Tribunale di commercio di Grenoble dichiarava il redressement judiciaire di [OSCURATO:SOCIETA]., individuandone il cd.

COMI in Francia; quindi con sentenza del 10.10.2014 omologava un Piano di Cessione, tra l’altro, d ella stessa [OSCURATO:SOCIETA], per la quale, su istanza di creditori italiani, in data 21.11.2014 il Tribunale di Verona apriva unaprocedura secondaria di insolvenza ai sensi del Regolamento CE n. 1346/2000, nell’ambito della quale, con atto di citazione del 29.2.2016, la curatela fallimentare promuoveva, dinanzi alla Sezione specializzata in materia d’impresa delTribunale di Venezia, azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, del liquidatore e dei sindaci della società, tra i quali gli amministratori [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], i quali eccepivano tra l’altro, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice italiano e il difetto di legittimazione attiva del curatore.

Tali eccezioni venivano rigettate dal Tribunale adito con sentenza non definitiva, che veniva confermata dalla Corte d’appello di Venezia.

2. —Avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso in cassazione affidato ai seguenti tre motivi:

I. «difetto di giurisdizione (art. 360, co. 1, n. 1) c.p.c.) e violazione e falsa applicazione (art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c.) dell’art. 3, co. 1, del Reg. (CE) 1346/2000 in quanto l’azione di responsabilità proposta dalla procedura secondaria di insolvenza della società [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi degli artt. 2393, 2394 c.c. e 146, co. 2, L.F., si inquadra nel novero di quelle che “scaturiscono direttamente dalle procedure di insolvenza e sono ad esse strettamente connesse”»;

II. «difetto di giurisdizione (art. 360, co. 1, n. 1) c.p.c.) e violazione e falsa applicazione (art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c.) dell’art. 7, n. 1, del Reg. (CE) 1215/2012, con riferimento all’azione di responsabilità proposta dalla curatela della procedura di insolvenza secondaria ai sensi degli artt. 2393, 2394 c.c. e 146, co. 2, L.F., in quanto “il luogo in cui l’amministratore ha effettivamente svolto, in misura prevalente, le proprie attività in esecuzione del contratto” si situa in Francia»;

III. «violazione e falsa applicazione (art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c.) del considerando n. 12, penultimo periodo, e degli articoli 3, comma 2, u.p., e 27, u.p., del Regolamento (CE) n. 1346/2000, nonché dell’art. 3, comma 3, u.p., in punto difetto di legittimazione attiva del curatore della procedura secondaria di insolvenza con riferimento all’azione di responsabilità proposta ai sensi degli articoli 2393, 2394 c.c. e 146, co. 2, L.F.».

3. — I l [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso , mentre i restanti intimati [OSCURATO:PERSONA], DEPERIS Francesca, DEPERIS Margherita e DEPERIS Roberta (appellanti incidentali in secondo grado) non hanno svolto difese.

4. — Con atto del 12.11.2025, i ricorrenti, per mezzo del difensore costituito munito di apposita procura, hanno dichiarato di rinuncia re al ricorso ex art. 390 c.p.c. con compensazione delle spese, facendo presente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, in quanto hanno definitivamente transatto la lite con scrittura privata del 28.10.2024, a spese integralmente compensate. 5.— Con atto del 18.11.2025 il [OSCURATO:SOCIETA]., per il tramite dei procuratori muniti di appositi poteri, ha aderito alla predetta rinuncia,chiedendo «estinguersi il procedimento a spese compensate».

6. — Con memoria del 17.11.2025 il P.M ., in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio con enunciazione del seguente principio di diritto nell’interesse della legge, ex art. 363, comma 3, c.p.c. : « a i sensi del combinato disposto degli artt. 3, co. 1 e 28, del Reg. (CE) 1346/2000 spetta al giudice italiano, quale giudice nazionale della procedura secondaria di insolvenza, la giurisdizione a conoscere dell’azione di responsabilità proposta ai sensi degli artt. 2393, 2394 c.c. e 146, co. 2, L.F., quale azione che si inquadra nel novero di quelle che “scaturiscono direttamente dalle procedure di insolvenza e sono ad esse strettamente connesse”». [OSCURATO:PERSONA]

7. – S ussistono i presupposti ex art. 390 c .p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio, senza che sia opportuna l’enunciazione di un principio di diritto nell’interesse della legge, poiché , a fronte dell’assetto stabilito dalle parti nella regolazione dei reciproci interessi, la «assoluta novità della questione posta con il primo motivo» che involge profili di interpretazione della disciplina eurounitaria, come rilevato dallo stesso P.M., avrebbe semmai meritato una definizione in pubblica udienza.

8. — Va disposta la c ompensazione delle spese, come stabilito dalle parti, poiché l' intervenuta accettazione della rinuncia da parte del controricorrentee ricorrente incidentale esclude in radice la condanna del rinunciante, ai sensi dell'art. 391, comma 4 , c .p.c. (cfr. Cass., Sez.

U . , 34429/2019; Cass.9474/2020);

9. – N on trova applicazione l'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 228/12, trattandosi di misura riferibile alle sole pronunce di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, come nel presente caso di rinuncia al ricorso , in quanto avente carattere eccezionale e lato sensusanzionatoria (da ultimo, Cass. Sez.

U., n. 19976/2024).

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizioe compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater,d.P.R. 115/ 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto , per il ricorso a norma del comm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9902/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], LIVIA OGLIOe [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 195/2022 depositata il 31/01/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – In data 29.7.2 014 il Tribunale di commercio di Grenoble dichiarava il redressement judiciaire di [OSCURATO:SOCIETA]., individuandone il cd. COMI in Francia; quindi con sentenza del 10.10.2014 omologava un Piano di Cessione, tra l’altro, d ella stessa [OSCURATO:SOCIETA], per la quale, su istanza di creditori italiani, in data 21.11.2014 il Tribunale di Verona apriva unaprocedura secondaria di insolvenza ai sensi del Regolamento CE n. 1346/2000, nell’ambito della quale, con atto di citazione del 29.2.2016, la curatela fallimentare promuoveva, dinanzi alla Sezione specializzata in materia d’impresa delTribunale di Venezia, azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, del liquidatore e dei sindaci della società, tra i quali gli amministratori [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], i quali eccepivano tra l’altro, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice italiano e il difetto di legittimazione attiva del curatore. Tali eccezioni venivano rigettate dal Tribunale adito con sentenza non definitiva, che veniva confermata dalla Corte d’appello di Venezia. 2. —Avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso in cassazione affidato ai seguenti tre motivi: I. «difetto di giurisdizione (art. 360, co. 1, n. 1) c.p.c.) e violazione e falsa applicazione (art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c.) dell’art. 3, co. 1, del Reg. (CE) 1346/2000 in quanto l’azione di responsabilità proposta dalla procedura secondaria di insolvenza della società [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi degli artt. 2393, 2394 c.c. e 146, co. 2, L.F., si inquadra nel novero di quelle che “scaturiscono direttamente dalle procedure di insolvenza e sono ad esse strettamente connesse”»; II. «difetto di giurisdizione (art. 360, co. 1, n. 1) c.p.c.) e violazione e falsa applicazione (art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c.) dell’art. 7, n. 1, del Reg. (CE) 1215/2012, con riferimento all’azione di responsabilità proposta dalla curatela della procedura di insolvenza secondaria ai sensi degli artt. 2393, 2394 c.c. e 146, co. 2, L.F., in quanto “il luogo in cui l’amministratore ha effettivamente svolto, in misura prevalente, le proprie attività in esecuzione del contratto” si situa in Francia»; III. «violazione e falsa applicazione (art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c.) del considerando n. 12, penultimo periodo, e degli articoli 3, comma 2, u.p., e 27, u.p., del Regolamento (CE) n. 1346/2000, nonché dell’art. 3, comma 3, u.p., in punto difetto di legittimazione attiva del curatore della procedura secondaria di insolvenza con riferimento all’azione di responsabilità proposta ai sensi degli articoli 2393, 2394 c.c. e 146, co. 2, L.F.». 3. — I l [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso , mentre i restanti intimati [OSCURATO:PERSONA], DEPERIS Francesca, DEPERIS Margherita e DEPERIS Roberta (appellanti incidentali in secondo grado) non hanno svolto difese. 4. — Con atto del 12.11.2025, i ricorrenti, per mezzo del difensore costituito munito di apposita procura, hanno dichiarato di rinuncia re al ricorso ex art. 390 c.p.c. con compensazione delle spese, facendo presente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, in quanto hanno definitivamente transatto la lite con scrittura privata del 28.10.2024, a spese integralmente compensate. 5.— Con atto del 18.11.2025 il [OSCURATO:SOCIETA]., per il tramite dei procuratori muniti di appositi poteri, ha aderito alla predetta rinuncia,chiedendo «estinguersi il procedimento a spese compensate». 6. — Con memoria del 17.11.2025 il P.M ., in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio con enunciazione del seguente principio di diritto nell’interesse della legge, ex art. 363, comma 3, c.p.c. : « a i sensi del combinato disposto degli artt. 3, co. 1 e 28, del Reg. (CE) 1346/2000 spetta al giudice italiano, quale giudice nazionale della procedura secondaria di insolvenza, la giurisdizione a conoscere dell’azione di responsabilità proposta ai sensi degli artt. 2393, 2394 c.c. e 146, co. 2, L.F., quale azione che si inquadra nel novero di quelle che “scaturiscono direttamente dalle procedure di insolvenza e sono ad esse strettamente connesse”». [OSCURATO:PERSONA] 7. – S ussistono i presupposti ex art. 390 c .p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio, senza che sia opportuna l’enunciazione di un principio di diritto nell’interesse della legge, poiché , a fronte dell’assetto stabilito dalle parti nella regolazione dei reciproci interessi, la «assoluta novità della questione posta con il primo motivo» che involge profili di interpretazione della disciplina eurounitaria, come rilevato dallo stesso P.M., avrebbe semmai meritato una definizione in pubblica udienza. 8. — Va disposta la c ompensazione delle spese, come stabilito dalle parti, poiché l' intervenuta accettazione della rinuncia da parte del controricorrentee ricorrente incidentale esclude in radice la condanna del rinunciante, ai sensi dell'art. 391, comma 4 , c .p.c. (cfr. Cass., Sez. U . , 34429/2019; Cass.9474/2020); 9. – N on trova applicazione l'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 228/12, trattandosi di misura riferibile alle sole pronunce di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, come nel presente caso di rinuncia al ricorso , in quanto avente carattere eccezionale e lato sensusanzionatoria (da ultimo, Cass. Sez. U., n. 19976/2024). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizioe compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater,d.P.R. 115/ 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto , per il ricorso a norma del comm
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