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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 34795/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, con la ordinanza emessa il 3 febbraio 2022, a seguito di impugnazione ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., limitata al solo profilo di sussistenza delle esigenze cautelari, confermava l'ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in data 31 dicembre 2021, che applicava la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai delitti previsti dagli artt. 416-bis cod. pen., clan Puntina-Pillera, gruppo cosiddetto 'del Borgo', aggravato dal numero di associati superiore a dieci e della disponibilità di armi, oltre che dalla recidiva infraquinquennale, fattispecie contestata fino a luglio 2019.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per manifesta illogicità.

Lamenta il ricorrente che l'ordinanza impugnata non abbia tenuto conto del lungo lasso di tempo intercorso fra le ultime manifestazioni di appartenenza al sodalizio criminale del Puglisi, al fine di escludere la presunzione di pericolosità, essendo tale dato cronologico elemento in grado di dimostrare l'insussistenza delle esigenze di cautela ai sensi dell'art. 275 cod. proc. pen.

Tanto censura il ricorso, dopo avere premesso che Puglisi in sede cautelare risponde del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso contestato fino al luglio 2019, nonché del delitto di usura aggravato dall'art. 416- bis 1 cod. pen., l'ordinanza impugnata non fa riferimento alcuno all'epoca dei fatti accertati o in via di accertamento, né dà conto che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nei confronti del Puglisi sono state rese prima del 2015, quindi relativamente a fatti antecedenti, come pure le conversazioni intercettate, con l'eccezione unica delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale riferisce del Puglisi come presunto reggente del sodalizio che avrebbe garantito al dichiarante la sua disponibilità, in modo generico, senza inoltre fornire alcuna specifica indicazione.

I controlli su strada e gli avvistamenti con altri indagati, comunque anteriori al 2019, non risulterebbero dimostrativi della attualità permanente del reato.

Anche l'episodio di usura risulta risalire al gennaio o febbraio 2018. ii.

Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — in data 3 giugno 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza aderendo all'orientamento fatto proprio dal Tribunale del riesame con l'ordinanza impugnata, che motiva in modo congruo in ordine alla tempo trascorso e alla irrilevanza dello stesso. 5 Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.2.

Il Tribunale ha fornito ampia e congrua motivazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari, rifacendosi alla presunzione di cui al terzo comma dell'art. 275 c.p.p. e rilevando come la stessa risulti ulteriormente corroborata dalla circostanza che Puglisi è sottoposto a regime cautelare per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., con cessazione della condotta nell'estate del 2019.

Ha rilevato inoltre il Tribunale del riesame come il 18 giugno 2019 Puglisi fu visto mentre salutava con un bacio sulla bocca [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi raggiunti dall'esecuzione della medesima ordinanza cautelare, attribuendo al gesto tipicità mafiosa, nonché rappresentando i plurimi precedenti penali, nonché i procedimenti penali in corso, per violazione dell'art. 416 bis cod. pen., nonché in materia di usura, delitto di autofinanziamento tipico del «gruppo del Borgo», oltre che per delitti afferenti le armi.

Rilevava inoltre il Tribunale la costante presenza dell'attuale ricorrente nell'ambito del medesimo territorio di operatività del sodalizio, senza soluzione di continuo.

Infine l'ordinanza impugnata evidenzia come non siano emersi ragioni o elementi per ritenere che Puglisi dall'estate 2019 si sia dissociato dal sodalizio e come un tempo di poco più di due anni appaia modesto, per escludere le esigenze cautelari presunte.

3. Deve ritenersi che il Giudice del riesame abbia correttamente assolto l'onere motivazionale impostogli dalla legge processuale sul punto.

3.1. Va infatti ricordato come, anche all'esito dell'intervento riformatore di cui alla

I. n. 47/2015, a fronte della contestazione del reato di associazione mafiosa, l'art. 275 comma 3 c.p.p. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria.

Pertanto, qualora sussistano i gravi indizi di colpevolezza del menzionato delitto e non ci si trovi in presenza di una situazione nella quale fa difetto una qualunque esigenza cautelare, deve trovare applicazione in via obbligatoria la misura della custodia in carcere. 3.2 Sul piano pratico, tale disciplina si traduce, da un lato, in un'inversione dell'onere probatorio in favore della pubblica accusa, che è sollevata dal dovere di dimostrare l'esistenza dei pericula libertatis e l'idoneità della sola custodia in carcere, aspetti presupposti dalla valutazione "bloccata" del legislatore; dall'altro lato, in una semplificazione dell'impianto argomentativo dei provvedimenti de libertate ed in una marcata attenuazione dell'onere di motivazione.

Come è stato efficacemente rilevato, la presunzione relativa di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, comma 3, inverte gli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula libertatis, ma deve soltanto apprezzare le ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione (Sez. 1, n. 45657 del 6 ottobre 2015, Varzaru, Rv. 265419; Sez. 1, n. 5787 del 21 ottobre 2015, Calandrino, Rv. 265986). 3.3 L'obbligo di motivazione può così ritenersi compiutamente assolto allorquando il giudice abbia dato atto dei gravi indizi in merito all'ipotesi di reato sopra menzionata e dell'assenza delle condizioni per ritenere del tutto assenti detti pericula, così da vincere la presunzione, con il corollario che spetta all'indagato confutare i presupposti e dunque dimostrare l'inesistenza in radice delle esigenze cautelari.

Soltanto nel caso in cui l'indagato o la sua difesa abbiano allegato elementi di segno contrario, il giudicante sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a superare la presunzione (ex multis e da ultima Sez. 6 n. 23012 del 20 aprile 2016, Notarianni, in motivazione). 3.4 La presunzione di cui si tratta copre tutti gli elementi connotativi delle esigenze cautelari, che il legislatore ritiene ragionevolmente sussistenti nell'attualità in ragione della specificità del titolo di reato e delle condizioni di base della convivenza e della sicurezza collettiva che agli illeciti di quel genere è connaturato (Corte cost. n.450/1995), là dove l'appartenenza ad una associazione mafiosa è un delitto di pericolo a carattere permanente, che implica un vincolo «totalizzante» di adesione ad un sodalizio caratterizzato da una particolare forza intimidatrice e da un elevato grado di «diffusività» nel contesto ambientale, tali da porre a rischio, per comune sentire, primari beni individuali e collettivi (Corte cost. n. 265/2010).

Come ha ribadito anche la Corte Europea per i diritti dell'uomo, la presunzione di pericolosità ha ragion d'essere alla luce "della natura specifica del fenomeno della criminalità organizzata e soprattutto di quella di stampo mafioso", e segnatamente in considerazione del fatto che la carcerazione provvisoria delle persone accusate del delitto in questione "tende a tagliare i legami esistenti tra le persone interessate e il loro ambito criminale di origine, al fine di minimizzare il rischio che esse mantengano contatti personali con le strutture delle organizzazioni criminali e possano commettere nel frattempo delitti" (Corte EDU 6 novembre 2003, Pantano contro Italia).

4. Tanto premesso il Collegio, pur consapevole di altro orientamento giurisprudenziale, aderisce a quello che ritiene la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02, in motivazione ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità; Sez. 5, n. 91 del 01/12/2020, dep. 2021, Panese, Rv. 280248 - 01; Sez. 5, n. 26371 del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470 - 01; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193 - 01).

5. Per quanto evidenziato l'ordinanza impugnata prende in considerazione gli elementi attestanti il prendere parte del Puglisi al sodalizio di riferimento in relazione al profilo dell'attuale delle esigenze, dimostrando con motivazione logica e non contraddittoria come la condotta del Puglisi si sia manifestata fino a giugno 2019.

Per altro l'ordinanza impugnata valuta anche come il tempo trascorso, di poco superiore ai due anni, pur applicando l'orientamento minoritario, non possa condurre a diverse valutazioni, essendo di gran lunga più ampio il tempo necessario a superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari anche secondo tale impostazione.

Ne consegue la manifesta infondatezza del ricorso.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, con la ordinanza emessa il 3 febbraio 2022, a seguito di impugnazione ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., limitata al solo profilo di sussistenza delle esigenze cautelari, confermava l'ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in data 31 dicembre 2021, che applicava la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai delitti previsti dagli artt. 416-bis cod. pen., clan Puntina-Pillera, gruppo cosiddetto 'del Borgo', aggravato dal numero di associati superiore a dieci e della disponibilità di armi, oltre che dalla recidiva infraquinquennale, fattispecie contestata fino a luglio 2019. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per manifesta illogicità. Lamenta il ricorrente che l'ordinanza impugnata non abbia tenuto conto del lungo lasso di tempo intercorso fra le ultime manifestazioni di appartenenza al sodalizio criminale del Puglisi, al fine di escludere la presunzione di pericolosità, essendo tale dato cronologico elemento in grado di dimostrare l'insussistenza delle esigenze di cautela ai sensi dell'art. 275 cod. proc. pen. Tanto censura il ricorso, dopo avere premesso che Puglisi in sede cautelare risponde del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso contestato fino al luglio 2019, nonché del delitto di usura aggravato dall'art. 416- bis 1 cod. pen., l'ordinanza impugnata non fa riferimento alcuno all'epoca dei fatti accertati o in via di accertamento, né dà conto che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nei confronti del Puglisi sono state rese prima del 2015, quindi relativamente a fatti antecedenti, come pure le conversazioni intercettate, con l'eccezione unica delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale riferisce del Puglisi come presunto reggente del sodalizio che avrebbe garantito al dichiarante la sua disponibilità, in modo generico, senza inoltre fornire alcuna specifica indicazione. I controlli su strada e gli avvistamenti con altri indagati, comunque anteriori al 2019, non risulterebbero dimostrativi della attualità permanente del reato. Anche l'episodio di usura risulta risalire al gennaio o febbraio 2018. ii. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — in data 3 giugno 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza aderendo all'orientamento fatto proprio dal Tribunale del riesame con l'ordinanza impugnata, che motiva in modo congruo in ordine alla tempo trascorso e alla irrilevanza dello stesso. 5 Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Il Tribunale ha fornito ampia e congrua motivazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari, rifacendosi alla presunzione di cui al terzo comma dell'art. 275 c.p.p. e rilevando come la stessa risulti ulteriormente corroborata dalla circostanza che Puglisi è sottoposto a regime cautelare per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., con cessazione della condotta nell'estate del 2019. Ha rilevato inoltre il Tribunale del riesame come il 18 giugno 2019 Puglisi fu visto mentre salutava con un bacio sulla bocca [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi raggiunti dall'esecuzione della medesima ordinanza cautelare, attribuendo al gesto tipicità mafiosa, nonché rappresentando i plurimi precedenti penali, nonché i procedimenti penali in corso, per violazione dell'art. 416 bis cod. pen., nonché in materia di usura, delitto di autofinanziamento tipico del «gruppo del Borgo», oltre che per delitti afferenti le armi. Rilevava inoltre il Tribunale la costante presenza dell'attuale ricorrente nell'ambito del medesimo territorio di operatività del sodalizio, senza soluzione di continuo. Infine l'ordinanza impugnata evidenzia come non siano emersi ragioni o elementi per ritenere che Puglisi dall'estate 2019 si sia dissociato dal sodalizio e come un tempo di poco più di due anni appaia modesto, per escludere le esigenze cautelari presunte. 3. Deve ritenersi che il Giudice del riesame abbia correttamente assolto l'onere motivazionale impostogli dalla legge processuale sul punto. 3.1. Va infatti ricordato come, anche all'esito dell'intervento riformatore di cui alla I. n. 47/2015, a fronte della contestazione del reato di associazione mafiosa, l'art. 275 comma 3 c.p.p. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria. Pertanto, qualora sussistano i gravi indizi di colpevolezza del menzionato delitto e non ci si trovi in presenza di una situazione nella quale fa difetto una qualunque esigenza cautelare, deve trovare applicazione in via obbligatoria la misura della custodia in carcere. 3.2 Sul piano pratico, tale disciplina si traduce, da un lato, in un'inversione dell'onere probatorio in favore della pubblica accusa, che è sollevata dal dovere di dimostrare l'esistenza dei pericula libertatis e l'idoneità della sola custodia in carcere, aspetti presupposti dalla valutazione "bloccata" del legislatore; dall'altro lato, in una semplificazione dell'impianto argomentativo dei provvedimenti de libertate ed in una marcata attenuazione dell'onere di motivazione. Come è stato efficacemente rilevato, la presunzione relativa di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, comma 3, inverte gli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula libertatis, ma deve soltanto apprezzare le ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione (Sez. 1, n. 45657 del 6 ottobre 2015, Varzaru, Rv. 265419; Sez. 1, n. 5787 del 21 ottobre 2015, Calandrino, Rv. 265986). 3.3 L'obbligo di motivazione può così ritenersi compiutamente assolto allorquando il giudice abbia dato atto dei gravi indizi in merito all'ipotesi di reato sopra menzionata e dell'assenza delle condizioni per ritenere del tutto assenti detti pericula, così da vincere la presunzione, con il corollario che spetta all'indagato confutare i presupposti e dunque dimostrare l'inesistenza in radice delle esigenze cautelari. Soltanto nel caso in cui l'indagato o la sua difesa abbiano allegato elementi di segno contrario, il giudicante sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a superare la presunzione (ex multis e da ultima Sez. 6 n. 23012 del 20 aprile 2016, Notarianni, in motivazione). 3.4 La presunzione di cui si tratta copre tutti gli elementi connotativi delle esigenze cautelari, che il legislatore ritiene ragionevolmente sussistenti nell'attualità in ragione della specificità del titolo di reato e delle condizioni di base della convivenza e della sicurezza collettiva che agli illeciti di quel genere è connaturato (Corte cost. n.450/1995), là dove l'appartenenza ad una associazione mafiosa è un delitto di pericolo a carattere permanente, che implica un vincolo «totalizzante» di adesione ad un sodalizio caratterizzato da una particolare forza intimidatrice e da un elevato grado di «diffusività» nel contesto ambientale, tali da porre a rischio, per comune sentire, primari beni individuali e collettivi (Corte cost. n. 265/2010). Come ha ribadito anche la Corte Europea per i diritti dell'uomo, la presunzione di pericolosità ha ragion d'essere alla luce "della natura specifica del fenomeno della criminalità organizzata e soprattutto di quella di stampo mafioso", e segnatamente in considerazione del fatto che la carcerazione provvisoria delle persone accusate del delitto in questione "tende a tagliare i legami esistenti tra le persone interessate e il loro ambito criminale di origine, al fine di minimizzare il rischio che esse mantengano contatti personali con le strutture delle organizzazioni criminali e possano commettere nel frattempo delitti" (Corte EDU 6 novembre 2003, Pantano contro Italia). 4. Tanto premesso il Collegio, pur consapevole di altro orientamento giurisprudenziale, aderisce a quello che ritiene la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02, in motivazione ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità; Sez. 5, n. 91 del 01/12/2020, dep. 2021, Panese, Rv. 280248 - 01; Sez. 5, n. 26371 del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470 - 01; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193 - 01). 5. Per quanto evidenziato l'ordinanza impugnata prende in considerazione gli elementi attestanti il prendere parte del Puglisi al sodalizio di riferimento in relazione al profilo dell'attuale delle esigenze, dimostrando con motivazione logica e non contraddittoria come la condotta del Puglisi si sia manifestata fino a giugno 2019. Per altro l'ordinanza impugnata valuta anche come il tempo trascorso, di poco superiore ai due anni, pur applicando l'orientamento minoritario, non possa condurre a diverse valutazioni, essendo di gran lunga più ampio il tempo necessario a superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari anche secondo tale impostazione. Ne consegue la manifesta infondatezza del ricorso. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,
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