CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29501/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11331-2024 OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena non è consentito in sede di legittimità ed è generico oltre che manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità incentrata sui precedenti penali documentati dal certificato penale in atto e sulla valutazione personale del ricorrente che non consentono di ritenere la sua futura astensione da condotte recidivanti (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che la richiesta dì rinvio per adesione all'astensione collettiva dalle udienze per i giorni 10,11 e 12 luglio non può esser accolta, trattandosi di procedimento camerale senza contradditorio orale, in cui anche il termine per il deposito di eventuali memorie difensive è già decorso alle date predette (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, Rv. 284786); ritenuto che la memoria difensiva del medesimo difensore, rivolta a contestare l'inammissibilità del ricorso, non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso