CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13571/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto di annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Latina non ha convalidato la misura precautelare dell’allontanamentod’urgenza di M.X. dalla casa familiare, effettuato dalla Poliziagiudiziaria in data 16/07/2025, in relazione al delitto di maltrattamenti in famiglia.La non convalida dell’allontanamento d’urgenza è fondata sul difetto di flagranza.2. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Latina ha proposto ricorso percassazione, articolando un unico motivo di ricorso, con il quale deduce – ex art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. – l’erronea applicazione dell’art. 384-biscod. proc. pen.Secondo il Pubblico ministero ricorrente, il Giudice per le indagini preliminari,nel provvedimento impugnato, ha effettuato uno scrutinio – che dovrebbe essereestraneo alla fase della convalida della misura pre-cautelare – sulla sussistenza digravi indizi di colpevolezza, di cui è stata, peraltro erroneamente, misconosciutal’esistenza.3. Il Pubblico ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generaleCristina [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’annullamentosenza rinvio dell’ordinanza impugnata. Il provvedimento impugnato trascura che– dalle dichiarazioni della persona offesa, descrittive di una situazione dimaltrattamenti in famiglia, dalle constatazioni degli operanti, che hannoriscontrato lo stato di agitazione della donna e l’esistenza di un appartamentosoqquadro, coerente con il racconto della persona offesa – emergeva chiaradimostrazione della sussistenza dei presupposti per convalidare l’arresto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Va preliminarmente evidenziato che, contrariamente a quanto segnalatonel ricorso, il Giudice per le indagini preliminari non si è limitato a disconoscerel’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, il cui esame era comunque necessarioper la delibazione sulla concomitante domanda di applicazione di misuracoercitiva; oltre a ritenere insussistente il presupposto indiziario, infatti,nell’ordinanza impugnata si esclude la sussistenza della flagranza del reato, che èuno dei presupposti giustificativi della misura precautelare.2. Dal testo del provvedimento impugnato – e dallo stesso ricorso del Pubblicoministero ricorrente – emerge che la misura pre-cautelare è stata adottatamuovendo dalla considerazione dei seguenti elementi: (i) il racconto della personaoffesa; (ii) le constatazioni degli operatori di polizia giudiziaria (che hannointerloquito con la persona offesa, che si palesava agitata).3. Ciò premesso, il ricorso risulta manifestamente infondato.3.1. Va anzitutto ribadito che – in tema di convalida dell'allontanamentod'urgenza dalla casa familiare disposto dalla polizia giudiziaria in via di urgenza, aisensi dell’art. 384-bis, comma 1, cod. proc. pen. – il giudice deve controllare lasussistenza dei presupposti legittimanti l'allontanamento, «valutando la legittimitàdell'operato della polizia in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità diuno dei reati richiamati dall'art. 282-bis, comma 6, cod. proc. pen., tenendo contodella situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria al momento dell'esecuzione delprovvedimento» (Sez. 6, n. 17680 del 27/05/2020, P., Rv. 278965 - 01).3.2. Va altresì ribadito, «è configurabile lo stato di flagranza del reato dimaltrattamenti in famiglia allorché il singolo episodio lesivo non risulti isolato, masi ponga inequivocabilmente in una situazione di continuità rispetto acomportamenti di reiterata sopraffazione direttamente percepiti dagli operanti»(Sez. 6, n. 7139 del 16/01/2019, G., Rv. 275085 – 01); quanto alle “direttepercezioni” degli operatori di polizia giudiziaria, in giurisprudenza, si è attribuitorilievo vuoi alla percezione di un singolo episodio che si ponga in situazione dicontinuità con le condotte denunziate dalla persona offesa (Sez. 6, n. 34551 del09/05/2013, P.m. in proc. P., Rv. 256128 – 01), vuoi a quanto personalmenteconstatato dagli operanti con riferimento alle modalità con le quali è stato richiestol’intervento, alle condizioni soggettive della persona offesa, alle condizionidell'abitazione teatro dell’intervento (Sez. 6, n. 7139 del 16/01/2019, cit.). Percontro, in giurisprudenza, si è ritenuta la correttezza del provvedimento di nonconvalida di una misura precautelare, disposta per fatti già avvenuti al momentodell'intervento della Polizia giudiziaria, che ebbe modo di constatare unminacce o ingiurie alla persona offesa (Sez. 6, n. 44090 del 14/10/2014, P.m. inproc. P, Rv. 260718 - 01).3.3. Tale giurisprudenza si pone in linea di coerenza con gli insegnamenti delleSezioni Unite Ventrice, secondo le quali, come è noto, non sussiste la condizionedi flagranza o di c.d. “quasi flagranza” nel caso in cui non vi sia immediata edautonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato edel loro collegamento inequivocabile con l'indiziato; difetta pertanto la flagranza,quando la misura precautelare è fondata unicamente sulle sole indicazioni dellapersona offesa (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, P.m. in proc.Ventrice, Rv. 267591 - 01).4. Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata ha ritenuto insussistente ilrequisito della flagranza, sulla base di una corretta lettura del verbale di arresto,nel quale, effettivamente, gli operatori di Polizia giudiziaria si sono limitati a dareconto: (i) del fatto che l’intervento era avvenuto a seguito di una segnalazione diun’aggressione ad una donna; (ii) del fatto che al momento dell’intervento, lapersona offesa, nel riferire i fatti della pregressa aggressione, si presentava«alquanto agitata»; (iii) del fatto che «i locali si presentavano in disordine e letracce del reato erano evidenti»; (iv) del fatto che la persona offesa riferivapregressi episodi di violenze subite; (v) del fatto che, in casa, non era presentel’aggressore.5. Gli elementi riportati nel verbale di allontanamento urgente ex art 384-bis,comma 1, cod. proc. pen. impediscono di valutare la sussistenza della condizionedi flagranza, e, dunque, di apprezzare se gli operatori di polizia giudiziaria abbianofatto un uso ragionevole dei poteri coercitivi loro attribuiti dall’ordinamento, in viadi eccezione rispetto all’intervento dell’autorità giudiziaria.Premesso che gli operanti non hanno avuto diretta percezione di alcunsegmento della condotta maltrattante, il mero riferimento all’essere la personaoffesa «alquanto agitata» e l’essere i locali dell’abitazione «in disordine» non èsufficiente a ritenere che vi sia stata un’immediata ed autonoma percezione, daparte di chi proceda all'adozione della misura precautelare, delle tracce del reatoe del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato. Né può soddisfarel’immotivato riferimento effettuato nel verbale redatto dalla Polizia giudiziaria alfatto che «le tracce del reato erano evidenti».E che vi sia la necessità di un qualche elemento di evidenza che colleghil’indagato al delitto per giustificare l’adozione della misura pre-cautelare èconclusione che, sul piano sistematico, si ricava, oltre che dalla nozione stessa di“flagranza” e di c.d. “quasi flagranza”, anche dalla lettura dell’art. 382-bis cod.proc. pen. che, nel consentire l’arresto in c.d. “flagranza differita”, pretende chela documentazione colleghi «inequivocabilmente» il fatto delittuoso al suo autore.6. È pertanto manifestamente infondato il motivo di ricorso, avendol’ordinanza impugnata fondato la decisione su una corretta interpretazione dellanozione di flagranza richiamata dall’art. 384-bis comma 1, cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA] StefanoIn caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altridati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.Il PresidentePierluigi [OSCURATO:PERSONA]