CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 luglio 1984
Cassazione n. 15156/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Nessun difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 giugno 2020, la Corte d'Appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589 comma 2" cod. pen., per avere, con colpa consistita in negligenza imprudenza ed imperizia, nonché nella violazione delle norme sulla circolazione stradale, ed in particolare dell'art. 141 C.d.S., cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], investendola nel corso di una manovra di retromarcia. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo a quattro motivi. 3. Con il primo fa valere il vizio di motivazione sotto il profilo della manifesta illogicità e del travisamento della prova. Sostiene che la Corte di appello ha commesso un errore percettivo -che già caratterizzava la sentenza di primo grado- sia in ordine alle dichiarazioni della teste Kaciuk, che alle immagini del filmato ricavato dalle telecamere che inquadravano il luogo del sinistro, fondando su siffatta dicotomia probatoria il giudizio di colpevolezza. Osserva che la teste (della cui deposizione allega il verbale) nel riferire di avere udito un rumore -ritenuto dai giudici frutto dall'impatto dell'auto contro il pedone- ha affermato ripetutamente di avere ritenuto che il medesimo si fosse prodotto più vicino, nello spazio immediatamente esterno al bar nel quale lavorava, dove si stavano scaricando delle bottiglie, o addirittura sopra il soffitto del locale, riferendo di essersi spaventata perché la sera prima un cliente, che aveva dei problemi, aveva formulato delle minacce con le bottiglie in mano. Uscita dal locale per verificare la provenienza del rumore vedeva 'una cosa rossa per terra' che non identificava con una persona, rientrando subito per continuare a lavorare. Mentre non aveva potuto notare nessuno sbalzamento nel corso della manovra di retromarcia della vettura condotta da [OSCURATO:PERSONA], che aveva lasciato il parcheggio per portarsi tranquillamente davanti al bar. Queste dichiarazioni vengono travisate dalla Corte territoriale che, a dispetto del loro tenore letterale, giunge ad affermare che la teste Kaciuk avrebbe 'sentito il rumore dell'urto' e che pochi secondi dopo avrebbe visto 'la vecchina a terra'. Del pari travisata è l'assoluta neutralità della videoripresa esaminata in aula nel corso del giudizio di primo grado. Durante la visione del filmato, infatti, il giudice di prima cura, aveva ripetutamente ribattuto al tecnico che non era possibile vedere alcuna sagoma in movimento, e solo a seguito dell'insistenza del difensore della parte civile aveva sostenuto di intravedere 'in fondo, in fondo, in fondo' qualche cosa, che non si sapeva cosa fosse. [OSCURATO:PERSONA] di appello, invece, che riporta in sentenza di avere ripetutamente visionato la ripresa, non vede che un 'puntino in movimento'. Attribuire al 'nulla' osservato dal Tribunale o 'al puntino' intravisto dalla Corte, la rappresentazione del passaggio t della persona offesa costituisce un evidente travisamento di quello che gli stessi giudice del merito affermano di avere percepito. Assume che la combinazione probatoria su cui si fonda la condanna è frutto di un duplice travisamento, che invalidando il percorso motivazionale della decisone gravata, così come della decisione di primo grado, impone al ricorrente di veicolarlo con il ricorso, al fine, non di richiedere un inammissibile nuovo vaglio probatorio, ma di far emergere il grave vizio motivazionale risultato dall'errore percettivo. 4. Con il secondo motivo si duole, dell'erronea applicazione della legge processuale e del vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità, anche per non avere la Corte territoriale disposto la perizia richiesta dall'imputato sulla compatibilità fra l'assenza di tracce ematiche sugli pneumatici dell'automobile di [OSCURATO:PERSONA] e l'investimento da parte di quest'ultimo. Ricorda che per replicare alla censura con cui si rilevava l'incoerenza della decisione di primo grado -laddove attribuiva all'impatto il rumore udito dalla teste Kuciuk che si trovava ad ottanta metri di distanza, dietro al bancone del bar, allorquando il teste Pastore, che si trovava a fumare una sigaretta davanti alla tabaccheria situata a pochi metri dal luogo del sinistro, aveva riferito di non aver sentito nulla- la Corte giunge ad affermare che la circostanza è spiegabile. E lo fa sostenendo che l'impianto di condizionamento produce una condizione di insonorizzazione tale per cui è possibile che dall'interno della tabaccheria possa non udirsi un rumore che viene percepito ad ottanta metri di distanza, sulla base della premessa che la porta del negozio era probabilmente chiusa, senza neppure confrontarsi con il fatto che la teste Kaciuk era intenta a lavorare dietro al bancone del bar e che il rumore percepito da così lontano non poteva essere riferito all'impatto. Critica gli argomenti del tutto congetturali con i quali la Corte territoriale ha ritenuto non decisiva la perizia invocata dall'imputato sull'inconciliabilità fra l'arrotamento della vittima e l'assenza di danni ai veicolo e di tracce organiche sugli pneumatici dell'auto di [OSCURATO:PERSONA], sottoposte a plurimi controlli investigativi ed al combur test, con esito sempre negativo. Il giudice di seconda cura, infatti, dopo avere dato atto che il consulente tecnico dell'imputato (Bertini) ha escluso la possibilità dell'assenza di uno scambio di materia fra il corpo ed i battistrada, a seguito dell'investimento, stante la capacità di aderenza e di ritenzione di uno pneumatico, si limita ad ipotizzare che le escoriazioni dalle quali derivò la perdita ematica fossero state causate dall'impatto contro il selciato ed indi ad introdurre la spiegazione alternativa secondo cui il rapido sormontamento ben avrebbe potuto non lasciare alcuna traccia ematica. Sottolinea che così facendo la Corte ha sostituito ad un accertamento da devolversi al sapere scientifico veicolato da un esperto, un ragionamento congetturale, peraltro limitato alle sole tracce ematiche e non a tutte le tracce organiche, di cui non si è rinvenuta traccia, così rigettando con motivazione manifestamente illogica la richiesta di esperimento della perizia. 5. Con il terzo motivo si duole della falsa applicazione dell'art. 589, comma 2 cod. pen., per avere la Corte ritenuto l'ipotesi aggravata dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale. Rammenta che il giorno del sinistro non fu elevata alcuna contravvenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], anche per l'impossibilità di accertare le modalità del sinistro, mentre solo sei giorni dopo gli era stata contestata la violazione dell'art. 154 C.d.S. Il giudice di seconda cura, sollecitato dal motivo di gravame, dà atto che, nonostante la correttezza in fatto dell'imputazione, la disposizione di cui all'art. 141 C.d.S., richiamata dall'editto sotto il profilo della colpa specifica, non è conferente, e che le norme violate corrispondono invece all'art. 154, che impone al conducente che intenda effettuare una retromarcia di assicurarsi di poter fare la manovra senza creare pericolo o intralcio, ed all'art. 191 C.d.S. che detta norme di tutela dei pedoni. Ma nell'addebitare le violazioni delle norme sula circolazione stradale all'imputato la Corte introduce un'ipotetica e non provata ricostruzione dell'evento affermando che [OSCURATO:PERSONA] fece la manovra in modo distratto e superficiale non avvedendosi della persona offesa che attraversava lentamente e 'in maniera non completamente attenta il piccolo incrocio', mentre solo l'accertamento della violazione effettiva di una specifica norma cautelare autorizza l'addebito del reato nella sua forma aggravata. Riprende il principio enunciato dalla Suprema Corte secondo cui quando risulta violata solo una generica regola di prudenza non è possibile affermare la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 589, comma 2^ cod. pen.. 6. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione, sotto il profilo dell'illogicità e della carenza per avere il giudice di seconda cura ritenuto la violazione delle norme sulla circolazione stradale, in assenza dell'accertamento sulle modalità di verificazione del sinistro. Conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento. 2. Il primo motivo non è fondato. 3. Occorre preliminarmente osservare che gli errori ascritti ai giudici di merito, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, sono di natura valutativa e non percettiva. Con riferimento alle dichiarazioni della teste Kaciuk, che lavorava all'interno del bar, le cui telecamere hanno riprodotto l'azione, la Corte riporta che la medesima ha dichiarato di essersi affacciata fuori dal locale dopo avere udito un rumore, che pensava essere stato causato dagli operai che scaricavano le bibite, e di avere visto un'auto grigia che faceva retromarcia e qualcosa a terra; rientrando lo aveva detto alla sua collega, che era uscita a vedere. La deposizione, sottolinea il giudice di seconda cura, è confermata dalla visione del filmato, che dimostra che alle 15,25 e 55 l'auto dell'imputato fa retromarcia per poi avviarsi verso il bar, alle 15,26 e 03 la teste Kaciuk esce dal bar, mentre alle 15,26 e 04 [OSCURATO:PERSONA] gira per parcheggiare davanti al bar, alle 15,26 e 25 esce dal bar la teste [OSCURATO:PERSONA], la quale insieme alla teste Kaciuk si avvia verso il punto in cui si trova la persona offesa. Su questa base la Corte afferma che la Kaciuk udì il rumore dell'urto e 'si precipitò fuori dal bar e vide la vecchina a terra'. L'avere identificato il rumore avvertito dalla Kaciuk con il rumore dell'urto, infatti, deriva non dall'avere inteso erroneamente la sua dichiarazione sulla percezione del rumore e della sua provenienza, ma dalla valorizzazione della coincidenza temporale fra il rumore che indusse la Kaciuk ad uscire e l'azione di retromarcia dell'auto condotta dall'imputato, cui la Corte attribuisce l'investimento. Dunque, nessuna errata percezione della prova dichiarativa è possibile configurare, posto che i giudici del merito riportano correttamente quanto riferito dalla teste Kaciuk, inquadrandone il racconto nel più ampio quadro probatorio costituito anche dal filmato nel quale si vede la medesima uscire dal bar e poi recarsi con la collega proprio in direzione del punto in cui entrambe avevano avvistato qualcosa a terra. Si tratta, invece, di una forma 'tipica' di valutazione della prova, in forza della quale gli elementi a disposizione vengono considerati in modo complessivo per ricavarne il senso. Stesso discorso vale per il filmato. Anche in relazione al significato che il primo ed il secondo giudice attribuiscono al 'qualcosa che non si sa che cosa sia' o al 'puntino in movimento' che si vede in lontananza non tradisce ciò che essi percepiscono e restituiscono in sentenza, ma rappresenta la valutazione che essi danno dell'immagine. 4. Il primo profilo del secondo motivo, relativo alla contraddittorietà del ragionamento con cui la Corte assume la compatibilità delle deposizioni dei testi Kaciuk e Pastore è inammissibile in quanto rivolto alla richiesta di un nuovo sindacato sul materiale probatorio, non consentito in questa sede. Ed invero, "In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (da ultimo: Sez. 6, Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601; in precedenza cfr. Cass. pen., Sez. 4, n. 35964 del 28 settembre 2006, Riv. 234622; Sez. 3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Riv. 244623 Cass. pen., Sez. 4, n. 14624 del 20 marzo 2006, Riv. 233621; Sez. 2, n. 18163 del 22 aprile 2008, Riv. 239789; Sez. 4, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, Riv. 253099). 5. Il secondo profilo introdotto con il medesimo motivo inerente alla mancata effettuazione di accertamenti volti a stabilire, da un lato, la compatibilità fra l'assenza di tracce ematiche ed organiche sui battistrada dell'auto di [OSCURATO:PERSONA] e l'arrotamento della vittima da parte di questi, deve, invece, ritenersi fondato. La Corte territoriale, invero, assume che la comprovata assenza di materiale organico sugli pneumatici dell'auto condotta dal ricorrente -come pacificamente risultante dall'accertamento tecnico irripetibile dei Carabinieri sul veicolo, compiuto con luce ultravioletta, da cui è emersa l'inesistenza di qualsiasi traccia riconducibile al sinistro- è priva di peso perché la perdita di materiale ematico rilevata nel corso dell'esame autoptico, può essere stata provocata dall'impatto della cute sul selciato e non da quello con il battistrada, il cui passaggio sul corpo della vittima, invece ha causato le lesioni ecchimotiche, essendo plausibile che il sormontamento sia stato tanto repentino da non lasciare traccia sugli pneumatici. Su questa base ritiene superate le considerazioni formulate dal consulente tecnico del ricorrente, secondo il quale nel contatto tra due corpi avvengono sempre scambi di materia, soprattutto nel caso in cui si tratti di uno pneumatico, che per sua natura possiede notevole aderenza e capacità di ritenzione di corpi estranei di consistenza molle o liquida, tipici del corpo umano. La questione riveste importanza cruciale nel caso in esame, posto che la i segni di arrotamento, riportati dalla Corte territoriale, consistenti in ecchimosi a stampo sulla gamba sinistra, raffiguranti il segno del battistrada di uno pneumatico e l'assenza di un testimone oculare del sinistro, impongono di cercare un elemento di collegamento fra la coincidenza temporale della presenza dell'imputato sui luoghi, al momento del ritrovamento della vittima, e l'investimento della medesima da parte di [OSCURATO:PERSONA], attraverso un elemento materiale che dimostri che l'arrotamento è riconducibile all'auto condotta dal medesimo. Invero, tutto il quadro probatorio, come delineato, regge solo se si rinviene un legame materiale fra la contemporaneità della presenza dell'imputato e l'essere l'investimento stato provocato dal mezzo da lui condotto, posto che le prove dichiarative raccolte dimostrano solo la prima circostanza, ovverosia che il medesimo era sul luogo quando fu udito un rumore e ritrovata la vittima, mentre è del tutto congetturale, se non avallato da un dato tecnico incontrovertibile, che l'arrotamento di [OSCURATO:PERSONA] sia la conseguenza della manovra di retromarcia effettuata da [OSCURATO:PERSONA], residuando la possibilità alternativa che altri abbia investito la persona offesa, in un momento precedente e che il rumore percepito dalla teste non avesse alcun collegamento con il sinistro. 6. L'apparato argomentativo, dunque, non regge alla critica, perché la ricostruzione, così come formulata, sulla base delle sole dichiarazioni di soggetti che non videro l'incidente, corroborate dal filmato che, a sua volta, non lo riproduce, rappresentando solo la veridicità di quanto affermato dai testimoni sui loro movimenti successivi al sinistro, non può ignorare il mancato reperimento di tracce organiche di qualunque tipo (anche diverse da quelle ematiche), sui battistrada degli pneumatici dell'auto condotta dall'imputato, sebbene sia stata rilevata un'impronta di battistrada sulla gamba sinistra della persona offesa, ove non possa sostenersi, sulla base di una legge scientifica -e non di una mera ipotesi- che il contatto, ancorché istantaneo, fra simili corpi produca il rilascio di un'impronta su uno dei due, non rilasciando alcun elemento materiale sull'altro. 7. La sentenza deve, dunque, essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso il 28/Q1/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]