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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 marzo 2023

Cassazione n. 08695/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 14350/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura per atto notarile del 2 marzo 2018, rep. n. 15.209, racc. n. 5.123, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via Sabotino n. 46, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57A01 H978G), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Ravenna, via [OSCURATO:PERSONA] n. 6, ha eletto domicilio; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 641/2018, pubblicata in data 8 marzo 2018, asseritamente notificata in data 10 marzo 2018; R.G.N. 14350/18 C.C.2/03/2023 Vendita – Revocatoria – Accollo mutuo – Inefficacia udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 marzo 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il fallimento della C.M.R. – [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l., in persona del suo curatore pro – tempore , conveniva, davanti al Tribunale di Ferrara, [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere la revoca, ai sensi dell’art. 67, primo comma, n. 2, l. fall. (vigente ratione temporis ), del contratto di compravendita concluso per scrittura privata autenticata il 28 gennaio 2010, rep. n. 42.699, racc. n. 5.281, con cui la C.M.R. aveva venduto al convenuto l’immobile sito in Faenza, viale delle Ceramiche n. 38, per il prezzo di euro 341.000,00; o, in via subordinata, alfine di ottenere la pronuncia di risoluzione della vendita per grave inadempimento della parte acquirente.

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale aderiva alla domanda di revocatoria fallimentare proposta dalla curatela del fallimento della C.M.R., contestava la fondatezza della subordinata domanda di risoluzione e chiedeva la fissazione di una nuova udienza per la chiamata in causa della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., affinché, in esito all’accoglimento della revocatoria, fosse dichiarata l’inefficacia o la risoluzione dell’accollo – previsto nell’atto di compravendita – del mutuo ipotecario originariamente contratto tra C.M.R. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la chiamata in causa del terzo, si costituiva [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la quale si opponeva all’accoglimento delle domande spiegate dall’attrice e, nel caso in cui tali domande fossero state accolte, chiedeva che comunque fosse disattesa la domanda del convenuto, volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia o di risoluzione dell’accollo.

Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 299/2015, depositata il 26 marzo 2015, in accoglimento della domanda principale proposta dall’attrice verso il convenuto, disponeva la revoca del contratto di compravendita – concluso per scrittura privata autenticata del 28 gennaio 2010 tra la C.M.R. e [OSCURATO:PERSONA] – , respingendo l’ulteriore domanda proposta dal convenuto verso il terzo.

In specie, la pronuncia di primo grado evidenziava che l’accollo aveva una causa autonoma rispetto alla causa del contratto di compravendita, anche in ragione del fatto che l’acquirente non aveva corrisposto le precedenti rate del mutuo gravante sull’immobile, né vi aveva allocato la propria residenza.

Rilevava, altresì, che scopo della vendita era quello di consentire l’estinzione del debito che la C.M.R. aveva con la società di cui il [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante. 2.– Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], il quale invocava il collegamento negoziale tra la vendita e l’accollo, in forza del quale si sarebbe dovuta individuare la causa concreta di entramb i i contratti, ossia la funzione economico-individuale dei negozi, prescindendo dal tipo astratto di contratto scelto dalle parti, cosicché, in ragione dello stretto collegamento esistente tra i contratti, il venir meno del primo avrebbe dovuto implicare l’inefficacia del secondo.

Inoltre, l’appellante esponeva che la possibilità di opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto, in base al quale l’assunzione del debito era avvenuta, avrebbe consentito al [OSCURATO:PERSONA] di far valere l’inefficacia dell’accollo, la cui causa doveva essere rinvenuta nell’effetto traslativo immobiliare, alla stregua della vendita di cui era stata disposta la revoca.

Decidendo sul gravame interposto, cui resisteva la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello e, per l’effetto, in riforma della pronuncia impugnata, dichiarava altresì l’inefficacia dell’accollo della quota del mutuo ipotecario originariamente contratto tra C.M.R. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a ) che il collegamento negoziale tra vendita e accollo e la causa unitariamente perseguita dai contraenti,attraverso la stipulazione dei tali accordi, implicavano che, nel caso di declaratoria di inefficacia per accoglimento dell’azione revocatoria, la compravendita sarebbe venuta meno ab origine , con la conseguenza che, essendo il bene rimosso dalla disponibilità del compratore, per essere concretamente acquisito alla massa dei creditori fallimentari (con conseguente vendita all’interno della procedura concorsuale), ciò aveva fatto venir meno anche l’obbligo di pagamento dell’acquirente, che sarebbe stato quindi legittimato a proporre la relativa eccezione all’accollatario, in conformità al disposto dell’art. 1273, ultimo comma, c.c.; b) che, pur costituendo l’accollo un negozio avente finalità autonoma e causa a sé stante, rispetto a quella del rapporto fondamentale di compravendita, il collegamento negoziale tra contratti assistiti dalla stessa causa aveva giustificato l’opponibilità, a curadel terzo obbligato, verso il creditore , dell’inefficacia della compravendita, in ragione della quale aveva assunto il debito. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico, articolato motivo, la [OSCURATO:SOCIETA].

Ha resistito con controricorso l’intimato [OSCURATO:PERSONA].

È rimasto intimato il fallimento della C.M.R.

Soc. coop. a r.l. 4.–Le parti hanno presentato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con l’unico motivo proposto la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1273 c.c., in ordine alla causa autonoma del negozio giuridico di accollo del mutuo, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che l’accollo nella fattispecie contratto fosse funzionalmente e intrinsecamente collegato all’atto di compravendita, avendo, invece, detto accollo una finalità autonoma e una causa a sé stante, distinta dal rapporto fondamentale.

Ad avviso dell’istante, il fatto che, nonostante l’accollo del mutuo a cura dell’acquirente, fosse sempre l’originario venditore a corrispondere effettivamente le rate alla Banca – come aveva evidenziato il Giudice di prime cure –, avrebbe lasciato intendere l’esistenza di accordi tra le parti diretti a regolare le reciproche ragioni di dare e avere, nell’ambito dei quali si collocava il trasferimento immobiliare, rappresentando, in questa prospettiva, l’accollo del mutuo una modalità di corresponsione di parte del prezzo della compravendita.

Sicché l’accollo avrebbe partecipato della causa della compravendita stessa, costituita dallo scambio di cosa contro prezzo, con l’effetto che nella fattispecie l’accollo avrebbe mantenuto inevitabilmente una cartolare ed astratta assunzione di debiti altrui, sotto il profilo causale, senza che, nemmeno indirettamente, la revocatoria della compravendita potesse incidere sull’efficacia dell’accollo. 2.–Preliminarmente, deve essere rilevata l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., poiché non vi è in atti la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, notificazione – a dire della ricorrente –avvenuta il 10 marzo 2018.

Tale carenza, all’esito delle ricerche senza esito effettuate, è stata attestata dalla cancelleria.

Né il controricorrente, che pure ha ribadito che la sentenza impugnata sia stata notificata nella data indicata, ha depositato la copia autentica della pronuncia impugnata, con la relata di notifica. 3.– In conseguenza della rilevata mancata produzione della copia notificata della pronuncia impugnata, il ricorso è improcedibile.

E tanto perché la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso per cassazione, costituisce l’attestazione di un “fatto processuale” – l’avvenuta notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, in quanto manifestazione della “autoresponsabilità” della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo ad essa, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12874 del 22/04/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 36426 del 24/11/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021).

A fronte della mancata produzione della copia notificata della sentenza, a nulla rileva che il ricorso sia stato ipoteticamente notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019).

Ed, infatti, la previsione, in seno all’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., dell’onere del ricorrente di depositare – entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso – la copia della decisione impugnata, munita della relazione di notificazione, se avvenuta, è funzionale all’adempimento, da parte della Corte di cassazione, del dovere di controllare la tempestività dell’esercizio del potere di impugnazione, a tutela dell’esigenza pubblicistica – non disponibile dalle parti – del rispetto della “cosa giudicata formale” (art. 324 c.p.c.), che si risolve nella “incontrovertibilità” delle pronunce giurisdizionali e, quindi, nella stabilità delle situazioni giuridiche sulle quali il giudice si è pronunciato.

Ora, la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, costituisce un atto della parte destinato esclusivamente alla controparte, che rimane di per sé ignoto al giudice, il quale non ha modo di venirne a conoscenza, se non mediante le dichiarazioni rese dalle stesse parti nel giudizio di impugnazione o mediante i documenti dalle medesime prodotti.

Assume, pertanto, un ruolo fondamentale, ai fini della conoscenza da parte della Corte della decorrenza del termine breve di impugnazione, la posizione assunta dalle parti, con le loro allegazioni e con le loro produzioni.

Per l’effetto, quando il ricorrente alleghi espressamente (enunciando la circostanza nel ricorso) oppure implicitamente (producendo copia autentica della sentenza impugnata, recante la relata di notificazione idonea ai fini del decorso del termine per l’impugnazione) che la sentenza, contro cui ricorre, è stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione ovvero quando l’avvenuta notificazione della sentenza risulti dalla eccezione del controricorrente o dalle emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio, deve intendersi che il ricorrente abbia esercitato l’impugnazione nel termine breve, cosicché sorge a carico dello stesso l’onere di depositare la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, unitamente al ricorso ovvero separatamente da esso, ai sensi dell’art. 372, secondo comma, c.p.c., purché entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 c.p.c. (Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009; nello stesso senso, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1295 del 19/01/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3564 del 24/02/2016; Sez. 3, Sentenza n. 20883 del 15/10/2015; Sez.

L, Sentenza n. 7469 del 31/03/2014).

La mancata produzione, nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., della relata di notifica comporta – escluso il caso in cui il ricorso per cassazione sia stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019; Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013), cosa che non è nella specie –la improcedibilità del ricorso, la quale va dichiarata d’ufficio e non può ritenersi sanata dalla circostanza che il resistente abbia notificato il controricorso senza formulare alcuna eccezione di improcedibilità (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019; Sez.

L, Sentenza n. 3466 del 12/02/2020).

Non può, tuttavia, la improcedibilità essere dichiarata ove la relata di notifica della sentenza impugnata risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero presente nel fascicolo d’ufficio (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017; Sez.

U, Ordinanza n. 9006 del 16/04/2009; Sez.

U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009; Sez. 3, Sentenza n. 9928 del 26/04/2010; Sez. 3, Sentenza n. 25296 del 01/12/2009; Sez. 3, Ordinanza n. 20795 del 28/09/2009), ipotesi che non ricorre nel caso in esame. 4.–Alla luce dei principi esposti, tutte le citate condizioni per la declaratoria di improcedibilità ricorrono nella fattispecie, posto che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 8 marzo 2018; b) la ricorrente ha dato atto, nell’epigrafe del ricorso, che la medesima sentenza impugnata è stata notificata in data 10 marzo 2018; c) il ricorso per cassazione è stato notificato, a mezzo PEC, in data 8 maggio 2018; d) il controricorrente, pur non avendo nulla obiettato sul punto, non ha prodotto la pronuncia impugnata, munita della relata di notifica; e) né nel fascicolo di parte ricorrente, né negli atti del fascicolo d’ufficio, è stata rinvenuta la relata di notifica della sentenza. 5.–All’esito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

L’improcedibilità determina l’assorbimento di ogni esame del motivo di ricorso.

Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 12.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 14350/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura per atto notarile del 2 marzo 2018, rep. n. 15.209, racc. n. 5.123, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via Sabotino n. 46, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57A01 H978G), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Ravenna, via [OSCURATO:PERSONA] n. 6, ha eletto domicilio; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 641/2018, pubblicata in data 8 marzo 2018, asseritamente notificata in data 10 marzo 2018; R.G.N. 14350/18 C.C.2/03/2023 Vendita – Revocatoria – Accollo mutuo – Inefficacia udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 marzo 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il fallimento della C.M.R. – [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l., in persona del suo curatore pro – tempore , conveniva, davanti al Tribunale di Ferrara, [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere la revoca, ai sensi dell’art. 67, primo comma, n. 2, l. fall. (vigente ratione temporis ), del contratto di compravendita concluso per scrittura privata autenticata il 28 gennaio 2010, rep. n. 42.699, racc. n. 5.281, con cui la C.M.R. aveva venduto al convenuto l’immobile sito in Faenza, viale delle Ceramiche n. 38, per il prezzo di euro 341.000,00; o, in via subordinata, alfine di ottenere la pronuncia di risoluzione della vendita per grave inadempimento della parte acquirente. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale aderiva alla domanda di revocatoria fallimentare proposta dalla curatela del fallimento della C.M.R., contestava la fondatezza della subordinata domanda di risoluzione e chiedeva la fissazione di una nuova udienza per la chiamata in causa della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., affinché, in esito all’accoglimento della revocatoria, fosse dichiarata l’inefficacia o la risoluzione dell’accollo – previsto nell’atto di compravendita – del mutuo ipotecario originariamente contratto tra C.M.R. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la chiamata in causa del terzo, si costituiva [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la quale si opponeva all’accoglimento delle domande spiegate dall’attrice e, nel caso in cui tali domande fossero state accolte, chiedeva che comunque fosse disattesa la domanda del convenuto, volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia o di risoluzione dell’accollo. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 299/2015, depositata il 26 marzo 2015, in accoglimento della domanda principale proposta dall’attrice verso il convenuto, disponeva la revoca del contratto di compravendita – concluso per scrittura privata autenticata del 28 gennaio 2010 tra la C.M.R. e [OSCURATO:PERSONA] – , respingendo l’ulteriore domanda proposta dal convenuto verso il terzo. In specie, la pronuncia di primo grado evidenziava che l’accollo aveva una causa autonoma rispetto alla causa del contratto di compravendita, anche in ragione del fatto che l’acquirente non aveva corrisposto le precedenti rate del mutuo gravante sull’immobile, né vi aveva allocato la propria residenza. Rilevava, altresì, che scopo della vendita era quello di consentire l’estinzione del debito che la C.M.R. aveva con la società di cui il [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante. 2.– Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], il quale invocava il collegamento negoziale tra la vendita e l’accollo, in forza del quale si sarebbe dovuta individuare la causa concreta di entramb i i contratti, ossia la funzione economico-individuale dei negozi, prescindendo dal tipo astratto di contratto scelto dalle parti, cosicché, in ragione dello stretto collegamento esistente tra i contratti, il venir meno del primo avrebbe dovuto implicare l’inefficacia del secondo. Inoltre, l’appellante esponeva che la possibilità di opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto, in base al quale l’assunzione del debito era avvenuta, avrebbe consentito al [OSCURATO:PERSONA] di far valere l’inefficacia dell’accollo, la cui causa doveva essere rinvenuta nell’effetto traslativo immobiliare, alla stregua della vendita di cui era stata disposta la revoca. Decidendo sul gravame interposto, cui resisteva la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello e, per l’effetto, in riforma della pronuncia impugnata, dichiarava altresì l’inefficacia dell’accollo della quota del mutuo ipotecario originariamente contratto tra C.M.R. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a ) che il collegamento negoziale tra vendita e accollo e la causa unitariamente perseguita dai contraenti,attraverso la stipulazione dei tali accordi, implicavano che, nel caso di declaratoria di inefficacia per accoglimento dell’azione revocatoria, la compravendita sarebbe venuta meno ab origine , con la conseguenza che, essendo il bene rimosso dalla disponibilità del compratore, per essere concretamente acquisito alla massa dei creditori fallimentari (con conseguente vendita all’interno della procedura concorsuale), ciò aveva fatto venir meno anche l’obbligo di pagamento dell’acquirente, che sarebbe stato quindi legittimato a proporre la relativa eccezione all’accollatario, in conformità al disposto dell’art. 1273, ultimo comma, c.c.; b) che, pur costituendo l’accollo un negozio avente finalità autonoma e causa a sé stante, rispetto a quella del rapporto fondamentale di compravendita, il collegamento negoziale tra contratti assistiti dalla stessa causa aveva giustificato l’opponibilità, a curadel terzo obbligato, verso il creditore , dell’inefficacia della compravendita, in ragione della quale aveva assunto il debito. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico, articolato motivo, la [OSCURATO:SOCIETA]. Ha resistito con controricorso l’intimato [OSCURATO:PERSONA]. È rimasto intimato il fallimento della C.M.R. Soc. coop. a r.l. 4.–Le parti hanno presentato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con l’unico motivo proposto la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1273 c.c., in ordine alla causa autonoma del negozio giuridico di accollo del mutuo, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che l’accollo nella fattispecie contratto fosse funzionalmente e intrinsecamente collegato all’atto di compravendita, avendo, invece, detto accollo una finalità autonoma e una causa a sé stante, distinta dal rapporto fondamentale. Ad avviso dell’istante, il fatto che, nonostante l’accollo del mutuo a cura dell’acquirente, fosse sempre l’originario venditore a corrispondere effettivamente le rate alla Banca – come aveva evidenziato il Giudice di prime cure –, avrebbe lasciato intendere l’esistenza di accordi tra le parti diretti a regolare le reciproche ragioni di dare e avere, nell’ambito dei quali si collocava il trasferimento immobiliare, rappresentando, in questa prospettiva, l’accollo del mutuo una modalità di corresponsione di parte del prezzo della compravendita. Sicché l’accollo avrebbe partecipato della causa della compravendita stessa, costituita dallo scambio di cosa contro prezzo, con l’effetto che nella fattispecie l’accollo avrebbe mantenuto inevitabilmente una cartolare ed astratta assunzione di debiti altrui, sotto il profilo causale, senza che, nemmeno indirettamente, la revocatoria della compravendita potesse incidere sull’efficacia dell’accollo. 2.–Preliminarmente, deve essere rilevata l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., poiché non vi è in atti la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, notificazione – a dire della ricorrente –avvenuta il 10 marzo 2018. Tale carenza, all’esito delle ricerche senza esito effettuate, è stata attestata dalla cancelleria. Né il controricorrente, che pure ha ribadito che la sentenza impugnata sia stata notificata nella data indicata, ha depositato la copia autentica della pronuncia impugnata, con la relata di notifica. 3.– In conseguenza della rilevata mancata produzione della copia notificata della pronuncia impugnata, il ricorso è improcedibile. E tanto perché la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso per cassazione, costituisce l’attestazione di un “fatto processuale” – l’avvenuta notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, in quanto manifestazione della “autoresponsabilità” della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo ad essa, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12874 del 22/04/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 36426 del 24/11/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021). A fronte della mancata produzione della copia notificata della sentenza, a nulla rileva che il ricorso sia stato ipoteticamente notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019). Ed, infatti, la previsione, in seno all’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., dell’onere del ricorrente di depositare – entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso – la copia della decisione impugnata, munita della relazione di notificazione, se avvenuta, è funzionale all’adempimento, da parte della Corte di cassazione, del dovere di controllare la tempestività dell’esercizio del potere di impugnazione, a tutela dell’esigenza pubblicistica – non disponibile dalle parti – del rispetto della “cosa giudicata formale” (art. 324 c.p.c.), che si risolve nella “incontrovertibilità” delle pronunce giurisdizionali e, quindi, nella stabilità delle situazioni giuridiche sulle quali il giudice si è pronunciato. Ora, la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, costituisce un atto della parte destinato esclusivamente alla controparte, che rimane di per sé ignoto al giudice, il quale non ha modo di venirne a conoscenza, se non mediante le dichiarazioni rese dalle stesse parti nel giudizio di impugnazione o mediante i documenti dalle medesime prodotti. Assume, pertanto, un ruolo fondamentale, ai fini della conoscenza da parte della Corte della decorrenza del termine breve di impugnazione, la posizione assunta dalle parti, con le loro allegazioni e con le loro produzioni. Per l’effetto, quando il ricorrente alleghi espressamente (enunciando la circostanza nel ricorso) oppure implicitamente (producendo copia autentica della sentenza impugnata, recante la relata di notificazione idonea ai fini del decorso del termine per l’impugnazione) che la sentenza, contro cui ricorre, è stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione ovvero quando l’avvenuta notificazione della sentenza risulti dalla eccezione del controricorrente o dalle emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio, deve intendersi che il ricorrente abbia esercitato l’impugnazione nel termine breve, cosicché sorge a carico dello stesso l’onere di depositare la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, unitamente al ricorso ovvero separatamente da esso, ai sensi dell’art. 372, secondo comma, c.p.c., purché entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 c.p.c. (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009; nello stesso senso, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1295 del 19/01/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3564 del 24/02/2016; Sez. 3, Sentenza n. 20883 del 15/10/2015; Sez. L, Sentenza n. 7469 del 31/03/2014). La mancata produzione, nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., della relata di notifica comporta – escluso il caso in cui il ricorso per cassazione sia stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019; Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013), cosa che non è nella specie –la improcedibilità del ricorso, la quale va dichiarata d’ufficio e non può ritenersi sanata dalla circostanza che il resistente abbia notificato il controricorso senza formulare alcuna eccezione di improcedibilità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019; Sez. L, Sentenza n. 3466 del 12/02/2020). Non può, tuttavia, la improcedibilità essere dichiarata ove la relata di notifica della sentenza impugnata risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero presente nel fascicolo d’ufficio (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017; Sez. U, Ordinanza n. 9006 del 16/04/2009; Sez. U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009; Sez. 3, Sentenza n. 9928 del 26/04/2010; Sez. 3, Sentenza n. 25296 del 01/12/2009; Sez. 3, Ordinanza n. 20795 del 28/09/2009), ipotesi che non ricorre nel caso in esame. 4.–Alla luce dei principi esposti, tutte le citate condizioni per la declaratoria di improcedibilità ricorrono nella fattispecie, posto che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 8 marzo 2018; b) la ricorrente ha dato atto, nell’epigrafe del ricorso, che la medesima sentenza impugnata è stata notificata in data 10 marzo 2018; c) il ricorso per cassazione è stato notificato, a mezzo PEC, in data 8 maggio 2018; d) il controricorrente, pur non avendo nulla obiettato sul punto, non ha prodotto la pronuncia impugnata, munita della relata di notifica; e) né nel fascicolo di parte ricorrente, né negli atti del fascicolo d’ufficio, è stata rinvenuta la relata di notifica della sentenza. 5.–All’esito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. L’improcedibilità determina l’assorbimento di ogni esame del motivo di ricorso. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 12.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
Sentenza Cassazione n. 08695/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris