CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 34065/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna alla pena di 40 giorni di arresto, per il reato di cui all'art. 4 co. 7 d.lgs. 758/1994, per non aver, quale amministratore unico della ditta ed esercente attività manifatturiera, fornito la documentazione richiesta al personale dell'Ispettorato del Lavoro. Il ricorrente deduce sette motivi di ricorso. Con il primo e il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità penale e violazione del principio di legalità. Con il terzo motivo, lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'obbligo di conservazione della documentazione richiesta. Con il quarto motivo, lamenta vizio di motivazione in ordine alla valutazione dell'elemento oggettivo del reato e omessa risposta alle doglianze formulate con l'appello. Con il quinto motivo, lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Con il sesto motivo, lamenta vizio di motivazioni in ordine ai criteri di valutazione della particolare tenuità del fatto. Con l'ultimo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena. Le prime quattro doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie la Corte territoriale ha affermato che, su specifica richiesta dell'Ispettorato del lavoro, il datore di lavoro era tenuto a trasmettere la documentazione relativa al rapporto di lavoro intercorso tra il 2015 e il 2018 e che il ricorrente, nonostante il decorrere del termine di trenta giorni, non aveva fornito alcuna documentazione, violando le prescrizioni finalizzate alla verifica del rispetto della normativa in materia di lavoro, assistenza e previdenza sociale. La Corte ha, inoltre, precisato che l'imputato era tenuto a conservare la documentazione aziendale, compresa quella relativa ai rapporti di lavoro, per i dieci anni (per i contratti e la relativa documentazione) e cinque anni (per libri, buste paga e cedolini), in modo da renderla disponibile in occasione dei controlli dell'autorità amministrativa. Né risulta che il ricorrente abbia giustificato l'inadempimento. In ordine al quinto e al sesto motivo, di ricorso si osserva che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Nel caso di specie la Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità del fatto, ritenendo non lieve il dannoderivante dall'omessa esibizione della documentazione relativa al rapporto di lavoro. La condotta, infatti, ha reso più difficoltoso per l'amministrazione il recupero degli oneri previdenziali e ha posto a carico del lavoratore l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza del rapporto e gli emolumenti percepiti, considerato la durata quasi triennale del rapporto di lavoro. In ordine al settimo motivo di ricorso, si osserva che il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, comunque decisivo, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi crimini sulla capacità a delinquere dell'imputato desumendola dai precedenti giudiziari, ancorché non definitivi (Sez. 2, n. 3851 del 20/11/1990, Rv. 187298 - 01; Sez.3, n.44458 del 30/09/2015, Rv. 265613). Nel caso di specie la Corte ha evidenziato che l'imputato aveva riportato due precedenti condanne, una per delitto e una per contravvenzione, entrambe connesse all'attività d'impresa. Tali precedenti, secondo la Corte, denotano una propensione alla reiterazione delle condotte illecite e impediscono, pertanto, di formulare una prognosi favorevole. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. .M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/07/2026 Il consigliere es nsore Il Presidente agro ndrea enti , [OSCURATO:PERSONA] • Sezione • 2 2 SET 2026 DU.U:.3-1'09.1-' AMMIMSTRATIV Do9. —i) I ic 2