CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00509/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
023 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14549/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, domiciliat a in R oma a l la via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA] le dello Stato, dal la qualeè rappresentata e dife s a ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (indirizzo p.e.c. indicato nel controricorso: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ell a [OSCURATO:PERSONA] T RIB U [OSCURATO:PERSONA] n. 3747 / 0 1 / 1 4 depositata il 4 dicembre Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale de l 1 4 dicembre 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 3747/01/14 depositata il 4 dicembre 2014 la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia respingeva l’appello spiegato dall’Agenzia delle Entrate contro la decisione di primo grado assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dall ’ [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la cartella di pagamento noti ficatale dall’ agente del la riscossione il 17 agosto 2009, relativa a debiti tributari (IRES, IRAP e IVA) risultanti da l ruolo n. 2009/371 , dichiarat o esecutiv o il 10 aprile 2009. Osservava il giudice regionale: - che correttamente la C.T. P. aveva ritenuto sussistente nel la fattispecie in esame la denunciata violazione dell’art. 20, comma 2, L . n. 44 del 19 9 9 , in quanto il ruolo posto a base dell’impugnata cartella di pagamento e r a stat o reso esec utiv o in data 10 aprile 20 0 9 , vale a dire nel « tr i ennio di grazia» previsto dalla cit ata norma , decorrente da l maggio 2006, epoca a cui doveva farsi ri salire la verificazione dell ’ evento lesivo conseguito alla richiesta estorsiva subìt a dalla società ricorrente , come già accertato dalla stessa C.T.P. con la precedente sentenza n. 91/06/2009, r esa inter partes e passata i n giud icato ; - che a diversa conclusione non potev a indurre la circostanza che la notifica della cartella di pagamento fosse avvenuta il 17 agosto 2009, dopo la scadenza del triennio predetto, in quanto, « al fine di verificare se il procedimento esecutivo (o di riscossione) sia stato effettivamente sospeso, occorreprendere in considerazione non già il momento della notifica della cartella (momento che segna il culmine di un’attività esecutiva già avviata e svolta), ma le attività ad essa prodromiche»; - che , «nel rende re esecutivo il ruolo n. 2009/371, l’Ufficio» aveva «violato sia l a lettera che la ’ ratio ‘ dell’art. 20 della L. n. 44 del 1999, av endo a git o esecutivamente in pendenza del periodo di proroga triennale da essa accordato al Contribuente». Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate e del Territorio ha proposto ricorso per cassazione affidato aun unico motivo. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistitocon controricorso. Il ricorso è stato avvi ato alla trattazione in camera d i consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso v ie n e de nunciat a , ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazi one dell’art. 20, comma 2, L. n. 44 del 1999. In proposito, si deducequanto segue. La norma sostanziale evocata in rubrica prevede la proroga degli adempimenti fiscali per un periodo di tre anni d alla verificazione dell’evento lesivo consegu ente alla richiesta estorsiva di cui sia rimasto vittima il s oggetto esercente un ’ attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione; evento che, nel caso di spec ie , va fatto risal ire al maggio 2006. In un simile contesto, pienamente valida risultava la notifi ca dell’adempimento fiscale ( ossia de lla cart ella di pagamento ) eseguitanei confronti della contribuente il 17 agosto 20 0 9, ovvero dopo la scadenza del triennioinnanzi indicato. Per di più, la proroga contemplata dal citato articolo di legge opera rispetto ai soli termini di sca denza de gli adempimenti f iscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo , laddove , invece, l a cartella di pagamento impugnata dal l ’[OSCURATO:SOCIETA]. riguardava debiti tributari riferibili agli anni d’imposta 2003 e 2004. Il ricorso è fondato. L’art. 20, comma 2, L. n. 44 del 1999 ( « Disposiz ioni concernenti il Fondodi solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura») così recita: « A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l’elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni». Dal chiarotenore testu ale della norma si ri cava che la proroga triennale ivi dispos t a ri guarda i termini per l ’ assolvimento di adempimenti fiscali la cui scadenza maturi entro l ’ anno dalla data dell’accadimento dannoso, costituente il dies a quo (cfr. Cass. n. 16933/2015, Cass. n. 16932/2015, Cass. n. 1613/2009). Alla luce di ciò, dovendo farsi risalire al maggio 2006 l’evento lesivo subìto dall’[OSCURATO:SOCIETA]. - come accertato dalla C.T.P. di Palermo con sentenza n. 91/06/2009 , passata in giud icato , esplicit amente richiamata nella pa rte motiva del la decisione ora gravata - , può senz’altro affermarsi che la prevista proroga era des t in ata a operare, nel ca so di specie , rispetto ai soli termini re lativi ad adempimenti fiscali scadenti entroil maggio 2007. Ciò posto, va a questo punto notato ch e l ’ adempimento fiscale oggetto della presente vert enza consiste va ne l pagamento dei debiti tributari risultanti dalla cartella esattoriale not ificata all a contribuente i l 17 agosto 20 0 9 , il quale do veva essere effettu a to nel termine di sessanta giorni d a que lla data , second o quanto stabilito dall’art. 25, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973. Orbene, detto termine no n ricadeva entro l ’ anno dall a ve rificazione dell’evento dannoso; anzi, già l ’ a nteriore data presa in considerazione dal giudice d’appello, ovvero quella in cui era s tato reso esecutivo il ruoloprod r o mico alla cartella ( 10 aprile 2009 ) , si collocava ben oltre taleperiodo. Alla streguadei suesposti rilievi, deve quindi r itenersi su ssistente il denunciato vizio di falsa applicazione di legge, avendo la C.T.R. sussunto la fattispe cie concreta in una no rma (l ’ art. 20, comma 2, L. n. 44 del 1999) che non le si addice, perchè non ido n e a a regolarla(cfr. Cass. n. 30660 /2023 , Cass. n. 22084/2020, Cass. n. 640/2019). Giova precisare che la disamina della questione appena decisa non è preclusa da l g iudicato disceso sulla menzionata sent e nza d e lla C.T.P. di Palermo n. 9 1/0 6 /2009 , resa a definizione d i un precedente giudizio avente oggetto diverso da quello del l ’ odi erna controversia,in quanto concerne nte l ’imp ugna zione di al tra cartella di pagamento notificata all ’ [OSCURATO:SOCIETA]. il 4 aprile 2008 , sulla scorta di un ruolo dichiarato esecutivo nel dicembre 2007. Né può fondatamente sosten ersi che la sentenza in parola , nella parte in cui affermava che i ruoli posti a base d ell a ca rtella allora impugnata erano stati illegittimamente resi esecutivi nel triennio di cui all’art. 20, comma 2, L. n. 44 del 1999, ab bia dato luogo al la formazione di un giudicato esterno sull a carenza di potere dell’Ufficio a proc edere all’iscrizione a ruolo d i debi ti di natura tributaria dell ’ A lfa s.r.l. nel l ’ arco temporale compreso fra il maggio 2006 eil maggio 2009. L’anzidettaaffermazione risultav a, infatt i, meramente s trumentale alla decisione assunta nel gi udizio pregresso e d er a fru tto di un’errata interpretazione del l ’ art. 20, comma 2, L. n. 44 del 1999 - atteso che la norma in commento s i limita a s tabil ir e la « proroga » dei termini di s ca d enza di adempimenti fiscali, senza affatto imporre la «s ospensione» dell ’ i sc rizione a ruolo d e i debiti tributari gravanti sul soggetto che abbia richiesto o nel cui interesse si a stata richiest a l ’ elargizion e prevista d a gli artt. 3, 5 , 6 e 8 della medesima legge-, alla quale non può rimanere vincola ta l ’ attivit à esegetica esercitata da altro giudice (cfr . Cass . n. 37263 /202 2 , Cass. n. 11331/2022). In accoglimento del ricorso, va, pertanto, disposta, ai sensi dell’art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c., la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tribu taria di second o grado della Sicilia, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame di merito-anche con rifer imento a eventuali questioni rimaste assorbite dalla decisione di primo grado e riproposte in appello dall ’ [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. ex art. 56 D. Lgs. n. 546 del 1992 - , uniformandosi a quanto statuito da questa Corte. Al giudice di rinvio viene pure rimessa la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità,a no rma dell ’ art. 385, comma 3, seconda parte,c.p.c.. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione T