CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27246/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ockiTti lek sul ricorso iscritto al n. 20694/2018 del ruolo generale, proposto DA[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del direttore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui Uffici siti in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, domicilia ex lege. - RICORRENTE - CONTRO la [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 21, dichiarata elettivamente domiciliata in primo grado presso lo studio dei dott.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sito in [OSCURATO:PERSONA] e Trieste n.2, [OSCURATO:PERSONA] (VA). - INTIMATA - Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - avverso la sentenza n. 5676/15/17 della Commissione tributaria regionale di Milano, depositata il 29 dicembre 2017, non notificata; LETTE Le motivate conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA] M. desosi - e 1'11 I glio 2022, con le quali è stato &f,t • i n I chiesto c icorso. UDITA la relazione della causa svolta in data 14 settembre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'avviso di liquidazione n. 12/1T/006786/000/P001, l'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] II di Milano - aveva tassato, a titolo di imposta di registro con le relative sanzioni, nella misura proporzionale dello 0,5% e del 3%, «la rinuncia al credito ed il finanziamento soci enunciati nella delibera di copertura delle perdite accumulate al 31 dicembre 2011, copertura effettuata tramite l'utilizzo del capitale sociale di euro 10.000, poi ricostituito in euro 50.000, e la rinuncia da parte dei soci al credito di euro 207.520 derivante dal finanziamento loro concesso in precedenza per complessivi euro 204.050»; 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano, con la sentenza n. 9619/46/2015, aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società contro detto avviso, così annullando «l'imposta computata sulla rinuncia al finanziamento soci, trattandosi di utilizzo di somme già disponibili in società»; 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Milano aveva rigettato l'appello avanzato contro la predetta sentenza dall'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Milano - confermando, quindi, la sentenza di primo grado, assumendo, preliminarmente, che «i soci avevano rinunciato ai finanziamenti "appostati nello stato patrimoniale del bilancio sotto la voce altre riserve per un importo di euro 240.050 ... e come specificato quali altri riserve "versam. in c/c capit."alla pagina 9 della note integrativa di detto bilancio». 3.1. Sulla scorta di tale premessa, la [OSCURATO:PERSONA] riteneva che «pure il finanziamento soci di euro 240.050, poi utilizzato Proc. 20694/2018 ric. gen. sentenza Pagina 2 di 4 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - per ricostituire il capitale sociale e per coprire le perdite, era stato effettuato in conto capitale, non a titolo di mutuo, per cui il suo utilizzo non poteva essere considerato una rinuncia al credito perché i versamenti di quel tipo concorrono a formare il patrimonio netto della società, la quale se ne appropria a titolo definitivo», con la conseguenza che «mentre tali versamenti (ndr. in conto capitale) non avrebbero dovuto scontare l'imposta proporzionale applicata dall'ufficio, ma quella fissa prevista dall'art. 4 lettera a) punto 5 della tariffa parte prima allegata al DPR n. 131/1986 che tratta degli atti propri della società ed, in particolare, degli aumenti di capitale o del patrimonio effettuati con conferimento di denaro, la destinazione di tale finanziamento alla copertura delle perdite ed alla ricostituzione del capitale sociale non era soggetta all'imposta di registro nella misura proporzionale pretesa dall'ufficio, trattandosi di una diversa collocazione di una posta contabile nell'ambito della medesima lettera "A" del passivo del bilancio, nell'articolazione prevista dall'art. 2424 c.c., cioè, ... di un recupero di somme già disponibili in società»; 4. avverso tale sentenza, l'Agenzia proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 28 giugno 2018, che risulta essere stata effettuata presso lo studio dei difensori della società costituitisi in primo grado, con ricezione ad opera del portiere avvenuta in data 3 luglio 2018, formulando un unico motivo d'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. è restata intimata. 5. la medesima questione, concernente l'applicazione dell'art. 22 del d.P.R. 131/1986 e la misura dell'imposta di registro da applicare all'ipotesi di enunciazione di un finanziamento nel verbale di assemblea relativo a delibera societaria di ripianamento del capitale sociale mediante rinuncia al predetto finanziamento, riguarda anche l'oggetto del giudizio n. 4330/2018 di ruolo generale (che risulta fissato per l'udienza pubblica del 18 ottobre 2022); RITENUTA l'opportunità di una trattazione congiunta del presente giudizio con il procedimento n. 4330/2018; Proc. 20694/2018 ric. gen. sentenza Pagina 3 di 4 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - P.Q.M. la Corte rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di con