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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 16913/2026

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la Corte di appello di Romavisti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale TomasoEpidendio, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, difensore di [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 7 aprile 2026 la Corte di appello di Roma ha convalidatol’arresto provvisorio e ha applicato la misura cautelare della custodia in carcerenei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto destinatario di MAE emesso in data 24febbraio 2026 dal Tribunale di Spalato in esecuzione del mandato di arrestonazionale n.

Kir-Rz-26/2025 del 13 gennaio 2026, adottato dallo stesso Tribunaleper i reati di cui all’art. 120, paragrafo 1, del codice penale croato, perché, inviolazione delle norme del diritto internazionale, nel corso di un conflitto armato,uccideva una persona civile, così commettendo un crimine contro l’umanità e uncrimine di guerra contro la popolazione civile, puniti con la pena di venti anni direclusione (fatti commessi in Icevo e altrove in Croazia tra il 1° gennaio 1991 e il31 dicembre 1991), corrispondenti agli artt. 270-bis, 270-sexies, 280, comma 4,cod. pen. e 1 e 3 della legge n. 962 del 1967.2.

Avverso la predetta ordinanza ha presentato ricorso per cassazione BabicMilan, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il qualededuce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.in relazione al combinato disposto degli artt. 705, comma 1, e 714, comma 3, cod.proc. pen.La Corte di appello, a causa dell’erronea applicazione della disciplina del MAE,non applicabile al caso di specie in virtù dell’art. 40, comma 2, della legge n. 69del 2005, ha ritenuto non verificabili i gravi indizi di colpevolezza, che, invece,nell’ambito della diversa procedura estradizionale, applicabile al caso di specie,sarebbe stato doveroso sindacare.3.

Sono stati, altresì, presentati motivi nuovi, con i quali si è prospettata laviolazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agliartt. 6, 13, comma 3, e 9, comma 6, della legge n. 69 del 2005.L’ordinanza impugnata, oltre ad avere erroneamente applicato la disciplinadel MAE, in luogo di quella estradizionale, ha comunque disatteso la disciplina delMAE, in quanto ha convalidato l’arresto provvisorio e ha disposto la misuracautelare in assenza del mandato di arresto europeo o di atto equipollente tradottoin lingua italiana.4.

Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti hanno conclusocome in epigrafe riportato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va rigettato.2.

Effettivamente, ai sensi dell’art. 40, comma 2, della legge n. 69 del 2005,alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata invigore della legge in tema di mandato di arresto europeo.Dunque, erroneamente la Corte di appello, nel convalidare l’arrestoprovvisorio e nell’emettere la misura cautelare ha fatto applicazione dellanormativa in tema di mandato di arresto europeo, poiché, nel caso di specie,occorreva fare applicazione della normativa in tema di estradizione e, inparticolare, della disciplina dettata dalla Convenzione europea di estradizione,firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, ratificata in Italia con la legge 30 gennaio1963, n. 300, convenzione cui ha aderito anche la Croazia.D’altra parte, con provvedimento presidenziale in data 8 aprile 2026, la Cortedi appello ha trasmesso al Ministro della Giustizia l’ordinanza cautelare per gliadempimenti di cui all’art. 716, comma 4, cod. proc. pen. e il Ministro dellaGiustizia, con provvedimento del 14 aprile 2026, ha formalizzato alla Corte diappello di Roma la richiesta di mantenimento della misura cautelare applicata.

IlMinistro ha inoltre comunicato alla Croazia, ai sensi dell’art. 715, comma 5, cod.proc. pen., la misura cautelare ed è in attesa dell’inoltro della domanda diestradizione.L’intervenuta conversione della procedura di cui alla legge n. 69 del 2005 inquella estradizionale è stata anche comunicata formalmente all’estradando nelcorso dell’udienza tenutasi dinanzi alla Corte di appello di Roma in data 23 aprile2026.3.

Pacifica, quindi, l’applicazione della normativa estradizionale, va ricordatoche non costituisce di per sé una condizione ostativa alla convalida dell'arrestoprovvisorio di polizia giudiziaria la circostanza che la relativa procedura abbiaavuto inizio sulla base della disciplina del mandato di arresto europeo, anzichésulla base della normativa estradizionale applicabile "ratione temporis" (così Sez.6, n. 16478 del 01/04/2011, Rv. 250037-01, con riferimento ad una fattispecie incui la S.C. ha ritenuto legittimamente eseguito l'arresto provvisorio a finiestradizionali, in presenza di una segnalazione effettuata nel S.I.S. dalle autoritàbulgare).D’altra parte, la convalida dell'arresto provvisorio operato dalla poliziagiudiziaria impone di valutare il solo rispetto delle condizioni di legittimità dettatedagli artt. 715, comma 2, e 716, comma 1, cod. proc. pen., essendo riservate adaltra fase le verifiche circa la sussistenza delle condizioni per l'emissione di unasentenza favorevole all'estradizione (Sez. 6, n. 34517 del 30/09/2025, Rv.288772-01).Al riguardo, infatti, si è chiarito nella giurisprudenza di legittimità che ai finidella convalida dell'arresto operato d'urgenza dalla polizia giudiziaria è sufficientead integrare la condizione richiesta dagli artt. 716 e 715, comma 2, lett. a), cod.proc. pen. la diffusione della ricerca per l'arresto provvisorio da parte dello Statoestero, con l'indicazione del provvedimento restrittivo della libertà personale (Sez.6, n. 35048 del 27/04/2005, Rv. 232225; Sez. 6, n. 46402 del 08/10/2019, Rv.277391-01).

Non è necessario, quindi, che dalla motivazione del provvedimentorisulti la descrizione dei fatti posti a base del provvedimento estradizionale, ancorada inviare, dello Stato estero, ma deve ritenersi sufficiente l'indicazione del titolodel reato, unitamente all'attestazione, con riferimento al verbale di arresto, dellapresenza delle condizioni richieste dall'art. 715, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6,n. 10981 del 18/11/2008, dep. 2009, Rv. 242907).

In applicazione dell'art. 716cod. proc. pen., inoltre, tale misura è subordinata alla condizione dell'urgenzadell'adempimento, la quale, stante il richiamo operato all'art. 715, comma 2, cod.proc. pen., può ritenersi integrata solo allorché sussista il rischio di fugadell'estradando (Sez. 6, n. 3889 del 19/12/2011, dep. 2012, Rv. 251655; Sez. 6,n. 25164 del 26/02/2008, Rv. 239936).In tema di estradizione, l'arresto provvisorio da parte della polizia giudiziaria,ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen., non richiede l'avvenuta proposizione delladomanda di estradizione da parte dello Stato estero, essendo sufficiente l'inoltrodella domanda di arresto provvisorio e la sussistenza delle condizioni previstedall'art. 715, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 44665 del 03/10/2019, Rv.278190-01: in motivazione, la Corte ha precisato che la segnalazione all'Interpolda parte dello Stato richiedente costituisce di per sé una domanda voltaall'adozione della misura precautelare, preordinata all'inoltro della domanda diestradizione).Deve, dunque, concludersi che, intervenuta la tempestiva richiesta delMinistro della Giustizia di mantenimento della misura coercitiva ai sensi dell’art.716, comma 4, cod. proc. pen., e verificatasi la trasformazione del rito conl’applicazione della disciplina in materia di estradizione in luogo di quella in temadi mandato di arresto europeo, del tutto legittimo deve considerarsi ilprovvedimento genetico della misura cautelare applicata all’esito della convalidadell’arresto del ricorrente.4.

Ciò precisato, ricordando ancora che, ai sensi dell’art. 719 cod. proc. pen.,i provvedimenti relativi alle misure cautelari in tema di estradizione sono ricorribiliper cassazione solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione (Sez. 6,n. 29410 del 25/06/2009, Rv. 244535-01), passando ad esaminare il motivodedotto con il ricorso, che attiene all’omessa valutazione della gravità indiziaria,deve osservarsi che la Convenzione europea di Parigi, a differenza di quantoprevisto dall’art. 705 cod. proc. pen., non richiede per la pronuncia di una sentenzafavorevole all'estradizione per l'estero che debbano sussistere "gravi indizi dicolpevolezza" né che il mandato di cattura o qualsiasi altro atto equipollente siamotivato, ma si limita a stabilire all'art. 12 p. 2 lett. a) che a sostegno dellarichiesta sia prodotto l'originale o la copia autentica del provvedimento.Conseguentemente l'autorità italiana a fronte di una richiesta di estradizioneproposta da Stato aderente alla suddetta convenzione ha solo l'obbligo diassicurarsi dell'identità dell'estradando e di verificare il titolo su cui si fonda larichiesta attraverso l'esame degli atti trasmessi a corredo della stessa, senza chesu detti atti possa operarsi un qualsiasi sindacato con riferimento agli indizi di reità(Sez. 6, n. 3114 del 20/09/1995, Rv. 202723-01).In tema di estradizione per l'estero, nel regime di consegna disciplinato dallaConvenzione europea di estradizione, la sussistenza dei gravi indizi di reità vaincontrovertibilmente presunta dai documenti che la Convenzione indica e ai qualiil giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando gli siano ufficialmentecomunicati per il solo esame formale da compiere su di essi (Sez. 6, n. 15626 del05/02/2008, Rv. 239673-01).In particolare, poi, tra le condizioni richieste per l'arresto provvisorio previstodall'art. 715 c.p.p. e dall'art. 16 della Convenzione europea di estradizione firmataa Parigi il 13 dicembre 1957 non vi è anche quella della sussistenza dei gravi indizidi reità: tale condizione è richiesta, per il combinato disposto dell'art. 714, comma3, e dell'art. 705, comma 1, cod. proc. pen. solo quando tra le parti interessatenon esista convenzione ovvero quando questa esista e la imponga espressamente(Sez. 6, n. 3346 del 11/07/1994, Rv. 200062-01).Ne consegue che anche in base alla procedura estradizionale applicabile, e inconcreto applicata, nel caso di specie, alla Corte di appello competeva solo diverificare la presenza dei documenti richiesti dalla Convenzione, senza poteresindacare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: in buona sostanza,l’esercizio di un potere di verifica analogo a quello previsto dalla disciplina dettatadalla legge n. 69 del 2005 in materia di mandato di arresto europeo processualeai fini della adozione nei confronti del consegnando di un provvedimentoapplicativo di una misura cautelare personale.La doglianza difensiva, pertanto, è infondata.5.

Quanto al motivo aggiunto, premesso che non è propriamente collegato almotivo principale e che, in ogni caso, come precisato, nel caso di specie risultaapplicabile la procedura estradizionale, deve osservarsi che, secondo lagiurisprudenza di legittimità, l'omessa trasmissione della traduzione in linguaitaliana del mandato di arresto europeo, prescritta dall'art. 6, comma 7, l. 22 aprile2005 n. 69 in funzione della pronuncia finale sulla richiesta di consegna, nondetermina l'illegittimità per violazione del diritto di difesa dell'ordinanza di custodiacautelare, emessa successivamente alla convalida dell'arresto ai sensi degli artt.9 e 13, comma secondo, della medesima legge, in quanto è sufficiente chel'interessato sia stato informato, in una lingua a lui comprensibile, del mandatoemesso nei suo confronti e del suo contenuto dall'ufficiale di polizia giudiziaria cheha proceduto all'arresto (Sez. 6, n. 19025 del 05/04/2017, Rv. 269838-01:fattispecie in cui l'interessato aveva ricevuto informazioni sulle ragioni e sui fattiper i quali era stata chiesta la sua consegna dal magistrato delegato dal Presidentedella Corte di Appello).I richiami giurisprudenziali effettuati dal ricorrente non risultano pertinenti,poiché si riferiscono al provvedimento di definitiva consegna e non alla legittimitàdel provvedimento cautelare adottato nell’ambito del procedimento relativo almandato di arresto europeo.Ma anche in tema di estradizione per l'estero la persona alloglotta della qualeè richiesta l'estradizione non può invocare l'applicazione dell'art. 23 dellaConvenzione europea di estradizione, secondo cui la Parte richiesta può esigerela traduzione in una lingua ufficiale del Consiglio d'Europa da essa scelta, in quantola suddetta disposizione riguarda gli Stati come organismi di diritto internazionalee non l'estradando, per il quale l'art. 143 cod. proc. pen. impone soltanto che siproceda all'immediata nomina di un interprete o di un traduttore, allorché siverifichi la circostanza della mancata conoscenza della lingua italiana (Sez. 6, n.47039 del 01/12/2004, Rv. 230499-01).Nel caso in esame, risulta dalla stessa lettura dell’ordinanza impugnata cheessa è stata anche notificata tradotta in lingua nota all’estradando e che il [OSCURATO:PERSONA] èstato sentito dal magistrato delegato, avendo avuto modo di apprendere i fattioggetto in origine di mandato di arresto europeo e, così, di difendersi rendendodichiarazioni a discarico.6.

In conclusione, non emerge alcuna delle violazioni di legge prospettate coni motivi di ricorso, e, conseguenzialmente, si impone il rigetto con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si manda alla cancelleria per gliadempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 6 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte di appello di Romavisti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale TomasoEpidendio, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, difensore di [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 7 aprile 2026 la Corte di appello di Roma ha convalidatol’arresto provvisorio e ha applicato la misura cautelare della custodia in carcerenei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto destinatario di MAE emesso in data 24febbraio 2026 dal Tribunale di Spalato in esecuzione del mandato di arrestonazionale n. Kir-Rz-26/2025 del 13 gennaio 2026, adottato dallo stesso Tribunaleper i reati di cui all’art. 120, paragrafo 1, del codice penale croato, perché, inviolazione delle norme del diritto internazionale, nel corso di un conflitto armato,uccideva una persona civile, così commettendo un crimine contro l’umanità e uncrimine di guerra contro la popolazione civile, puniti con la pena di venti anni direclusione (fatti commessi in Icevo e altrove in Croazia tra il 1° gennaio 1991 e il31 dicembre 1991), corrispondenti agli artt. 270-bis, 270-sexies, 280, comma 4,cod. pen. e 1 e 3 della legge n. 962 del 1967.2. Avverso la predetta ordinanza ha presentato ricorso per cassazione BabicMilan, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il qualededuce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.in relazione al combinato disposto degli artt. 705, comma 1, e 714, comma 3, cod.proc. pen.La Corte di appello, a causa dell’erronea applicazione della disciplina del MAE,non applicabile al caso di specie in virtù dell’art. 40, comma 2, della legge n. 69del 2005, ha ritenuto non verificabili i gravi indizi di colpevolezza, che, invece,nell’ambito della diversa procedura estradizionale, applicabile al caso di specie,sarebbe stato doveroso sindacare.3. Sono stati, altresì, presentati motivi nuovi, con i quali si è prospettata laviolazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agliartt. 6, 13, comma 3, e 9, comma 6, della legge n. 69 del 2005.L’ordinanza impugnata, oltre ad avere erroneamente applicato la disciplinadel MAE, in luogo di quella estradizionale, ha comunque disatteso la disciplina delMAE, in quanto ha convalidato l’arresto provvisorio e ha disposto la misuracautelare in assenza del mandato di arresto europeo o di atto equipollente tradottoin lingua italiana.4. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti hanno conclusocome in epigrafe riportato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va rigettato.2. Effettivamente, ai sensi dell’art. 40, comma 2, della legge n. 69 del 2005,alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata invigore della legge in tema di mandato di arresto europeo.Dunque, erroneamente la Corte di appello, nel convalidare l’arrestoprovvisorio e nell’emettere la misura cautelare ha fatto applicazione dellanormativa in tema di mandato di arresto europeo, poiché, nel caso di specie,occorreva fare applicazione della normativa in tema di estradizione e, inparticolare, della disciplina dettata dalla Convenzione europea di estradizione,firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, ratificata in Italia con la legge 30 gennaio1963, n. 300, convenzione cui ha aderito anche la Croazia.D’altra parte, con provvedimento presidenziale in data 8 aprile 2026, la Cortedi appello ha trasmesso al Ministro della Giustizia l’ordinanza cautelare per gliadempimenti di cui all’art. 716, comma 4, cod. proc. pen. e il Ministro dellaGiustizia, con provvedimento del 14 aprile 2026, ha formalizzato alla Corte diappello di Roma la richiesta di mantenimento della misura cautelare applicata. IlMinistro ha inoltre comunicato alla Croazia, ai sensi dell’art. 715, comma 5, cod.proc. pen., la misura cautelare ed è in attesa dell’inoltro della domanda diestradizione.L’intervenuta conversione della procedura di cui alla legge n. 69 del 2005 inquella estradizionale è stata anche comunicata formalmente all’estradando nelcorso dell’udienza tenutasi dinanzi alla Corte di appello di Roma in data 23 aprile2026.3. Pacifica, quindi, l’applicazione della normativa estradizionale, va ricordatoche non costituisce di per sé una condizione ostativa alla convalida dell'arrestoprovvisorio di polizia giudiziaria la circostanza che la relativa procedura abbiaavuto inizio sulla base della disciplina del mandato di arresto europeo, anzichésulla base della normativa estradizionale applicabile "ratione temporis" (così Sez.6, n. 16478 del 01/04/2011, Rv. 250037-01, con riferimento ad una fattispecie incui la S.C. ha ritenuto legittimamente eseguito l'arresto provvisorio a finiestradizionali, in presenza di una segnalazione effettuata nel S.I.S. dalle autoritàbulgare).D’altra parte, la convalida dell'arresto provvisorio operato dalla poliziagiudiziaria impone di valutare il solo rispetto delle condizioni di legittimità dettatedagli artt. 715, comma 2, e 716, comma 1, cod. proc. pen., essendo riservate adaltra fase le verifiche circa la sussistenza delle condizioni per l'emissione di unasentenza favorevole all'estradizione (Sez. 6, n. 34517 del 30/09/2025, Rv.288772-01).Al riguardo, infatti, si è chiarito nella giurisprudenza di legittimità che ai finidella convalida dell'arresto operato d'urgenza dalla polizia giudiziaria è sufficientead integrare la condizione richiesta dagli artt. 716 e 715, comma 2, lett. a), cod.proc. pen. la diffusione della ricerca per l'arresto provvisorio da parte dello Statoestero, con l'indicazione del provvedimento restrittivo della libertà personale (Sez.6, n. 35048 del 27/04/2005, Rv. 232225; Sez. 6, n. 46402 del 08/10/2019, Rv.277391-01). Non è necessario, quindi, che dalla motivazione del provvedimentorisulti la descrizione dei fatti posti a base del provvedimento estradizionale, ancorada inviare, dello Stato estero, ma deve ritenersi sufficiente l'indicazione del titolodel reato, unitamente all'attestazione, con riferimento al verbale di arresto, dellapresenza delle condizioni richieste dall'art. 715, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6,n. 10981 del 18/11/2008, dep. 2009, Rv. 242907). In applicazione dell'art. 716cod. proc. pen., inoltre, tale misura è subordinata alla condizione dell'urgenzadell'adempimento, la quale, stante il richiamo operato all'art. 715, comma 2, cod.proc. pen., può ritenersi integrata solo allorché sussista il rischio di fugadell'estradando (Sez. 6, n. 3889 del 19/12/2011, dep. 2012, Rv. 251655; Sez. 6,n. 25164 del 26/02/2008, Rv. 239936).In tema di estradizione, l'arresto provvisorio da parte della polizia giudiziaria,ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen., non richiede l'avvenuta proposizione delladomanda di estradizione da parte dello Stato estero, essendo sufficiente l'inoltrodella domanda di arresto provvisorio e la sussistenza delle condizioni previstedall'art. 715, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 44665 del 03/10/2019, Rv.278190-01: in motivazione, la Corte ha precisato che la segnalazione all'Interpolda parte dello Stato richiedente costituisce di per sé una domanda voltaall'adozione della misura precautelare, preordinata all'inoltro della domanda diestradizione).Deve, dunque, concludersi che, intervenuta la tempestiva richiesta delMinistro della Giustizia di mantenimento della misura coercitiva ai sensi dell’art.716, comma 4, cod. proc. pen., e verificatasi la trasformazione del rito conl’applicazione della disciplina in materia di estradizione in luogo di quella in temadi mandato di arresto europeo, del tutto legittimo deve considerarsi ilprovvedimento genetico della misura cautelare applicata all’esito della convalidadell’arresto del ricorrente.4. Ciò precisato, ricordando ancora che, ai sensi dell’art. 719 cod. proc. pen.,i provvedimenti relativi alle misure cautelari in tema di estradizione sono ricorribiliper cassazione solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione (Sez. 6,n. 29410 del 25/06/2009, Rv. 244535-01), passando ad esaminare il motivodedotto con il ricorso, che attiene all’omessa valutazione della gravità indiziaria,deve osservarsi che la Convenzione europea di Parigi, a differenza di quantoprevisto dall’art. 705 cod. proc. pen., non richiede per la pronuncia di una sentenzafavorevole all'estradizione per l'estero che debbano sussistere "gravi indizi dicolpevolezza" né che il mandato di cattura o qualsiasi altro atto equipollente siamotivato, ma si limita a stabilire all'art. 12 p. 2 lett. a) che a sostegno dellarichiesta sia prodotto l'originale o la copia autentica del provvedimento.Conseguentemente l'autorità italiana a fronte di una richiesta di estradizioneproposta da Stato aderente alla suddetta convenzione ha solo l'obbligo diassicurarsi dell'identità dell'estradando e di verificare il titolo su cui si fonda larichiesta attraverso l'esame degli atti trasmessi a corredo della stessa, senza chesu detti atti possa operarsi un qualsiasi sindacato con riferimento agli indizi di reità(Sez. 6, n. 3114 del 20/09/1995, Rv. 202723-01).In tema di estradizione per l'estero, nel regime di consegna disciplinato dallaConvenzione europea di estradizione, la sussistenza dei gravi indizi di reità vaincontrovertibilmente presunta dai documenti che la Convenzione indica e ai qualiil giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando gli siano ufficialmentecomunicati per il solo esame formale da compiere su di essi (Sez. 6, n. 15626 del05/02/2008, Rv. 239673-01).In particolare, poi, tra le condizioni richieste per l'arresto provvisorio previstodall'art. 715 c.p.p. e dall'art. 16 della Convenzione europea di estradizione firmataa Parigi il 13 dicembre 1957 non vi è anche quella della sussistenza dei gravi indizidi reità: tale condizione è richiesta, per il combinato disposto dell'art. 714, comma3, e dell'art. 705, comma 1, cod. proc. pen. solo quando tra le parti interessatenon esista convenzione ovvero quando questa esista e la imponga espressamente(Sez. 6, n. 3346 del 11/07/1994, Rv. 200062-01).Ne consegue che anche in base alla procedura estradizionale applicabile, e inconcreto applicata, nel caso di specie, alla Corte di appello competeva solo diverificare la presenza dei documenti richiesti dalla Convenzione, senza poteresindacare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: in buona sostanza,l’esercizio di un potere di verifica analogo a quello previsto dalla disciplina dettatadalla legge n. 69 del 2005 in materia di mandato di arresto europeo processualeai fini della adozione nei confronti del consegnando di un provvedimentoapplicativo di una misura cautelare personale.La doglianza difensiva, pertanto, è infondata.5. Quanto al motivo aggiunto, premesso che non è propriamente collegato almotivo principale e che, in ogni caso, come precisato, nel caso di specie risultaapplicabile la procedura estradizionale, deve osservarsi che, secondo lagiurisprudenza di legittimità, l'omessa trasmissione della traduzione in linguaitaliana del mandato di arresto europeo, prescritta dall'art. 6, comma 7, l. 22 aprile2005 n. 69 in funzione della pronuncia finale sulla richiesta di consegna, nondetermina l'illegittimità per violazione del diritto di difesa dell'ordinanza di custodiacautelare, emessa successivamente alla convalida dell'arresto ai sensi degli artt.9 e 13, comma secondo, della medesima legge, in quanto è sufficiente chel'interessato sia stato informato, in una lingua a lui comprensibile, del mandatoemesso nei suo confronti e del suo contenuto dall'ufficiale di polizia giudiziaria cheha proceduto all'arresto (Sez. 6, n. 19025 del 05/04/2017, Rv. 269838-01:fattispecie in cui l'interessato aveva ricevuto informazioni sulle ragioni e sui fattiper i quali era stata chiesta la sua consegna dal magistrato delegato dal Presidentedella Corte di Appello).I richiami giurisprudenziali effettuati dal ricorrente non risultano pertinenti,poiché si riferiscono al provvedimento di definitiva consegna e non alla legittimitàdel provvedimento cautelare adottato nell’ambito del procedimento relativo almandato di arresto europeo.Ma anche in tema di estradizione per l'estero la persona alloglotta della qualeè richiesta l'estradizione non può invocare l'applicazione dell'art. 23 dellaConvenzione europea di estradizione, secondo cui la Parte richiesta può esigerela traduzione in una lingua ufficiale del Consiglio d'Europa da essa scelta, in quantola suddetta disposizione riguarda gli Stati come organismi di diritto internazionalee non l'estradando, per il quale l'art. 143 cod. proc. pen. impone soltanto che siproceda all'immediata nomina di un interprete o di un traduttore, allorché siverifichi la circostanza della mancata conoscenza della lingua italiana (Sez. 6, n.47039 del 01/12/2004, Rv. 230499-01).Nel caso in esame, risulta dalla stessa lettura dell’ordinanza impugnata cheessa è stata anche notificata tradotta in lingua nota all’estradando e che il [OSCURATO:PERSONA] èstato sentito dal magistrato delegato, avendo avuto modo di apprendere i fattioggetto in origine di mandato di arresto europeo e, così, di difendersi rendendodichiarazioni a discarico.6. In conclusione, non emerge alcuna delle violazioni di legge prospettate coni motivi di ricorso, e, conseguenzialmente, si impone il rigetto con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. Si manda alla cancelleria per gliadempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 6 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16913/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris