CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 gennaio 2026
Cassazione n. 02076/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24721/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2336/2024 depositata il 29/08/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2026 dal la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società lussemburghese [OSCURATO:PERSONA] s.c.a. (di seguito, semplicemente, “Ceon”) aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (n. 10725/2021, emesso in data 5 maggio 2021) nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, “[OSCURATO:SOCIETA]”),per il pagamento della somma di € 80.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a saldo di quanto concordato nell’accordo transattivo intervenuto tra le medesime parti in data 27 novembre 2020 (doc. 4 fascicolo monitorio). [OSCURATO:SOCIETA] proponeva opposizione chiedendo la revoca. Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] istando per il rigetto. Con sentenza n. 8742/2022, resa ex art. 281 sexies c od .p roc .c iv ., il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Ceon. Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello, chiedendo , in via preliminare,l’accertamento con declaratoria della nullità della procura alle liti conferita al procuratore della controparte per l’esperimento della procedura monitoria e, nel merito , l’accertamento con declaratoria della nullità della sentenza impugnata per omessa e/o carente motivazione circa il merito della domanda. Si costituiva la società appellata, chiedendo il rigetto dell’appello avversario. La Corte d’appello di Milano con sentenza n. 2336/2024 rigettava l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare, rilevava come le censure proposte da [OSCURATO:SOCIETA] alla sentenza di prime cure non avessero investito il profilo relativo all’invalidità dell’accordo transattivo, oggetto del giudizio innanzi al Tribunale di Milano. Parte appellante aveva, infatti, delimitato l’ambito della propria impugnazione alle sole parti della pronuncia in cui il giudice di primo grado aveva accertato la validità della procura alle liti prodotta dalla controparte e aveva valutato la posizione assunta dalla [OSCURATO:SOCIETA] nell’accordo transattivo del novembre 2020. L’acquiescenza dell’appellante sul profilo dell’invalidità dell’accordo da ultimo citato era suffragata dall’assenza, nelle successive doglianze, di censure relative alla motivazione del Tribunale sul punto. Osservava pertanto che non era in discussione la validità dell’accordo transattivo posto al centro della presente vicenda, validità accertata dal giudice a quo secondo le motivazioni riassunte nell’esposizione del fatto e non sottoposta al vaglio critico di questa Corte, su cui si era conseguentemente formato il giudicato interno ai sensi dell’art. 329, secondo comma cod.proc.civ. La Corte rilevava come la società appellante avesse censurato la sentenza del Tribunale di Milano nella parte in cui aveva accertato la validità della procura alle liti prodotta dall’opposta sia in sede monitoria, sia nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In particolare, secondo l’appellante, il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare che la suddetta procura era stata conferita sulla base di un mandato (con cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva incaricato il dott. [OSCURATO:PERSONA] di nominare un avvocato italiano per esercitare azione monitoria volta al recupero del credito vantato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]) redatto solo in lingua inglese, in violazione dell’art. 1, R.D.L. n. 1796/1925 ed inoltre prevedeva soltanto di “iniziare un’azione informale mediante un avvocato italiano”. La Corte distrettuale,relativamente a tale doglianza , osservava che detta censura evidenziava un profilo di novità –e, pertanto, di inammissibilità – nella parte in cui [OSCURATO:SOCIETA] aveva lamentato la produzione nella sola lingua inglese del mandato conferito al dott. [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA], su cui si sarebbe fondata la procura dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],essendo stato sollevato dalla [OSCURATO:SOCIETA] solo in sede di gravame, nonostante il mandato fosse stato prodotto dalla controparte sin dall’introduzione del ricorso in via monitoria. Affermava comunque che, anche a voler tacere il suddetto profilo di inammissibilità ex art. 345 cod.proc.civ, la doglianza risulta comunque infondata. Invero, l’obbligo sancito dall’art. 122 c od .p roc.civ . di usare nel processo unicamente la lingua italiana deve intendersi riferito ai soli atti processuali in senso proprio, rimanendone di conseguenza esclusi tutti quegli atti che non hanno un’influenza immediata sul rapporto processuale, anche se ad esso coordinati. Pertanto, l’art. 123 cod.proc.civ., nel prevedere la facoltà del giudice di nominare un traduttore, ammette implicitamente la possibilità di produrre nel processo documenti scritti in lingua straniera, purché questi ultimi non costituiscano atti processuali in senso proprio. Invero , con il documento in lingua inglese prodotto dalla parte appellata nel giudizio monitorio,la [OSCURATO:PERSONA] S.à.r.l. aveva conferito mandato al Santececchidi nominare un avvocato italiano per intraprendere le azioni necessarie al recupero del credito dovutole da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], la legittimazione del [OSCURATO:PERSONA] a nominare un difensore per il recupero della somma di € 80.000,00 dovuta da [OSCURATO:SOCIETA] e rimasta insoluta risultava attestata anche dai successivi documenti prodotti in atti e redatti in lingua italiana. In particolare, con mandato di rappresentanza del 1 dicembre 2021, Ceon conferiva ad [OSCURATO:PERSONA]“mandato di nominare in suo nome e per suo conto in Italia un avvocato, per il recupero della somma di € 80.000 di cui all’accordo transattivo stipulato in data 27.11.2020 con [OSCURATO:SOCIETA].” e autorizzava la mandataria “a compiere tutti gli atti necessari per l’espletamento dell’incarico, anche se non espressamente menzionati”, nonché “la facoltà di farsi sostituire nell’espletamento dell’incarico, conferendo ai soggetti individuati i medesimi poteri indicati nel presente atto” .Con conseguente atto del 17 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito al dott. [OSCURATO:PERSONA] “di nominare in suo nome e per suo conto in Italia un avvocato, per il recupero della somma di € 80.000 di cui all’accordo transattivo stipulato in data 27.11.2020 con [OSCURATO:SOCIETA].” (doc. 3 ibidem). Tali documenti, prodotti già in sede di opposizione dalla Ceon, erano idonei ad attestare la legittimazione del [OSCURATO:PERSONA] a nominare il difensore per il recupero del credito oggetto della pretesa azionata della Ceon. Riteneva infine prive di pregio le doglianze svolte in ordine alla mancata autenticazione della sottoscrizione apposta in calce al “mandato di rappresentanza” prodotto da parte opposta sub doc. 2, in quanto le stesse avevano ad oggetto principi enunciati dalla Suprema Corte in materia di procura alle liti rilasciata all’estero ovverosia in relazione ad un atto giuridico diverso da quello in questione. Infine, con riguardo alla dedotta genericità della procura, osservava che in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997 la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Con riguardo poi alla denunciata erroneità della sentenza di primo grado, laddove aveva escluso la rilevanza delle questioni poste dall’opponente in relazione al pregresso finanziamento intercorrente tra le parti e alla garanzia assunta dall’appellante, con riferimento alla somma oggetto del finanziamento, riteneva corretto il ragionamento seguito dal Tribunale , atteso che la pretesa azionata in sede monitoria da Ceon si fondava sull’accordo transattivo del novembre 2020 –avente efficacia novativa dei precedenti rapporti e intervenuto tra le parti proprio al fine di risolvere consensualmente e anticipatamente il precedente finanziamento – che prevedeva l’obbligo di [OSCURATO:SOCIETA] di corrispondere a Ceon la complessiva somma di € 180.000,00, di cui € 100.000,00 da pagare entro il 31.12.2020 (importo regolarmente corrisposto) ed € 80.000,00 da pagare entro il 15.4.2021 (somma non corrisposta e oggetto della pretesa azionata). Accordo transattivo che, peraltro, come già rilevato nelle premesse non era stato reso oggetto di gravame da parte della società appellante sotto il profilo della sua validità –già accertata dal Tribunale di Milano sulla scorta dell’ampia documentazione offerta al suo esame -, avendo, inoltre, [OSCURATO:SOCIETA] già parzialmente eseguito tale accordo mediante il pagamento della prima rata di € 100.000. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui ha replicato con controricorso dalla [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si denuncia la violazione e, comunque falsa applicazione dell’art. 75 cod.proc.civ., nonché dell’art. 83 cod.proc.civ, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 cod.proc.civ - assenza o comunque difetto di poteri rappresentativi del dott. [OSCURATO:PERSONA] firmatario della procura ad litem – procura alle liti sottoscritta da società mandataria in difetto assoluto di rappresentanza – travisamento documentazione in atti –mandato da soggetto terzo al rapporto dedotto in giudizio – inesistenza rapporto organico –nullità del procedimento e della sentenza pronunciata. Si rimprovera al Giudice di appello di aver ritenuto valida la procura redatta in lingua inglese, malgrado dal testo della stessa emergesse unicamente che “il Consiglio degli Amministratori della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l. ha formalmente discusso di iniziare un’azione informale mediante un avvocato [OSCURATO:PERSONA]”. Si sostiene che dott. [OSCURATO:PERSONA], firmatario della procura ad litem fosse privo dei poteri rappresentativi. Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 132 co. 1, n. 4 cod.proc.civ e dell’art. 1392 cod.civ. , in relazione all’art. 360 co 1, nn 3 e 4 cod.proc.civ.,per avere la Corte di appello omesso di motivare o fornito una motivazione apparente in relazione all’accertamento positivo della validità della procura alle liti conferita alla scrivente. Con un terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli art. 91 e 94 cod.proc.civ, in relazione all’art. 360 co 1, n. 3 c od .p roc .civ,. per non aver considerato il giudice di appello ai fini della regolamentazione delle spese di lite che il dott. [OSCURATO:PERSONA] avesse sostanzialmente agito nella qualità di falsus procurator in nome e per conto della società [OSCURATO:PERSONA]. I primi due motivi, che meritano un vaglio congiunto per l’intima connessione,sono infondati. La Corte di appello ha ritenuto, sulla scorta della documentazione prodotta, valida la procura alle liti conferita [OSCURATO:PERSONA] “ all’avv. [OSCURATO:PERSONA] (doc.1 fascicolo monitorio). Il giudice di merito ha considerato che il [OSCURATO:PERSONA] era stato delegato a tale incombente dalla [OSCURATO:PERSONA] S. à r.l. alla quale la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.C.A. aveva conferito mandato in data 1.12.2021 “di nominare in suo nome e per suo conto in Italia un avvocato, per il recupero della somma di € 80.000 di cui all’accordo transattivo stipulato in data 27.11.2020 con [OSCURATO:SOCIETA].” e autorizzava la mandataria “a compiere tutti gli atti necessari per l’espletamento dell’incarico, anche se non espressamente menzionati”, nonché “la facoltà di farsi sostituire nell’espletamento dell’incarico, conferendo ai soggetti individuati i medesimi poteri indicati nel presente atto” ( cfr doc 2 ). Ha rilevato poi che [OSCURATO:PERSONA] proprio in forza del mandato di rappresentanza ricevuto, conferiva con atto del 17 dicembre 2021 al dott. [OSCURATO:PERSONA] il mandato “di nominare in suo nome e per suo conto in Italia un avvocato, per il recupero della somma di € 80.000 di cui all’accordo transattivo stipulato in data 27.11.2020 con [OSCURATO:SOCIETA].” (doc. 3). La Corte di appello ha correttamente ritenuto, sulla scorta dei documenti acquisiti in causa, la piena legittimazione del [OSCURATO:PERSONA] a nominare il difensore per il recupero del credito oggetto della pretesa azionata della Ceon. La conclusione raggiunta dal giudice di merito è coerente con le risultanze documentali e si sottrae alle critiche che sono state mosse. La pronuncia non rivela una obiettiva carenza nell'indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, essendovi - anzi - una chiara esplicitazione del quadro probatorio nonché una accurata disamina logico-giuridica che lascia trasparire il percorso argomentativo seguito. Non assume alcun rilievo sul piano giuridico la circostanza che nel giudizio di opposizione sia stata conferita dall’opposta una nuova procura non essendovi al riguardo alcuna preclusione a livello normativo. Relativamente alla doglianza secondo cui il [OSCURATO:PERSONA], delegato da [OSCURATO:PERSONA] S. à r.l. a nominare in suo nome e per suo conto in Italia un avvocato, avrebbe agito privo di legittimo potere rappresentativo processuale giova ricordare che, ai fini della rappresentanzaprocessuale della persona giuridica, è sufficiente l'indicazione della funzione e delpotere del soggetto che ha rilasciato la procura, senza che, in assenza di una puntuale e tempestiva contestazione relativa all'effettiva esistenza delpotere esercitato, si configuri l'onere di dimostrare ilpotere rappresentativo (Cass S.U. 31963/2021). Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, in tema di rappresentanzaprocessuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dallegale rappresentante e l'organo che ha conferito ilpotere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare ilpotere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui ilpotere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto apubblicità legale, incombe a chi agisce l'onere di riscontrare l'esistenza di talepotere (Cass 2022 nr 19530; 2019 nr 8120;2014 nr 20563; S.U. 2007 nr 20596) Ciò posto, il [OSCURATO:PERSONA] risultava, sulla base della documentazione prodotta, al momento di conferimento del mandato al difensore italiano, rappresentante permanente della [OSCURATO:PERSONA], società amministratrice, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] LTD ed a [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] S. à r.l., interamente posseduta da CEON Fund [OSCURATO:PERSONA] S.C.A. (cfr. doc. 3 sub doc. 5 del fascicolo del primo grado di giudizio). Con riguardo alle critiche sollevate in merito al mandato del 14.10.2020 (cfr. doc. 3 sub All 1 del fascicolo del primo grado di giudizio), integralmente redatto in lingua inglese ed al mandato di rappresentanza del 01.12.2021 (cfr. doc. 3 sub doc 2 del fascicolo del p rimo grado di giudizio), recante come luogo di sottoscrizione Luxembourg, va osservato, come già rilevato dal giudice di merito, che l’obbligatorietà della lingua italiana nel processo civile, si applica solo agli atti processuali in senso proprio, ma non ai documenti prodotti dalle parti, relativamente ai quali il giudice ha la facoltà, ma non l’obbligo, di nominare un traduttore ex art.123 cpc, del quale si può anche fare a meno qualora non ci siano contestazioni sul contenuto del documento, o il giudice conosca la lingua in cui lo stesso è redatto. Quindi, fermo restando l’obbligo della lingua italiana per gli atti processuali ex art. 122 cpc, per i documenti opera l’art. 123 cpc, secondo il quale il documento prodotto si ritiene acquisito nella lingua originale, in forza del principio di acquisizione (Cass nr 15342/2019; Cass 2018 nr 12365; Cass nr 12525/2015). Il mandato del 14.10.2020, così come tutti gli estratti depositati nell’ambito del primo grado di giudizio, costituiscono meri documenti prodotti dalla società odierna controricorrente nell’ottica di contrastare l’eccezione di carenza di legittimazione attiva ed il difetto dello ius postulandi sollevata dall’opponente. Parimenti infondata è la censura relativa alla pretesa nullità del mandato di rappresentanza, recante come luogo di sottoscrizione Luxembourg in quanto non autenticato da notaio e/o pubblico ufficiale. Come rilevato dal giudice di merito la formalità invocata non è necessaria per un documento che ha una valenza interna alla società ma solo nel caso di procura rilasciata all’estero. Il terzo motivo è parimenti infondato. La conferma dell’impugnata decisione in punto legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] non può che portare al rigetto della richiesta di condanna alle spese che è stata correttamente posta a carico dell’appellante risultata soccombente all’esito del giudizio. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate come in dispostivo,seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessive € 6.000,00 oltre € 200,00 per esborsi ed accessori di legge ed al 15% per spese generali;dà atto della su