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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 giugno 2026

Cassazione n. 21413/2026

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n domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA; [OSCURATO:PERSONA]’COOPERATIVA;Numero registro generale 17674/2024Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 21413/2026Data pubblicazione 23/06/2026-intimate-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 88/2024,depositata il 23/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il signor [OSCURATO:PERSONA] aderiva, nel 2012, al programma di realizzazionedi alloggi di edilizia residenziale convenzionata in [OSCURATO:PERSONA], frazionePila – Via per [OSCURATO:PERSONA], promosso dalla [OSCURATO:PERSONA], di cuiera socio sin dall’agosto 2006, per la cui attuazione il Comune di SestriLevante aveva rilasciato concessione edilizia n. 115 del 19 dicembre 2012.In esecuzione di tale programma, al Castagnola veniva provvisoriamenteassegnato un alloggio sito nel fabbricato “C”, piano secondo, interno 11,con pertinenze, il cui costo complessivo era stimato in euro 279.286,23,da corrispondersi in dieci rate, secondo il piano finanziario sottoscritto il17 aprile 2013.

Tra il 2013 e il 2015, il Castagnola versava allaCooperativa [OSCURATO:PERSONA] la somma complessiva di euro 160.366,57.

I lavori dicostruzione del complesso residenziale, iniziati l’11 maggio 2013,subivano, tuttavia, ripetute sospensioni, anche a causa di contenziosiinstaurati dinanzi al T.A.R.

Liguria, fino a giungere a una sospensione sinedie; ditalché, in data 10 gennaio 2016, il Castagnola rinunciavaall’assegnazione dell’alloggio e richiedeva alla cooperativa la restituzionedi quanto versato, al netto dell’I.V.A., per l’importo di euro 154.246,61,come previsto dal piano finanziario.Successivamente al recesso, la [OSCURATO:PERSONA] proponeva alCastagnola la stipula di un preliminare per l’acquisto di un diversoNumero registro generale 17674/2024Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 21413/2026Data pubblicazione 23/06/2026immobile con la [OSCURATO:PERSONA], alla quale avrebbe dovutoessere trasferito l’importo già versato.

Nel settembre 2016 il Castagnola,pertanto, stipulava un contratto preliminare con detta cooperativa,versando euro 20.000,00 e impegnandosi al pagamento di un ulterioreacconto di euro 155.000,00 entro dicembre 2017, nonché al saldo almomento del rogito.In mancanza di riscontri, con comunicazioni del 6 dicembre 2017 esuccessivi solleciti del 2 e 27 febbraio 2018, chiedeva conferma dellemodalità di adempimento, senza tuttavia ottenere risposta, sicché ilCastagnola conveniva dinanzi al Tribunale di Genova la Cooperativa LaTeca, la [OSCURATO:PERSONA] e CSC [OSCURATO:PERSONA] CauzioniS.A. (oggi [OSCURATO:PERSONA] di Garanzia S.A.) che aveva rilasciato garanziafideiussoria del credito restitutorio, rinnovata annualmente e, da ultimo,formalizzata con polizza n. 0071380 del 17 settembre 2017, con scadenzaal 16 settembre 2018 e massimale pari a euro 152.241,65.

Chiedeva, invia principale, l’emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. e, in viasubordinata, la condanna delle cooperative alla restituzione delle sommeversate e al risarcimento dei danni, nonché, previo accertamento dellavalidità ed efficacia della fideiussione, la condanna della società garantenei limiti del massimale assicurato.Si costituivano la [OSCURATO:PERSONA] e CSC Compagnia SvizzeraCauzioni S.A, mentre la [OSCURATO:PERSONA] rimaneva contumace.Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 2173/2021, rigettava la domandaex art. 2932 c.c. ed ogni altra domanda formulata nei confronti dellaCooperativa [OSCURATO:PERSONA] e condannava, invece, la Cooperativa LaTeca alla restituzione della caparra di euro 154.241,61 e al risarcimentodel danno patrimoniale pari ad euro 24.844,49; condannava altresì CSCCompagnia [OSCURATO:PERSONA] S.A nei limiti di euro 152.241,61 a tenereindenne l’attore di quanto dovutogli dalla [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17674/2024Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 21413/2026Data pubblicazione 23/06/2026Avverso tale decisione proponeva appello CSC.

Compagnia SvizzeraCauzioni S.A, deducendo l’inefficacia della polizza fideiussoria per mancataprova dell’avveramento della condizione sospensiva prevista dall’art. 10delle condizioni generali, relativa alla prestazione di idonea garanziaipotecaria da parte del contraente.Si costituiva il Castagnola chiedendo il rigetto dell’impugnazione, mentrele cooperative rimanevano contumaci.La Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 88/2024, depositata il 23gennaio 2024, ha accolto il primo motivo di gravame, con cui venivalamentata l’invalidità o l’inefficacia della fideiussione, assumendo che l’art.10 del contratto prevedesse che l’obbligo di garanzia avrebbe operato soloa seguito di prestazione di garanzie ipotecarie, ha dichiarato inefficace lapolizza fideiussoria n. 0071380, ha rigettato la domanda di manleva neiconfronti della società garante.Segnatamente, per quanto ancora rileva in questa sede, la corte d’appelloha ritenuto che, in difetto della prova dell’iscrizione ipotecaria richiestadall’art. 10 della polizza, dovesse essere accolta la domanda della societàgarante, osservando che tale carenza di prova documentale non potesseessere superata neppure valorizzando il fatto che la fideiussione per cui ècausa si collocasse nel solco di rinnovi di polizze stipulate negli anniprecedenti: ha rilevato, da un lato, che la domanda del Castagnolarisultava fondata esclusivamente sulla polizza oggetto di giudizio e,dall’altro, che le pregresse polizze non erano state prodotte in atti,nonostante l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., con la conseguenteimpossibilità di verificare se anche in esse fosse riprodotta la clausolarelativa alla garanzia ipotecaria e se, in occasione dei precedenti rinnovi, ilrelativo onere fosse stato adempiuto dal contraente.Avverso tale decisione il Castagnola ha proposto ricorso, basato su un soloarticolato motivo, cui ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] digaranzia S.A., già CSC [OSCURATO:PERSONA] S.A.Numero registro generale 17674/2024Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 21413/2026Data pubblicazione 23/06/2026La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con unico motivo il ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degliartt. 115, 116, 112 e 132 c.p.c. nonché degli artt. 2697, 2729, 2730,2733 e 2735 c.c., oltre alla violazione degli artt. 329, secondo comma,c.p.c. e 2909 c.c., denunciando l’erroneità della sentenza impugnata nellaparte in cui la corte d’appello ha ritenuto inefficace la polizza fideiussorian. 0071380 per asserita mancata prova dell’avveramento della condizionesospensiva prevista dall’art. 10 delle condizioni generali.S duole che la corte territoriale abbia fondato la decisione esclusivamentesulla mancata produzione documentale relativa alla garanzia ipotecaria,valorizzando l’inottemperanza all’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.disposto nei confronti della cooperativa contraente, senza considerareplurimi elementi probatori, documentalmente acquisiti e pacifici in causa,dai quali risultava l’effettiva operatività della fideiussione: a) la polizzarecava la sottoscrizione della compagnia garante a quietanza di incassodel corrispettivo, integrando confessione stragiudiziale dell’avveramentodelle condizioni di efficacia; b) la stessa costituiva rinnovo di precedentigaranzie rilasciate tra le medesime parti per il medesimo rapporto, tuttepacificamente operative.Censura, inoltre, l’omesso esame di fatti decisivi, quali il reiterato rinnovoannuale della polizza con incasso dei premi, la dichiarata istruttoriapreventiva svolta dal fideiussore sulla documentazione del contraente edei garanti solidali, nonché l’affidamento legittimamente riposto sullavalidità della garanzia, nonché la violazione del giudicato interno, sulrilievo che il tribunale aveva ritenuto provato l’avveramento dellacondizione sospensiva proprio in ragione del carattere di rinnovo dellapolizza e dell’identità delle condizioni contrattuali: statuizioni nonNumero registro generale 17674/2024Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 21413/2026Data pubblicazione 23/06/2026specificamente censurate in appello e che la corte distrettuale avrebbeindebitamente rimesso in discussione.Il motivo è infondato.Va premesso che la clausola contrattuale rilevante (art. 10 delle condizionigenerali di garanzia) è stata specificamente esaminata dal giudice a quo:essa introduceva una condizione sospensiva di efficacia, stabilendo che lafideiussione «non spiega alcun effetto giuridico fino all’avverarsi di talecondizione», individuata nell’obbligo del contraente di prestare garanzieipotecarie a favore della Compagnia su beni immobili di valore almenoequivalente alla garanzia prestata.Gli elementi valorizzati dal ricorrente -e cioè il fatto che la polizza fossestata rinnovata, che il corrispettivo fosse stato incassato e che l’attorecasse la sottoscrizione «a quietanza di incasso del corrispettivo» e «adriscontro di alcuni dei presupposti di efficacia indicati nella medesimaclausola, ma non equivalgono alla dimostrazione dell’avveramento di tutti irequisiti condizionanti, e segnatamente della prestazione della garanziaipotecaria, che l’art. 10 pone come condizione ulteriore e autonoma, conespressa previsione di inefficacia della garanzia fino al suo avveramento.Ne consegue che la corte territoriale, nel ritenere che «in mancanza dellaprova dell’iscrizione di ipoteca come previsto nella polizza» dovesseaccogliersi la doglianza dell’istituto fideiubente; e nel negare che ilcarattere di rinnovo della polizza potesse di per sé supplire al difetto diprova documentale dell’avveramento della condizione, si è attenuta allaregola per cui chi invoca l’operatività della garanzia deve dimostrarel’avveramento della condizione sospensiva di efficacia dedotta afondamento della pretesa, non potendosi sostituire tale prova con il solorichiamo a circostanze che, pur significative sul piano della dinamicacontrattuale, non coincidono con il fatto specifico richiesto dalla clausola(prestazione di garanzie ipotecarie).Numero registro generale 17674/2024Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 21413/2026Data pubblicazione 23/06/2026Né ricorrono le violazioni di legge denunciate: non quella di cui all’art.2697 c.c., né quella di cui agli artt. 2730 e 2735 c.c.

Gli elementivalorizzati dal ricorrente – segnatamente il rinnovo della polizza, l’incassodel corrispettivo da parte della compagnia e la sottoscrizione dell’attofideiussorio – non integrano una confessione, né giudiziale néstragiudiziale, mancando una dichiarazione di scienza univoca,proveniente dal fideiussore, avente ad oggetto un fatto storicodeterminato e sfavorevole al dichiarante, quale l’avvenuta prestazionedelle garanzie ipotecarie previste contrattualmente quale condizione diefficacia della fideiussione.Tali elementi si collocano, piuttosto, sul piano del comportamentonegoziale e dell’esecuzione del rapporto contrattuale, e possono attestarel’avveramento di taluni presupposti previsti dall’art. 10 delle condizionigenerali di garanzia (sottoscrizione dell’atto, pagamento del premio,prosecuzione del rapporto), ma non valgono, di per sé, come dichiarazioneconfessoria in ordine all’adempimento dello specifico requisito ulteriore eautonomo, espressamente individuato dalla clausola come condizionesospensiva di efficacia, ossia la prestazione delle garanzie ipotecarie afavore della Compagnia.Non ricorre neppure il vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360,n. 5, c.p.c., perché la corte d’appello non ha ignorato: il rinnovo dellapolizza; l’incasso del premio; la sottoscrizione dell’atto; il comportamentocomplessivo della compagnia.

Tali circostanze risultano prese inconsiderazione nella motivazione, ma sono state ritenute non decisiverispetto al punto centrale della controversia.Il motivo non è fondato neppure nella parte in cui il ricorrente assume cheil giudicato interno si sarebbe formato sull’accertamento, compiuto daltribunale, circa l’avveramento della condizione di efficacia dellafideiussione, in ragione del carattere di rinnovo della polizza e delcomportamento della compagnia fideiubente.

Il fatto che il Tribunale diNumero registro generale 17674/2024Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 21413/2026Data pubblicazione 23/06/2026Genova avesse ritenuto provata l’efficacia della fideiussione attraverso unragionamento inferenziale e presuntivo, fondato sulla reiterazione deirinnovi, sull’incasso dei premi e sulla prosecuzione del rapportocontrattuale, costituisce una valutazione complessiva del materialeprobatorio, suscettibile di riesame in sede di gravame.Di conseguenza, l’appello proposto dalla società garante, nella parte in cuiconteneva una censura alla declaratoria di operatività della garanzia permancata prova dell’avveramento della condizione sospensiva di efficacia,ha investito direttamente il fondamento giuridico e probatorio delladecisione di primo grado, impedendo il formarsi di un giudicato interno sulpunto.Ne deriva che la corte d’appello, nel riesaminare la questione dell’efficaciadella fideiussione e nel ritenere non dimostrato l’avveramento dellacondizione sospensiva prevista contrattualmente, non ha violato ilgiudicato interno, ma si è mossa entro i limiti del devolutum, sostituendolegittimamente la propria valutazione a quella del giudice di primo grado.2.

All’infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso.3.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sonoliquidate in favore della società controricorrente nella misura indicata indispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7.200,00 (di cuieuro 7.000,00 per compensi), oltre a spese generali e accessori di legge,in favore della controricorrente.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115,come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17674/2024Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 21413/2026Data pubblicazione 23/06/2026dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 maggio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA; [OSCURATO:PERSONA]’COOPERATIVA;Numero registro generale 17674/2024Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 21413/2026Data pubblicazione 23/06/2026-intimate-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 88/2024,depositata il 23/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il signor [OSCURATO:PERSONA] aderiva, nel 2012, al programma di realizzazionedi alloggi di edilizia residenziale convenzionata in [OSCURATO:PERSONA], frazionePila – Via per [OSCURATO:PERSONA], promosso dalla [OSCURATO:PERSONA], di cuiera socio sin dall’agosto 2006, per la cui attuazione il Comune di SestriLevante aveva rilasciato concessione edilizia n. 115 del 19 dicembre 2012.In esecuzione di tale programma, al Castagnola veniva provvisoriamenteassegnato un alloggio sito nel fabbricato “C”, piano secondo, interno 11,con pertinenze, il cui costo complessivo era stimato in euro 279.286,23,da corrispondersi in dieci rate, secondo il piano finanziario sottoscritto il17 aprile 2013. Tra il 2013 e il 2015, il Castagnola versava allaCooperativa [OSCURATO:PERSONA] la somma complessiva di euro 160.366,57. I lavori dicostruzione del complesso residenziale, iniziati l’11 maggio 2013,subivano, tuttavia, ripetute sospensioni, anche a causa di contenziosiinstaurati dinanzi al T.A.R. Liguria, fino a giungere a una sospensione sinedie; ditalché, in data 10 gennaio 2016, il Castagnola rinunciavaall’assegnazione dell’alloggio e richiedeva alla cooperativa la restituzionedi quanto versato, al netto dell’I.V.A., per l’importo di euro 154.246,61,come previsto dal piano finanziario.Successivamente al recesso, la [OSCURATO:PERSONA] proponeva alCastagnola la stipula di un preliminare per l’acquisto di un diversoNumero registro generale 17674/2024Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 21413/2026Data pubblicazione 23/06/2026immobile con la [OSCURATO:PERSONA], alla quale avrebbe dovutoessere trasferito l’importo già versato. Nel settembre 2016 il Castagnola,pertanto, stipulava un contratto preliminare con detta cooperativa,versando euro 20.000,00 e impegnandosi al pagamento di un ulterioreacconto di euro 155.000,00 entro dicembre 2017, nonché al saldo almomento del rogito.In mancanza di riscontri, con comunicazioni del 6 dicembre 2017 esuccessivi solleciti del 2 e 27 febbraio 2018, chiedeva conferma dellemodalità di adempimento, senza tuttavia ottenere risposta, sicché ilCastagnola conveniva dinanzi al Tribunale di Genova la Cooperativa LaTeca, la [OSCURATO:PERSONA] e CSC [OSCURATO:PERSONA] CauzioniS.A. (oggi [OSCURATO:PERSONA] di Garanzia S.A.) che aveva rilasciato garanziafideiussoria del credito restitutorio, rinnovata annualmente e, da ultimo,formalizzata con polizza n. 0071380 del 17 settembre 2017, con scadenzaal 16 settembre 2018 e massimale pari a euro 152.241,65. Chiedeva, invia principale, l’emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. e, in viasubordinata, la condanna delle cooperative alla restituzione delle sommeversate e al risarcimento dei danni, nonché, previo accertamento dellavalidità ed efficacia della fideiussione, la condanna della società garantenei limiti del massimale assicurato.Si costituivano la [OSCURATO:PERSONA] e CSC Compagnia SvizzeraCauzioni S.A, mentre la [OSCURATO:PERSONA] rimaneva contumace.Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 2173/2021, rigettava la domandaex art. 2932 c.c. ed ogni altra domanda formulata nei confronti dellaCooperativa [OSCURATO:PERSONA] e condannava, invece, la Cooperativa LaTeca alla restituzione della caparra di euro 154.241,61 e al risarcimentodel danno patrimoniale pari ad euro 24.844,49; condannava altresì CSCCompagnia [OSCURATO:PERSONA] S.A nei limiti di euro 152.241,61 a tenereindenne l’attore di quanto dovutogli dalla [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17674/2024Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 21413/2026Data pubblicazione 23/06/2026Avverso tale decisione proponeva appello CSC. Compagnia SvizzeraCauzioni S.A, deducendo l’inefficacia della polizza fideiussoria per mancataprova dell’avveramento della condizione sospensiva prevista dall’art. 10delle condizioni generali, relativa alla prestazione di idonea garanziaipotecaria da parte del contraente.Si costituiva il Castagnola chiedendo il rigetto dell’impugnazione, mentrele cooperative rimanevano contumaci.La Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 88/2024, depositata il 23gennaio 2024, ha accolto il primo motivo di gravame, con cui venivalamentata l’invalidità o l’inefficacia della fideiussione, assumendo che l’art.10 del contratto prevedesse che l’obbligo di garanzia avrebbe operato soloa seguito di prestazione di garanzie ipotecarie, ha dichiarato inefficace lapolizza fideiussoria n. 0071380, ha rigettato la domanda di manleva neiconfronti della società garante.Segnatamente, per quanto ancora rileva in questa sede, la corte d’appelloha ritenuto che, in difetto della prova dell’iscrizione ipotecaria richiestadall’art. 10 della polizza, dovesse essere accolta la domanda della societàgarante, osservando che tale carenza di prova documentale non potesseessere superata neppure valorizzando il fatto che la fideiussione per cui ècausa si collocasse nel solco di rinnovi di polizze stipulate negli anniprecedenti: ha rilevato, da un lato, che la domanda del Castagnolarisultava fondata esclusivamente sulla polizza oggetto di giudizio e,dall’altro, che le pregresse polizze non erano state prodotte in atti,nonostante l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., con la conseguenteimpossibilità di verificare se anche in esse fosse riprodotta la clausolarelativa alla garanzia ipotecaria e se, in occasione dei precedenti rinnovi, ilrelativo onere fosse stato adempiuto dal contraente.Avverso tale decisione il Castagnola ha proposto ricorso, basato su un soloarticolato motivo, cui ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] digaranzia S.A., già CSC [OSCURATO:PERSONA] S.A.Numero registro generale 17674/2024Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 21413/2026Data pubblicazione 23/06/2026La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo il ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degliartt. 115, 116, 112 e 132 c.p.c. nonché degli artt. 2697, 2729, 2730,2733 e 2735 c.c., oltre alla violazione degli artt. 329, secondo comma,c.p.c. e 2909 c.c., denunciando l’erroneità della sentenza impugnata nellaparte in cui la corte d’appello ha ritenuto inefficace la polizza fideiussorian. 0071380 per asserita mancata prova dell’avveramento della condizionesospensiva prevista dall’art. 10 delle condizioni generali.S duole che la corte territoriale abbia fondato la decisione esclusivamentesulla mancata produzione documentale relativa alla garanzia ipotecaria,valorizzando l’inottemperanza all’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.disposto nei confronti della cooperativa contraente, senza considerareplurimi elementi probatori, documentalmente acquisiti e pacifici in causa,dai quali risultava l’effettiva operatività della fideiussione: a) la polizzarecava la sottoscrizione della compagnia garante a quietanza di incassodel corrispettivo, integrando confessione stragiudiziale dell’avveramentodelle condizioni di efficacia; b) la stessa costituiva rinnovo di precedentigaranzie rilasciate tra le medesime parti per il medesimo rapporto, tuttepacificamente operative.Censura, inoltre, l’omesso esame di fatti decisivi, quali il reiterato rinnovoannuale della polizza con incasso dei premi, la dichiarata istruttoriapreventiva svolta dal fideiussore sulla documentazione del contraente edei garanti solidali, nonché l’affidamento legittimamente riposto sullavalidità della garanzia, nonché la violazione del giudicato interno, sulrilievo che il tribunale aveva ritenuto provato l’avveramento dellacondizione sospensiva proprio in ragione del carattere di rinnovo dellapolizza e dell’identità delle condizioni contrattuali: statuizioni nonNumero registro generale 17674/2024Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 21413/2026Data pubblicazione 23/06/2026specificamente censurate in appello e che la corte distrettuale avrebbeindebitamente rimesso in discussione.Il motivo è infondato.Va premesso che la clausola contrattuale rilevante (art. 10 delle condizionigenerali di garanzia) è stata specificamente esaminata dal giudice a quo:essa introduceva una condizione sospensiva di efficacia, stabilendo che lafideiussione «non spiega alcun effetto giuridico fino all’avverarsi di talecondizione», individuata nell’obbligo del contraente di prestare garanzieipotecarie a favore della Compagnia su beni immobili di valore almenoequivalente alla garanzia prestata.Gli elementi valorizzati dal ricorrente -e cioè il fatto che la polizza fossestata rinnovata, che il corrispettivo fosse stato incassato e che l’attorecasse la sottoscrizione «a quietanza di incasso del corrispettivo» e «adriscontro di alcuni dei presupposti di efficacia indicati nella medesimaclausola, ma non equivalgono alla dimostrazione dell’avveramento di tutti irequisiti condizionanti, e segnatamente della prestazione della garanziaipotecaria, che l’art. 10 pone come condizione ulteriore e autonoma, conespressa previsione di inefficacia della garanzia fino al suo avveramento.Ne consegue che la corte territoriale, nel ritenere che «in mancanza dellaprova dell’iscrizione di ipoteca come previsto nella polizza» dovesseaccogliersi la doglianza dell’istituto fideiubente; e nel negare che ilcarattere di rinnovo della polizza potesse di per sé supplire al difetto diprova documentale dell’avveramento della condizione, si è attenuta allaregola per cui chi invoca l’operatività della garanzia deve dimostrarel’avveramento della condizione sospensiva di efficacia dedotta afondamento della pretesa, non potendosi sostituire tale prova con il solorichiamo a circostanze che, pur significative sul piano della dinamicacontrattuale, non coincidono con il fatto specifico richiesto dalla clausola(prestazione di garanzie ipotecarie).Numero registro generale 17674/2024Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 21413/2026Data pubblicazione 23/06/2026Né ricorrono le violazioni di legge denunciate: non quella di cui all’art.2697 c.c., né quella di cui agli artt. 2730 e 2735 c.c. Gli elementivalorizzati dal ricorrente – segnatamente il rinnovo della polizza, l’incassodel corrispettivo da parte della compagnia e la sottoscrizione dell’attofideiussorio – non integrano una confessione, né giudiziale néstragiudiziale, mancando una dichiarazione di scienza univoca,proveniente dal fideiussore, avente ad oggetto un fatto storicodeterminato e sfavorevole al dichiarante, quale l’avvenuta prestazionedelle garanzie ipotecarie previste contrattualmente quale condizione diefficacia della fideiussione.Tali elementi si collocano, piuttosto, sul piano del comportamentonegoziale e dell’esecuzione del rapporto contrattuale, e possono attestarel’avveramento di taluni presupposti previsti dall’art. 10 delle condizionigenerali di garanzia (sottoscrizione dell’atto, pagamento del premio,prosecuzione del rapporto), ma non valgono, di per sé, come dichiarazioneconfessoria in ordine all’adempimento dello specifico requisito ulteriore eautonomo, espressamente individuato dalla clausola come condizionesospensiva di efficacia, ossia la prestazione delle garanzie ipotecarie afavore della Compagnia.Non ricorre neppure il vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360,n. 5, c.p.c., perché la corte d’appello non ha ignorato: il rinnovo dellapolizza; l’incasso del premio; la sottoscrizione dell’atto; il comportamentocomplessivo della compagnia. Tali circostanze risultano prese inconsiderazione nella motivazione, ma sono state ritenute non decisiverispetto al punto centrale della controversia.Il motivo non è fondato neppure nella parte in cui il ricorrente assume cheil giudicato interno si sarebbe formato sull’accertamento, compiuto daltribunale, circa l’avveramento della condizione di efficacia dellafideiussione, in ragione del carattere di rinnovo della polizza e delcomportamento della compagnia fideiubente. Il fatto che il Tribunale diNumero registro generale 17674/2024Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 21413/2026Data pubblicazione 23/06/2026Genova avesse ritenuto provata l’efficacia della fideiussione attraverso unragionamento inferenziale e presuntivo, fondato sulla reiterazione deirinnovi, sull’incasso dei premi e sulla prosecuzione del rapportocontrattuale, costituisce una valutazione complessiva del materialeprobatorio, suscettibile di riesame in sede di gravame.Di conseguenza, l’appello proposto dalla società garante, nella parte in cuiconteneva una censura alla declaratoria di operatività della garanzia permancata prova dell’avveramento della condizione sospensiva di efficacia,ha investito direttamente il fondamento giuridico e probatorio delladecisione di primo grado, impedendo il formarsi di un giudicato interno sulpunto.Ne deriva che la corte d’appello, nel riesaminare la questione dell’efficaciadella fideiussione e nel ritenere non dimostrato l’avveramento dellacondizione sospensiva prevista contrattualmente, non ha violato ilgiudicato interno, ma si è mossa entro i limiti del devolutum, sostituendolegittimamente la propria valutazione a quella del giudice di primo grado.2. All’infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso.3. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sonoliquidate in favore della società controricorrente nella misura indicata indispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7.200,00 (di cuieuro 7.000,00 per compensi), oltre a spese generali e accessori di legge,in favore della controricorrente.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115,come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17674/2024Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 21413/2026Data pubblicazione 23/06/2026dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 maggio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21413/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris