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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024

Cassazione n. 46932/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di F. Zarino; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché puramente assertivi della esistenza di vizi in punto di configurabilità del dolo che, in relazione al reato in esame, è generico e, dunque, si esaurisce nella consapevole violazione della prescrizione di non allontanarsi dal domicilio (Sez. 6, n. 19218 del 08/05/2012, Rapillo, Rv. 252876), non rilevando i motivi dell'allontanamento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 novembre 2024 La consigl relatrice La P esid nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di F. Zarino; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché puramente assertivi della esistenza di vizi in punto di configurabilità del dolo che, in relazione al reato in esame, è generico e, dunque, si esaurisce nella consapevole violazione della prescrizione di non allontanarsi dal domicilio (Sez. 6, n. 19218 del 08/05/2012, Rapillo, Rv. 252876), non rilevando i motivi dell'allontanamento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La consigl relatrice La P esid nte
Sentenza Cassazione n. 46932/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris