Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:T:2024:166
Testo integrale del provvedimento
62021TJ0531_INF
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 13 marzo 2024
QN / Commissione
(causa T-531/21) (
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)
«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2020 – Decisione di non promuovere il ricorrente – Articolo 45 dello Statuto – Scrutinio per merito comparativo – Parità di trattamento – Errore manifesto di valutazione – Obbligo di motivazione – Responsabilità»
1.
Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Potere discrezionale dell’amministrazione – Portata – Considerazione dei rapporti informativi – Altri elementi che possono essere presi in considerazione
(Statuto dei funzionari, art. 45, § 1)
(v. punti 24, 45, 46)
2.
Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Modalità – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti – Rispetto del principio di parità di trattamento – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Nozione – Onere della prova
(Statuto dei funzionari, art. 45, § 1)
(v. punti 29-32, 35-37, 70)
3.
Funzionari – Valutazione in sede di rapporto informativo – Rapporto informativo – Fissazione degli obiettivi da raggiungere – Assenza di obblighi nelle norme interne dell’istituzione – Non fissazione – Conseguenze – Irregolarità inidonea a giustificare l’annullamento del rapporto
(Statuto dei funzionari, art. 43)
(v. punti 42-44)
4.
Funzionari – Valutazione in sede di rapporto informativo – Rapporto informativo – Redazione – Obbligo di imparzialità – Portata – Messa in discussione delle opinioni formulate dai valutatori – Onere della prova
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1; Statuto dei funzionari, art. 43)
(v. punto 55)
5.
Funzionari – Promozione – Criteri – Meriti – Considerazione dell’anzianità nel grado – Natura subordinata
(Statuto dei funzionari, art. 45)
(v. punto 68)
6.
Funzionari – Promozione – Reclamo di un candidato non promosso – Decisione di rigetto – Obbligo di motivazione – Portata
(Art. 296 TFUE; Statuto dei funzionari, artt. 25, comma 2, 45 e 90, § 2)
(v. punti 80-82, 86, 90)
7.
Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – Domanda di produzione di documenti – Potere discrezionale del giudice dell’Unione
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 89, § 3, d)]
(v. punti 106, 107)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
QN è condannato alle spese.
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GU C 462 del 15.11.2021
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