CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25255/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18571/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Crescenzio, n. 20 -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante - intimat o – avverso la sentenza de lla Corte d ’ appello di Roma n. 112 /20 2 2 , pubblicata in data11 gennaio 20 2 2 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 giugno2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA], creditrice procedente, a seguito di mancata dichiarazione del terzo pignorato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedeva, nell’ambito della procedura esecutiva promossa in danno dell’[OSCURATO:PERSONA], la concessione del termine ex art. 548 cod. proc. civ. per l’instaurazione del giudiziodi merito. Il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo veniva cancellato ai sensi dell’art. 309 cod. proc. civ.; con successiva istanza, la creditrice, assumendo che nel corso di quel giudizio il terzo aveva reso dichiarazione di quantità, chiedevache venisse fissata udienza ai fini dell’assegnazione delle somme. Il giudice dell’esecuzione, ritenendo che la richiesta di riassunzione finalizzata all’assegnazione delle somme richiedesse, quale condicio sine qua non, l’accertamento del rapporto di debito- credito fra terzo e debitore e considerato che il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo era stato cancellato per mancata comparizione delle parti, dichiarava l’estinzione della procedura esecutiva, ai sensi del secondo comma dell’art. 630 cod. proc. civ., stante l’irrilevanza della dichiarazione del terzo depositata nel fascicolo dell’esecuzione e dopo la cancellazione del giudizio. 2. Il reclamo ex art. 630 cod. proc. civ., proposto dalla creditrice avverso l’ordinanza di estinzione, veniva rigettato dal Tribunale di Roma, il quale osservava che la cancellazione ex art. 309 cod. proc. civ. era equipara bile alla mancata instaurazione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, che, nella formulazione dell’art.548 cod. proc. civ. antecedente alla riforma del 2012, costituiva condizione essenziale per accedere alla richiesta di fissazione dell’udienza ai fini dell’assegnazione delle somme; ne conseguiva che la dichiarazione del terzo, depositata solo in sede esecutiva e successivamente alla cancellazione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 309 cod. proc. civ., non poteva considerarsi sostitutiva del medesimo giudizio. 3. L’appello proposto dalla creditrice, nella contumacia dell’[OSCURATO:PERSONA], è stato rigettato dalla Corte d’appello di Roma, che, condividendo le argomentazioni del giudice di primo grado, ha ribadito che, non essendo esitato il giudizio in una pronuncia che recepiva l’intervenuta o la mancata dichiarazione del terzo, difettava la condizione per poter accedere alla richiesta di fissazione dell’udienza ai fini dell’assegnazione delle somme. 4. Ricorre per la cassazione della suddetta decisione [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo. L’[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. Ragioni della decisione 1. Con l ’ unico motivo d ’ impugnazione si denunzia ‹‹ V iolazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. con riguardo agli artt. 553, 547, 548, 549 e 627 c.p.c.››. La ricorrente censura la decisione gravata nella parte in cui ha ritenuto che l’estinzione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, per mancata comparizione delle parti ex art. 309 c od. proc. civ., equivalga alla sua mancata instaurazione. Sostiene, al contrario, che l’invio della dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ. nel corso del giudizio di accertamento ex art. 548 cod. proc. civ. sostituisc e la sentenza di “accertamento”, facendo venire meno l’interesse alla conclusione del giudizio, tanto da determina re la cessazione della materia del contendere, poiché diviene superfluo ogni ulteriore accertamento dell’obbligo del terzo. 2. Occorre, preliminarmente, osservare che il grado di merito del presente giudizio risulta inficiato da una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio. Al presente giudizio non ha, infatti, partecipato il terzo pignorato, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., litisconsorte necessario. Questa Corte, con la sentenza del 18 maggio 2021, n. 13533 , superando il precedente orientamento a mente del quale il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione esecutiva, qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all’accertamento dell’estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore (cfr.Cass., sez. 3, 05/06/2020, n. 10813), ha statuito che il terzo pignorato deve essere considerato parte necessaria nei procedimenti di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi sempre e senza alcuna distinzione per ragioni sia di sistema, sia di semplicità, sia di coerenza. A tale conclusione questa Corte è pervenuta osservando, in particolare, che, da tempo il concetto di ‹‹interesse›› è stato ampliato in modo così ampio «da ricomprendervi tutte le ipotesi più frequenti e rilevanti», tanto che si si è ammesso l’intervento del terzo giustificato dalla volontà di controllare la destinazione delle somme pignorate o di sostenere le ragioni dell’opponente, nonché se ne è ritenutanecessaria la chiamata in causa q uando l ’ opposizione abbia ad oggetto l’invalidità del pignoramento o l’illegittimità dell’ordinanza dichiarativa dell’inefficacia di esso (Cass., n.13533/2021, cit.) . Si è, pertanto, ritenuto che il terzo pignorato sia sempre un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi, perché egli è destinatario, in ragione del pignoramento, di una serie di obblighi, ossia di astenersi da certe attività, o di compierne altre (artt. 545 e 546 cod. proc. civ.), e che tali obblighi persisteranno o verranno meno in base all’esito dell’opposizione eventualmente proposta, di talché l’esito di questa non può mai dirsi indifferente per il terzo pignorato. Ciò comporta che, seppure in punto di fatto possa accadere che il terzo non abbia interesse all’esito dell’opposizione, in punto di diritto un interesse del terzo ad interloquire sulla fondatezza dell’opposizione esecutiva e ad essere reso direttamente partecipe degli esiti del giudizio sussiste sempre, quale che dovesse essere l’atteggiamento da questi assunto dopo il pignoramento (Cass., sez. 3, 21/03/2022, n. 9000). A tale indirizzo, al quale successivamente si è uniformata la giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, Cass., s ez. 3, 27/09/2021, n. 26114 ; Cass., s ez. 3, 14/12/2021, n. 39973 ; Cass., sez. 3, 13/04/2022, n. 12075; Cass., sez. 3, 23/06/2022, n. 20318; Cass., sez. 6 -3, 06/02/2023, n. 3587; Cass., sez. 3, 22/02/2023, n. 5476), occorre dare continuità. Si impone, comunque, di puntualizzare che il superiore principio, sebbene formalmente dettato per le opposizioni esecutive, si applica anche a tutti gli incidenti di cognizione dei pignoramenti presso terzi e, comunque, sicuramente a quelli relativi al rito di questi ( q uale è il reclamo avverso l’estinzione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo nel rito ante riforma del 2012). E ciò tenuto conto che il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, prima della riforma introdotta dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, pur restando incidentale ad una espropriazione presso terzi, si svolgeva nelle forme di cui al libro secondo del codice di rito, cui faceva espresso rinvio l’art. 548 cod. proc. civ., e considerata la natura di procedimento incidentale di cognizione del reclamo (Cass., sez. 6 -3, 20/05/2020, n. 9267; Cass., sez. U, 10/03/2022, n. 7877). Ne discende che, non essendo stata evocata in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la sentenza impugnata è nulla, come lo è l’intero giudizio e si impone la rimessio ne della causa al giudice di prim o grado, a norma dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass., sez. 1, 26/07/2013, n. 18127; Cass., sez. 3, 22/02/2021, n. 4665 ; Cass., sez. 2, 23/10/2020, n. 23315; Cass., s ez. 6 - 5, 18/02/2020, n. 3973; Cass., sez. 6 - 3, 16/03/2018, n. 6644 ), affinché proceda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato. E tanto esclude, intuitivamente, che possa essere preso in considerazione il motivo di ricorso e, con esso, il merito della controversia devoluta a questa Corte: la quale andrà nuovamente conosciuta dai giudici del merito a contraddittorio infine integro. 3. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q. M. La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale d i Roma, in persona di divers